Impugnazione stragiudiziale mediante copia informatica di documento analogico
25 Novembre 2019
Alla società datrice, nei termini, perviene messaggio di posta elettronica certificata dell'avvocato del dipendente licenziato del seguente, testuale tenore: "si veda l'allegata impugnazione di licenziamento". Allegata, in formato pdf, scansione della lettera di impugnazione sottoscritta dal legale e dal dipendente: lettera, dunque, non firmata digitalmente né dal difensore né dal dipendente. L'impugnazione così formata ed inoltrata soddisfa l'indispensabile requisito della forma scritta richiesto dalla legge ex art. 32, l. n 183 del 2010 (cd. Collegato Lavoro), ad substantiam? Ove la successiva impugnazione giudiziale sia depositata e notificata trascorsi 60 giorni dalla comminazione del licenziamento, vi sarebbe o meno decadenza dall'impugnazione?
La scansione in formato PDF dell'atto cartaceo di impugnazione stragiudiziale, qualora non sia stata sottoscritta digitalmente, è qualificabile come “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”, ai sensi dell'art. 1, comma i-ter, d.lgs. n. 82 del 2005 ss. mm.
Per tale categoria di documenti deve farsi riferimento all'art. 22 del medesimo testo normativo, in forza del quale alle copie per immagini su supporto informatico è attribuita la stessa efficacia probatoria dei documenti analogici originali da cui sono tratte in due ipotesi: 1. se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato in virtù della vigente normativa; 2. se siano state formate nel rispetto delle Linee guida AgID.
La conformità può essere attesta anche dall'avvocato del lavoratore e le modalità mediante le quali essa deve essere effettuata vengono indicate ai commi 2 e 3 dell'art. 16-undecies, d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221 del 2019.
Se, tuttavia, la copia informatica deve essere utilizzata per una notifica telematica, deve farsi riferimento anche a quanto prescritto dall'art. 3-bis, comma 2, l. n. 53 del 1994.
Al di fuori di queste ipotesi, la trasmissione tramite PEC da parte dell'avvocato del lavoratore della mera scansione dell'impugnativa di licenziamento, redatta e sottoscritta dal lavoratore su documento cartaceo, non potrebbe ritenersi idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 6, l. n. 604 del 1966. |