Impugnazione stragiudiziale mediante copia informatica di documento analogico

25 Novembre 2019

Alla società datrice, nei termini, perviene messaggio di posta elettronica certificata dell'avvocato del dipendente licenziato del seguente, testuale tenore: "si veda l'allegata impugnazione di licenziamento". Allegata, in formato pdf, scansione della lettera di impugnazione sottoscritta dal legale e dal dipendente: lettera, dunque, non firmata digitalmente né dal difensore né dal dipendente. L'impugnazione così formata ed inoltrata soddisfa l'indispensabile requisito della forma scritta richiesto dalla legge ex art. 32 Collegato Lavoro, ad substantiam? Ove la successiva impugnazione giudiziale sia depositata e notificata trascorsi 60 giorni dalla comminazione del licenziamento, vi sarebbe o meno decadenza dall'impugnazione?

Alla società datrice, nei termini, perviene messaggio di posta elettronica certificata dell'avvocato del dipendente licenziato del seguente, testuale tenore: "si veda l'allegata impugnazione di licenziamento". Allegata, in formato pdf, scansione della lettera di impugnazione sottoscritta dal legale e dal dipendente: lettera, dunque, non firmata digitalmente né dal difensore né dal dipendente. L'impugnazione così formata ed inoltrata soddisfa l'indispensabile requisito della forma scritta richiesto dalla legge ex art. 32, l. n 183 del 2010 (cd. Collegato Lavoro), ad substantiam? Ove la successiva impugnazione giudiziale sia depositata e notificata trascorsi 60 giorni dalla comminazione del licenziamento, vi sarebbe o meno decadenza dall'impugnazione?

La scansione in formato PDF dell'atto cartaceo di impugnazione stragiudiziale, qualora non sia stata sottoscritta digitalmente, è qualificabile come “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”, ai sensi dell'art. 1, comma i-ter, d.lgs. n. 82 del 2005 ss. mm.

Per tale categoria di documenti deve farsi riferimento all'art. 22 del medesimo testo normativo, in forza del quale alle copie per immagini su supporto informatico è attribuita la stessa efficacia probatoria dei documenti analogici originali da cui sono tratte in due ipotesi:

1. se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato in virtù della vigente normativa;

2. se siano state formate nel rispetto delle Linee guida AgID.

La conformità può essere attesta anche dall'avvocato del lavoratore e le modalità mediante le quali essa deve essere effettuata vengono indicate ai commi 2 e 3 dell'art. 16-undecies, d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221 del 2019.

Se, tuttavia, la copia informatica deve essere utilizzata per una notifica telematica, deve farsi riferimento anche a quanto prescritto dall'art. 3-bis, comma 2, l. n. 53 del 1994.

Al di fuori di queste ipotesi, la trasmissione tramite PEC da parte dell'avvocato del lavoratore della mera scansione dell'impugnativa di licenziamento, redatta e sottoscritta dal lavoratore su documento cartaceo, non potrebbe ritenersi idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 6, l. n. 604 del 1966.

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