Repêchage, l’onere della prova spetta al datore di lavoro

25 Novembre 2019

Sotto il profilo del mancato assolvimento della prova sull'impossibilità del repêchage del lavoratore, non si può non tener conto del più recente orientamento della Corte di cassazione, secondo cui...

Sotto il profilo del mancato assolvimento della prova sull'impossibilità del repêchage del lavoratore, non si può non tener conto del più recente orientamento della Corte di cassazione, secondo cui, indipendentemente dalle allegazioni della parte lavoratrice, l'onere della prova in questione spetta tutto al datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante la dimostrazione di fatti positivi quali la mancata effettuazione di nuove assunzioni in mansioni espletabili dal lavoratore licenziato.

Sul punto il Giudice richiama una pronuncia della Suprema Corte di cassazione, secondo cui “In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del c.d. repêchage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore”.

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