Gli obblighi dei chiamati all'eredità alla conservazione dell'immobile
26 Novembre 2019
In mancanza di amministratore, per la tutela dell'incolumità pubblica dell'edificio, sono obbligati alla conservazione dell'immobile anche i chiamati all'eredità già avvertiti dalla pubblica autorità?
In tema, giova ricordare che in base all'art. 460, commi 1 e 2, c.c., il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione; inoltre, può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea. Dunque, l'attività di vigilanza del delato viene individuata come l'insieme degli atti di natura cautelare volti ad individuare la consistenza del patrimonio ereditario. Essa si pone quale momento preliminare all'attività di amministrazione ed è tesa ad individuare le fonti di possibili pregiudizi al patrimonio ereditario anche al fine di predisporre l'adozione di provvedimenti di natura conservativa. In base alla citazione disposizione, possiamo affermare che si tratta di poteri espressi in termini di mera facoltà quando sono rivolti alla cura di un interesse privato dello stesso soggetto, ma che devono intendersi come obblighi nei loro riflessi funzionali alla tutela di un interesse pubblico consistente nell'incolumità pubblica e sanzionato dalla disposizione dell'art. 677 c.p. (Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina). A tal proposito, i giudici di legittimità hanno evidenziato che il reato contravvenzionale di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina ha carattere permanente, in quanto lo stato di consumazione perdura fino a che il pericolo per la incolumità pubblica non sia cessato per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, quando la condotta antigiuridica si protragga nel corso del procedimento penale, come nelle situazioni nelle quali il capo di imputazione abbia fatto riferimento solo alla data dell'accertamento del reato. Pertanto, vi è rilevanza penale per i chiamati all'eredità che comprenda un edificio pericolante, quando dalla situazione di rovina dell'immobile derivi pericolo concreto (secondo il canone interpretativo della concreta offensività) per la persona (Cass. pen., sez. I, 11 marzo 2019, n. 10549. In tal vicenda, il giudizio era sorto a seguito di un intervento urgente originariamente disposto dal comune, con diffida ai chiamati a provvedere in via definitiva; a causa dell'inadempimento, provvedeva altra soggetto - costituitosi parte civile - che aveva segnalato la protrazione della situazione di pericolo concreto per i passanti. Per tali motivi, è stata confermata la condanna dei chiamati all'eredità al risarcimento del danno morale subito dalla costituita parte civile, perché questi avevano omesso di far eseguire i lavori necessari alla tutela dell'incolumità pubblica). Quindi, secondo l'interpretazione fornita dalla citata giurisprudenza, il soggetto attivo indicato dall'art. 677 c.p. non è soltanto il proprietario dell'immobile, ma anche "chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione". Del resto, come hanno sostenuto i citati giudici, “è inappropriato opporre sottili distinzioni civilistiche sulle qualità successorie degli imputati, trattandosi di soggetti tenuti a provvedere ai lavori necessari sull'immobile onde scongiurarne il rischio di rovina; salvo poi, verificare nell'appropriata sede civilistica a chi sarebbe effettivamente spettato l'onere di spesa in merito a tali opere necessarie ed urgenti, alla stregua delle rispettive posizioni civilistiche in ordine al bene”. In conclusione, deve affermarsi che sotto il profilo penalistico, in relazione all'oggettività giuridica della disposizione dell'art. 677 c.p, potrebbero essere obbligati alla conservazione dell'edificio anche i chiamati all'eredità, in funzione della loro relazione con il bene pericolante, sia pure in via provvisoria e salva (successiva) diversa ripartizione degli oneri economici in sede civilistica. |