Natura e costituzione di società benefit

26 Novembre 2019

Con le Massime S.A.1. e S.A.2, il Comitato notarile del Triveneto interviene in tema di costituzione di società benefit, confermando l'orientamento dottrinale maggioritario che nega alla società benefit la qualifica di tipo sociale autonomo.

Con le Massime S.A.1. e S.A.2, il Comitato notarile del Triveneto interviene in tema di costituzione di società benefit, confermando l'orientamento dottrinale maggioritario che nega alla società benefit la qualifica di tipo sociale autonomo.

Proprio per questo, una società di persone, di capitali o cooperativa che ai sensi dell'art. 1, comma 377, legge 28 dicembre 2015, n. 208, assuma la qualifica di società benefit resta regolata dalle norme del tipo sociale di appartenenza. In assenza di una preclusione normativa espressa, inoltre, sembrerebbe possibile costituire una società benefit anche in forma di s.p.a. o s.r.l. unipersonali. Le massime, peraltro, non considerano questa ipotesi, né la negano espressamente.

Possono qualificarsi come società benefit anche società (di persone, di capitali o cooperative) già esistenti, mediante modificazione dell'atto costitutivo o del contratto sociale in modo che siano indicate nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune (così in particolare, Massima S.A.2.). La modificazione dell'oggetto sociale, da realizzarsi secondo le regole previste per il tipo sociale prescelto, è requisito necessario e sufficiente per qualificare una società come benefit, non essendo previsto come obbligatorio l'inserimento delle parole “società benefit” o dell'abbreviazione “SB” nella ragione o denominazione sociale (art. 1, comma 379, l. n. 208/2015).

Sebbene non espressamente precisato, può ritenersi implicitamente confermata dalle Massime in commento l'opinione maggioritaria, secondo la quale la modificazione dello statuto con l'introduzione delle finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale (e l'eventuale integrazione della denominazione sociale) non configurerebbe una trasformazione.

Alla qualificazione di una società, esistente o di nuova costituzione, come benefit (mediante apposita modifica della clausola dell'oggetto sociale, indicando le finalità di beneficio comune) consegue, dunque, l'applicazione della disciplina legale del modello societario prescelto (Massima S.A.1), ad eccezione delle integrazioni espressamente previste dai commi 376-384 dell'art. 1, relativamente al perseguimento delle finalità di beneficio comune nonché all'obbligo di amministrare la società in modo “responsabile, sostenibile e trasparente” nei confronti dei soggetti terzi individuati dal comma 376.

La disciplina sulla società benefit si limita, infatti, a regolare solo alcuni profili specifici, come i doveri degli amministratori, l'individuazione di un responsabile del perseguimento del beneficio comune e i doveri informativi e di valutazione dell'impatto, rinviando alla disciplina applicabile in base al tipo sociale prescelto per quanto non espressamente regolato.

Una simile tecnica normativa fa sorgere numerosi dubbi interpretativi, quali il rapporto (di pari-ordinazione o gerarchia) tra beneficio comune e scopo di lucro o mutualistico; l'eventuale diritto di recesso del socio che non abbia concorso alla deliberazione di modificazione dell'oggetto sociale volta a introdurre le finalità di beneficio comune; il coordinamento della disciplina della responsabilità degli amministratori per mancato perseguimento del beneficio comune con la disciplina civilistica in materia; i doveri dell'eventuale organo di controllo interno sulla gestione (cfr., per approfondimenti, la Bussola sulle Società Benefit, in questo portale).

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