L’atto non diviene esecutivo prima della scadenza del termine per proporre ricorso
26 Novembre 2019
In data 5 giugno 2019 ho provveduto a notificare ricorso reclamo con mediazione ad un Ente territoriale ed all'agente della riscossione. I termini previsti dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 sono di novanta giorni dalla notifica del ricorso reclamo, con scadenza quindi (considerata la sospensione dei termini feriali) del 4 ottobre 2019 per proporre ricorso in caso di diniego, mentre devo iscrivere a ruolo il ricorso entro il 4 novembre 2019 (il 3 novembre è domenica). Ora nel caso concreto ho iscritto a ruolo il ricorso l'11.10.2019 (considerato che a partire dal 5 ottobre potevo iscriverlo) e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proceduto in data 20.10.2019 ad un pignoramento presso terzi delle somme portate dalla cartella impugnata, nonostante il termine per la iscrizione a ruolo non fosse ancora decorso. Alla luce di quanto sopra chiedo di sapere: 1) poteva l'agente della riscossione procedere al pignoramento presso terzi delle somme portate dalla cartella oggetto di reclamo mediazione, in pendenza del termine di iscrizione del ricorso? 2) mi sembra (ma non ricordo perfettamente) che in campo tributario esista una norma che prevede la automatica sospensione della esecutività della cartella per un certo periodo di tempo (forse 114 giorni) a partire dalla data di iscrizione a ruolo.
Per fornire una risposta al quesito occorre, necessariamente, prendere le mosse dal dato normativo. L'art. 1, comma 611, della Legge n. 147/2013, ha aggiunto all'articolo 17-bis, dopo il comma 9, il comma 9-bis secondo cui “La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2”. Pertanto, a seguito della ricezione dell'istanza, l'Ufficio durante il procedimento di mediazione:
Decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza che vi sia stato accoglimento della stessa o senza che sia stato formalizzato un accordo di mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. Questo termine finale della sospensione della riscossione o dell'obbligo di pagamento delle somme dovute è da porre in relazione con la previsione di cui al comma 2 dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, a tenore del quale nel caso in cui si verifichi la costituzione in giudizio prima del decorso del termine di novanta giorni, il Presidente (o d'ufficio o su eccezione di improcedibilità sollevata dall'Agenzia ai sensi del comma 2 dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992) rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del merito del reclamo. Il Legislatore sembrerebbe aver stabilito, pertanto, un legame tra deposito del ricorso in Commissione prima dello scadere del termine di novanta giorni posto ex lege per lo svolgimento della procedura di reclamo/mediazione e sospensione legale della riscossione, legame che si traduce in un venir meno della seconda al verificarsi della costituzione ante tempus. Tuttavia, una riflessione si impone sul punto. La pronuncia di improcedibilità potrebbe, nei fatti, anche mancare, essendo rimessa alla formulazione da parte dell'Agenzia (o all'eccezione da parte del Presidente) e ciò solo se ritenga che la procedura di reclamo e, quindi, anche la possibilità di mediazione possa produrre risultati utili, sicchè non sembrerebbero esserci ostacoli di sorta per negare la sospensione dell'esecuzione anche qualora la costituzione in giudizio da parte del ricorrente sia avvenuta prima dello scadere del termine di novanta giorni. Inoltre, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 78/2010, gli atti impositivi divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata. L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti impositivi; tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione (ma questo non è il suo caso). La predetta disposizione non fa altro che stabilire che l'avviso di accertamento diviene titolo esecutivo, non al decorso dei sessanta giorni dalla notifica, ma solo con la scadenza del termine per proporre ricorso. Questo significa che, nelle more di eventuali procedure di adesione o di mediazione, l'atto non costituirà titolo esecutivo. Inoltre, una volta divenuto titolo esecutivo, l'atto impositivo non potrà essere portato a riscossione prima che siano decorsi centoottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti impositivi. Nella fattispecie che ne occupa, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non era legittimata a procedere con il pignoramento presso terzi in pendenza di procedura di reclamo mediazione (anche se la costituzione in giudizio è avvenuta prima dello spirare del termine previsto dalla legge). Ciò in quanto solo alla scadenza di tale termine, l'Ente territoriale poteva affidare le somme all'agente della riscossione il quale non poteva avviare procedure esecutive prima che fossero decorsi centoottanta giorni dall'affidamento stesso.
Lei ha due soluzioni: a) potrebbe chiedere al Presidente della Commissione, con istanza ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto. Dovrebbe, poi, trasmettere tale istanza all'Ente locale ed all'agente della riscossione, chiedendo alla prima di procedere allo sgravio ed al secondo di revocare il pignoramento. b) potrebbe formulare un'istanza in tal senso direttamente all'ente locale ed all'agente della riscossione, non passando per la richiesta cautelare ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992. |