Compenso del CTU: la liquidazione superiore ai massimi del tariffario deve essere congruamente motivata

Giuseppina Satta
28 Novembre 2019

Al Giudice è consentito, ai sensi dell'art. 52 d.P.R. n. 115/2012, l'aumento degli onorari del consulente fino al doppio dell'importo massimo, quando costui abbia posto in essere prestazioni eccezionali; prestazioni cioè che, pur non presentando aspetti di unicità o di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Tale riconoscimento impone tuttavia congrua e specifica motivazione.

IL CASO. Una società conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la propria banca al fine di fare accertare a nullità, per violazione del TUF e del Reg. Consob n. 11522/1998 e n. 16190/2007, di un contratto di swap. La società chiedeva quindi la condanna della banca alla restituzione dei differenziali negativi addebitati in corso di rapporto nonché del mark to market.

Nel corso del giudizio veniva espletata CTU avente ad oggetto la verifica: a) della finalità di copertura o speculativa dello swap in relazione alla concreta operatività commerciale della società; b) dell'ammontare dei differenziali negativi prodotti dallo swap nonché del valore del mark to market.

All'esito della CTU il Tribunale di Milano liquidava il compenso in favore dell'ausiliario del Giudice nell'importo di € 7.000; ciò, tenuto conto del valore della causa, identificato nella somma la cui restituzione era stata richiesta dalla società attrice ed a norma dell'art. 2 del D.M. 30 maggio 2002.

La società proponeva opposizione avverso tale provvedimento ex art. 15 del d.lgs. n. 15/2011, chiedendone la riduzione. Il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione, confermando la liquidazione di cui al decreto opposto.

La società ha impugnato detta ordinanza innanzi alla Corte di Cassazione sulla base di due motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 115/2002 nonché degli artt. 2 e 29 del D.M. 30 maggio 2002, in relazione al principio di unitarietà del compenso al CTU. La società deduce che, una volta ritenuta l'applicabilità alla fattispecie del criterio di liquidazione di cui all'art. 2 del D.M. 30 maggio 2002, il Tribunale di Milano avrebbe dovuto considerare che l'art. 29 dello stesso testo normativo prevede che tutti gli onorari sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico esperito, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti, affermando quindi il principio di onnicomprensività degli onorari. Nella fattispecie, pertanto, atteso il valore della controversia e tenuto conto della percentuale prevista dall'art. 2 del citato D.M., il compenso a favore del CTU non avrebbe potuto essere superiore ad € 3.400,70;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.M. 30 maggio 2002 nonché degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 115/2002 con l'erronea applicazione dei criteri previsti per la liquidazione e determinazione del compenso variabile. La società rileva che sebbene la legge attribuisca discrezionalità al giudice nella determinazione del compenso tra il massimo ed il mimino tariffario, tenendo conto del pregio e della completezza della prestazione, tuttavia ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 115/2002, l'aumento fino al doppio (come nella fattispecie) presuppone la ricorrenza di specifici elementi ulteriori e distinti rispetto a quelli che già possono orientare la scelta tra il minimo ed il massimo. Elementi questi che difettavano nel caso in esame e che comunque non sono stati oggetto di specifica valutazione da parte del giudice di merito.

SULLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL CTU. I Giudici di Legittimità rilevano, in primo luogo, che le argomentazioni della ricorrente muovono da un'erronea applicazione del metodo di calcolo dei compensi dell'ausiliario ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002. Siffatta norma, infatti, lungi dal prevedere che il compenso sia liquidato sull'intero valore della causa, impone invero un calcolo effettuato per scaglioni progressivi, applicando le percentuali di volta in volta dettate dal legislatore sugli importi ricompresi nelle fasce di valore crescente. Pertanto, in applicazione dei vari coefficienti percentuali dettati dal legislatore ed in considerazione del valore della controversia come individuato dal Tribunale di Milano, i compensi del CTU potevano essere determinati in un importo massimo di € 6.358,46, comunque inferiore a quello poi riconosciutogli. Osserva pertanto la Corte che se, da un lato, deve escludersi che nella fattispecie il compenso sia stato liquidato in misura eccedente il doppio del massimo tariffario, dall'altro il Tribunale di Milano avrebbe potuto attribuire al CTU la somma in concreto liquidata – comunque superiore al massimo tariffario – soltanto ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 115/2002.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

IL LIMITE ALLA DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE. Chiarito quanto sopra, la Corte ritiene corretto dare continuità al costante principio secondo cui (cfr. Cass. civ., n. 27126/2014) in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma degli artt. 50 e ss. del d.P.R. n. 115/2002, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità.

Precisa però la Corte che è principio altrettanto pacifico quello secondo cui (cfr. Cass. civ., n. 21963/2017) ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell'importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Il riconoscimento di tale aumento, però, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata (cfr. altresì Cass. civ., n. 20235/2009; Cass. civ., n. 7632/2006). Ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 52 del d.P.R. n. 115/2002, occorre, pertanto, che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione del CTU, che le legge prescrive debba essere "eccezionale", sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura massima (Cass. civ., n. 6414/2007).

LA MANCANZA DI MOTIVAZIONE INFICIA UNA LIQUIDAZIONE SUPERIORE AI MASSIMI. Tratteggiato il contesto normativo di riferimento, i Giudici di legittimità concludono ritenendo che nella fattispecie in esame, le motivazioni adottate dal Tribunale di Milano in ordine alla complessità delle indagine richieste al CTU e all'impegno da costui profuso, potevano supportare la decisione di orientare la liquidazione in misura corrispondente al massimo tariffario; le stesse però non sono, ad avviso della Corte, altrettanto idonee, ai sensi dell'art. 52 citato, a consentire l'aumento fino al doppio dell'onorario massimo, essendo carente ogni riferimento alla eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazione, il cui riscontro giustifica l'esercizio del potere discrezionale del giudice.

Per tali ragioni l'ordinanza impugnata viene cassata, con rinvio al Tribunale di Milano in persona di diverso magistrato.

SUL PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITÀ DEL COMPENSO DEL CTU. La sentenza in commento offre lo spunto per soffermarsi brevemente anche sul contenuto dell'art. 29 D.M. 30 maggio 2002, secondo cui «tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti». Tale disposizione introduce il principio generale di unicità dell'incarico conferito al CTU, ossia di onnicomprensività del compenso allo stesso spettante per l'attività espletata, anche in presenza di una pluralità di quesiti peritali. In buona sostanza, in presenza di un unico incarico peritale, non è possibile cumulare più compensi riferibili a prestazioni diverse qualora gli onorari siano diretti a compensare tutte le attività necessarie e strumentali all'espressione del giudizio tecnico, dovendosi tener conto, nella sua globalità, del conseguente accertamento finale. Al contrario, quando cioè gli accertamenti richiesti dalle finalità del quesito implichino attività diverse tra loro, occorre procedere a conteggi separati del compenso, cumulandoli poi tra loro. Così, recentemente, Cass. civ., 20 agosto 2019 n. 21487 ove chiarito che «in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dall'unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dall'unicità del risultato perseguito e dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota l'unitarietà dell'incarico e dell'onorario» (cfr. anche Cass. civ., 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. civ., 4 giugno 2018, n. 14292; Cass. civ., 27 ottobre 2014, n. 22779).

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