Criterio di riparto spese relativo alla relazione di antisismicità del condominio

Maurizio Tarantino
28 Novembre 2019

Le spese relativa alla relazione di antisismicità che ogni condominio è obbligata a fare entro autunno del 2020 come vanno ripartite?

Le spese relativa alla relazione di antisismicità che ogni condominio è obbligata a fare entro autunno del 2020 come vanno ripartite? Per quota/millesimi o in parti uguali?

Preliminarmente, giova ricordare che l'obbligo dei condomini di contribuire - ex art. 1123, comma 1, c.c. in proporzione della rispettiva quota, indipendentemente dalla misura dell'uso - alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni dell'edificio, alla prestazione dei servizi nell'interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza, ha origine nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio indicate dall'art. 1117 c.c., ovvero, più in generale, delle cose che servono per l'esistenza e l'uso delle singole proprietà immobiliari. Dunque, l'obbligo dei condomini di sostenere pro quota tali spese trova così fondamento nel collegamento strumentale tra cose, impianti o servizi comuni, e diritti dominicali sulle unità individuali comprese nell'edificio; il riferimento può farsi, più genericamente, alle c.d. spese generali, così definendosi tutti gli esborsi che riguardano il godimento delle cose comuni: per esse, il criterio di riparto applicabile è sempre quello stabilito dal comma 1 dell'art. 1123 c.c., in base al valore della proprietà di ciascun condomino.

Premesso quanto innanzi esposto, accade di frequente che il Condominio, per particolari questioni, decide di affidare l'incarico ad un tecnico esperto del settore d'intervento (in tal caso per la valutazione/relazione degli aspetti antisismici). In tema, i giudici di legittimità hanno evidenziato che in mancanza di diversa convenzione adottata all'unanimità, la ripartizione delle spese condominiali generali deve necessariamente avvenire secondo i criteri fissati nell'art. 1123, comma 1, c.c., e, pertanto, non è consentito all'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire con criterio "capitario" le spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune (Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 2013, n. 27233. Nel caso risolto dalla Cassazione con la sentenza in esame, l'assemblea di un condominio aveva deciso la ripartizione "capitaria" (ossia in parti uguali) del compenso del consulente tecnico. La relativa delibera era stata impugnata ed invalidata in tutti i gradi di giudizio).

In conclusione, anche se non riguardano beni, impianti e servizi comuni, si reputa comunque che altri determinati oneri, siccome concernenti prestazioni di interesse collettivo, siano sopportati dalla comunità condominiale: tra questi, rientrano senz'altro le spese che arricchiscono il bene, migliorandolo - ad esempio, predisponendo quegli accorgimenti tecnici necessari al raggiungimento degli standards di sicurezza imposti dalle varie legislazioni di settore succedutesi in materia - a prescindere dall'uso che di esso faccia ciascun condomino.

In definitiva, l'art. 1123 c.c. non è derogabile nemmeno attraverso il ricorso ad una ripartizione in parti uguali, se non nel caso eccezionale in cui la relativa modifica sia stata disposta da tutti i condòmini all'unanimità.

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