Unicità del processo di impugnazione e termine per la proposizione del ricorso incidentale

28 Novembre 2019

La questione affrontata dalla Suprema Corte è la seguente: nel caso in cui il ricorso principale non sia stato notificato a tutte le parti, quale è il termine da prendere in considerazione ai fini della tempestività dei successivi ricorsi incidentali?
Massima

In tema di contenzioso elettorale, la proposizione di plurime impugnazioni per cassazione avverso una stessa sentenza implica che ognuna di quelle successiva alla prima si converte, indipendentemente dalla forma assunta ed ancorché promossa con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine, risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c.

Il caso

Gli amministratori di un comune calabrese – sciolto per infiltrazioni mafiose – proponevano ricorso avverso il decreto adottato dal tribunale di incandibilità degli stessi ai sensi dell'art. 143, comma 11, tuel. La Corte d'appello di Catanaro confermava il provvedimento interdittivo tenuto conto del forte condizionamento esercitato sulla amministrazione comunale da una consorteria mafiosa, tale da incidere sulla corretta e trasparente gestione dell'azione amministrativa. I soccombenti proponevano ricorso in Cassazione. I Giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, si sono posti il problema della tempestività dei ricorsi proposti dopo la notifica del ricorso principale, evidenziando che al fine di valutare il rispetto dei termini deve aversi riguardo – qualora il ricorso principale non sia notificato a tutte le parti del giudizio – alla notificazione del primo ricorso incidentale successivo.

La questione

La questione in esame è la seguente: nel caso in cui il ricorso principale non sia stato notificato a tutte le parti, quale è il termine da prendere in considerazione ai fini della tempestività dei successivi ricorsi incidentali?

Le soluzioni giuridiche

L'art. 335 c.p.c. prevede in generale per le impugnazioni proposte separatamente - quindi in particolare anche per i ricorsi autonomi - che le stesse debbano essere obbligatoriamente riunite in unico processo.

In questo caso il ricorso iscritto per secondo diventa incidentale.

Nell'ipotesi in cui siano iscritti due ricorsi per cassazione di identico contenuto, proposti dalla stessa parte contro la medesima sentenza, uno in via principale e l'altro in via incidentale rispetto al ricorso principale di un'altra parte, qualora la loro notificazione sia stata coeva, in sede di loro riunione, deve essere data priorità di esame a quello iscritto per primo, e, se esso sia ammissibile e procedibile, la sua decisione rende inammissibile, in via sopravvenuta, l'altro ricorso (Cass. civ., n. 27555/2011).

La Corte di cassazione con l'odierna pronuncia si colloca nel solco ampiamente consolidato a mente del quale, in applicazione del principio dell'unità dell'impugnazione - secondo cui l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale - nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento, nella forma delle impugnazioni incidentali; con la conseguenza che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, per gli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non acceda il termine di quaranta giorni da quella dell'impugnazione principale (Cass. civ., n. 3295/1993; Cass. civ., n. 1690/1991).

Il principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia tale modalità formale non può considerarsi essenziale ed ogni ricorso successivo, anche se proposto con atto a sé stante, si converte in ricorso incidentale. La sua ammissibilità - ancorché si tratti di un'impugnazione (di parte diversa dall'impugnante principale) avente natura adesiva (rispetto ad altra già formulata), perseguendo l'intento di rimuovere il medesimo capo di sentenza sfavorevole - resta condizionata, senza che rilevi più il termine (breve o lungo) di impugnazione in astratto operativo, al rispetto del termine di quaranta giorni per la notificazione del controricorso (emergente dal combinato disposto degli art. 370, comma 1, e 369, comma 1, c.p.c.). Detto termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale e, nel caso in cui tale parte non sia stata destinataria della notificazione dell'impugnazione principale, ma solo di una impugnazione successiva (proposta in forma incidentale a sua volta o, se proposta in forma autonoma, da intendersi convertita in incidentale), dalla notificazione di detta impugnazione successiva (Cass. civ., n. 18696/2015).

Pertanto, il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, che è alla base del sistema adottato dal codice di rito allo scopo di eliminare la possibilità di giudicati contraddittori in una stessa causa, comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo (art. 333 c.p.c.), e perciò, nel caso del ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso (art. 371 c.p.c.). Da ciò consegue che, mentre è ammissibile l'impugnazione tardiva che abbia rispettato il termine (relazionale) ex artt. 370 e 371 c.p.c., tale invece non è quella che, pur tempestiva ai sensi degli artt. 325, 327 c.p.c., non risulti però osservante del predetto termine decadenziale di quaranta giorni (Cass. civ., n. 5695/2015; Cass. civ., n. 26622/2005; Cass. civ., n. 20136/2005; Cass. civ., n. 7325/2002).

Infatti, la decadenza conseguente alla mancata osservanza di detto termine non può ritenersi superata dall'eventuale osservanza del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., atteso che la tardività o la tempestività, rispetto a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 c.p.c. (Cass. civ., n. 7074/2017; Cass. civ.,Sez. Un., n. 9332/2002).

Del resto nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito, già impugnata con ricorso principale per cassazione, sia stato successivamente proposto da un'altra parte in causa un ulteriore ricorso presentato come autonomo, anziché come incidentale, senza peraltro, essere portata a conoscenza del giudice la pendenza della pluralità di impugnazioni, la mancata riunione, delle due impugnative, con conseguente decisione di uno solo dei due ricorsi, non influisce sulla validità della pronuncia emessa, mentre, in forza del principio dell'unicità della decisione, preclude l'esame dell'altro ricorso, anche nell'eventualità in cui la pronunzia emessa abbia avuto ad oggetto il ricorso apparentemente principale, ma di fatto incidentale (Cass. civ., n. 1640/1985; Cass. civ., n. 2672/1983; Cass. civ., n. 1865/1975), salvo che i ricorsi abbiano ad oggetto una sentenza che contenga due pronunzie relative a cause diverse pur se in un unico processo, tal che la decisione del primo ricorso non incida su quella del secondo (Cass. civ., n. 4850/1992; Cass. civ., n. 4952/1987).

Osservazioni

Ai sensi dell'art. 371, comma 1, c.p.c. la parte parzialmente soccombente che si sia vista notificare il ricorso principale - oltreché chi si sia visto notificare il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 c.p.c. in cause inscindibili ovvero scindibili - può proporre ricorso incidentale.

La previsione ex art. 371, comma 1, c.p.c. secondo cui può proporre ricorso incidentale sia la parte che è rimasta parzialmente soccombente - sia quella ex art. 371, comma 2, c.p.c. che s'è vista notificare il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 - rende evidente che il sintagma ricorso incidentale, rappresenta la comune denominazione dei ricorsi successivi al ricorso principale. Ecco perché - quando siano depositati due ricorsi autonomi avverso la medesima sentenza - quello depositato per secondo è incidentale.

Poiché l'impugnazione proposta per prima assume carattere ed effetti di impugnazione principale, e determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, per essere decise simultaneamente, tutte le successive impugnazioni eventualmente proposte contro la medesima sentenza, il ricorso per cassazione successivo al primo assume sempre carattere incidentale, ed è pertanto ammissibile se proposto entro il termine di cui all'art. 371 c.p.c., anche qualora non risulti rispettato il termine di cui all'art. 327 c.p.c., configurandosi in tal caso come impugnazione incidentale tardiva (Cass. civ., n. 14969/2007)

Il richiamo al controricorso - contenuto nell'art. 371, comma 1, c.p.c. - fa ritenere che al ricorso incidentale debbano applicarsi talune forme che l'art. 370 c.p.c. prevede per il controricorso.

Cosicché per es. - atteso che ex art. 370, comma 1, c.p.c. il controricorso deve essere notificato al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso - alla notificazione eseguita fuori di questo termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale conseguirà l'inammissibilità del ricorso incidentale.

È inammissibile il ricorso incidentale in Cassazione notificato al ricorrente principale oltre i termini di legge (Cass. civ., n. 5468/ 2001).

La proposizione dell'impugnazione principale determina, nei confronti di tutti coloro ai quali l'atto sia notificato, l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale e, quindi, nel caso di ricorso per cassazione, nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notificazione, senza che tale principio subisca deroghe in relazione all'impugnazione incidentale di tipo adesivo (Cass. civ., n. 21829/2007).

Per il ricorso incidentale proposto a seguito di notifica del ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 c.p.c., il termine stabilito è quello di quaranta giorni dalla notificazione stabilito dall'art. 371, comma 2, c.p.c.

In tema di ricorso per cassazione notificato ad una parte nelle forme dell'impugnazione incidentale successiva al ricorso principale, la parte che intenda impugnare a sua volta i capi della sentenza a sé sfavorevoli deve proporre ricorso incidentale entro i termini di cui all'art. 370 c.p.c. e, nel caso di notifica ai sensi dell'art. 332 c.p.c., rispettando il termine breve di decadenza di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (Cass. civ., n. 19165/2007, nella fattispecie la Suprema Corte, facendo applicazione del principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza - il quale comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nel medesimo processo - ha affermato la tardività del predetto ricorso, notificato dall'impugnante oltre i 40 giorni dalla ricezione della notifica del ricorso incidentale, termine decorrente, ex art. 138 c.p.c., dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario del rifiuto a ricevere l'atto da parte del domiciliatario, destinatario di tutte le altre notifiche di atti diretti contro la medesima parte, ritualmente eseguite nel medesimo procedimento).

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