L'aggiudicatario che non paga il prezzo non ha diritto all'avviso della vendita successiva
28 Novembre 2019
Il caso. L'aggiudicatario di un lotto venduto in una procedura esecutiva immobiliare veniva dichiarato decaduto per omesso versamento del prezzo del termine di legge. L'immobile veniva successivamente aggiudicato ad un altro soggetto ad un prezzo inferiore e il primo aggiudicatario veniva condannato al pagamento della differenza. Questi proponeva avverso il provvedimento di condanna opposizione agli atti esecutivi, che veniva rigettata dal tribunale.
Contro tale decisione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione degli artt. 569, 159 e 587 c.p.c., per non avere avuto comunicazione dell'avviso della vendita fissata a seguito della sua decadenza dall'aggiudicazione. Il ricorrente, nonostante ammetta che nessuna norma fa espresso obbligo di notificare all'aggiudicatario decaduto per inadempimento l'avviso della successiva vendita giudiziaria, sostiene che dovrebbe applicarsi in via analogica quanto previsto per il debitore esecutato, il quale ha diritto alla comunicazione dell'ordinanza di vendita.
Tassatività delle nullità. Il Collegio osserva preliminarmente che il nostro sistema processuale è caratterizzato dal principio di tassatività delle nullità. Non è quindi possibile pervenire in via analogica all'affermazione dell'esistenza dell'obbligo di notificare all'aggiudicatario decaduto il successivo bando di vendita e, tantomeno, può ritenersi che la violazione di un siffatto insussistente obbligo sia sanzionata dalla nullità della successiva vendita giudiziaria. In tal modo, infatti, si introdurrebbe per via pretoria una nullità processuale non prevista dalla legge.
La conoscibilità dell'avviso di vendita. Non è neppure condivisibile, continuano i Giudici, l'affermazione in base alla quale l'aggiudicatario avrebbe un interesse specifico alla conoscenza del bando della vendita successiva alla pronuncia della sua decadenza. Questo interesse non riceve specifica tutela giuridica: per tutti, tranne che per il debitore, la conoscibilità dell'avviso di vendita è assicurata dall'effettuazione degli adempimenti pubblicitari fissati dal giudice a norma di legge. Il ricorrente non ha mai dedotto che tali adempimenti pubblicitari non siano stati ritualmente curati, sostenendo invece che egli avesse diritto ad essere destinatario di uno specifico avviso; diritto che, appunto, non sussiste.
Principio di diritto. Per tali ragioni, la Suprema Corte afferma il seguente principio di diritto: «L'aggiudicatario all'asta giudiziaria di un immobile, che sia dichiarato decaduto per omesso versamento del saldo del prezzo nel termine stabilito, non ha diritto a ricevere, diversamente dal debitore esecutato, la notificazione dell'avviso della successiva vendita, sebbene dall'esito della stessa dipenda la misura in cui egli sarà tenuto nei confronti della procedura ai sensi dell'art. 587, comma 2, c.p.c.».
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