Sugli scatti di anzianità del personale scolastico assunto con contratti a termine

Marta Filippi
28 Novembre 2019

Sulla disciplina applicabile per il riconoscimento degli scatti di anzianità al personale scolastico assunto con reiterati contratti a termine, i giudici della Corte di cassazione hanno precisato come, a seguito della contrattualizzazione del lavoro pubblico...

Il caso. La Corte d'appello di Torino ha respinto l'appello del MIUR il quale, sulla base della l. n. 312 del 1980, art. 53, era stato condannato in primo grado a corrispondere a B.L. - docente con ripetuti contratti annuali a tempo determinato - gli scatti biennali maturati in corso di rapporto, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria. I giudici di appello hanno invece rigettato la domanda della ricorrente di stabilizzazione degli scatti medesimi per il prosieguo della carriera scolastica;

La Corte territoriale, richiamando una propria sentenza relativa ad una identica fattispecie, ha precisato che:

a) la tesi dell'inapplicabilità della l. n. 312 del 1980, art. 53, perché da riferire soltanto al personale docente non di ruolo a tempo indeterminato (come affermata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2163 del 2000), è scarsamente convincente poiché porterebbe a svuotare di significato la previsione del CCNL che ad esso ha fatto riferimento specifico, pur nella pacifica soppressione della categoria dei docenti "incaricati" per effetto della l. n. 124 del 1999, in base alla quale gli insegnanti si distinguono in insegnanti di ruolo e supplenti (a loro volta divisi in tre categorie);

b) sono anche condivisibili le affermazioni del primo giudice sull'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento ai danni dei docenti con rapporto a tempo determinato, con riguardo alla Clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70 CE;

c) il MIUR ha contestato i calcoli esclusivamente per la dedotta necessità di ridurre il quantum complessivo in considerazione della prescrizione quinquennale, interrotta soltanto con la presentazione del ricorso di primo grado avvenuta il 29 febbraio 2012;

d) anche questo profilo di censura non è da accogliere in quanto per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità nel caso di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato la prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto non decorre dalla scadenza dei singoli contratti a termine e resta sospesa sino alla cessazione del rapporto lavorativo, in considerazione del metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.

Avverso la sentenza d'appello il MIUR ha proposto ricorso.

Scatti di anzianità del personale scolastico assunto con reiterati contratti a termine. Sulla disciplina applicabile per il riconoscimento degli scatti di anzianità al personale scolastico assunto con reiterati contratti a termine, i giudici della Corte di cassazione hanno precisato come, a seguito della contrattualizzazione del lavoro pubblico, ai docenti il cui rapporto di servizio si interrompe tra un incarico e l'altro, non possono essere riconosciuti gli scatti biennali previsti dall'art. 53 della l. n. 312 del 1980, trovando tale disposizione applicazione solamente nei confronti di determinate categorie di docenti la cui situazione è del tutto peculiare, quali i docenti di religione.

In base alla clausola 4 dell'Accordo quadro europeo sul contratto a termine, allegato alla direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, in materia di non discriminazione, ai docenti supplenti va invece riconosciuta la progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio nella stessa misura prevista per i dipendenti di ruolo, in virtù della diretta applicazione della norma comunitaria.

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