Richiamo di attenzione Consob per gli intermediari che prestano servizi di investimento
28 Novembre 2019
Con il d.l. n. 22 del 25 marzo 2019, relativo alla disciplina transitoria applicabile in Italia in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea in assenza di accordo (Brexit no-deal), convertito con modificazioni, con l. n. 41/2019, i servizi di investimento che possono usufruire del regime transitorio, continuano a poter essere svolti in Italia, previa notifica alle Autorità competenti. Dopo la fine del periodo transitorio, 18° mese successivo alla data di recesso, occorre invece presentare un'apposita istanza di autorizzazione entro 6 mesi dalla data di recesso. Deve altresì essere comunicata ai propri clienti l'eventuale cessazione segnalando anche le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione. In modo analogo sono tenute a tali comunicazioni le imprese di investimento del Regno Unito cui è consentito, ai sensi dell'art. 4 comma 4, del d.l. 22, di continuare a gestire i contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter), anche nei casi in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti. Con il richiamo di attenzione n. 5 del 17 ottobre 2019 la Commissione sollecita l'attenzione degli intermediari sul fatto che, in assenza delle prescritte notifiche da trasmettere entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, le imprese di investimento del Regno Unito non potranno continuare a prestare i servizi e le attività di investimento in Italia dopo la data di recesso. Un riepilogo degli adempimenti cui sono tenute le imprese di investimento britanniche, già dettagliati nelle Comunicazioni Consob n. 8 del 29 marzo 2019 (su cui si veda il precedente contributo, in questo portale) e n. 10 dell'1 agosto 2019 (su cui si veda il precedente contributo) è riportato nella Tabella allegata al Richiamo di attenzione 5. |