Riduzione del rischio sismico in condominio minimo: il quantum dello sconto fiscale dipende dalla data di inizio delle procedure autorizzatorie

Redazione scientifica
29 Novembre 2019

Il D.L. n. 63/2013, inerente il sisma bonus, si riferisce espressamente agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, e che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico. Relativamente agli interventi di riduzione del rischio sismico ammessi al sisma bonus, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.

Il quesito. L'istante, condomino insieme a Tizio e Caio, di un edificio, sito nella zona sismica 3, identificato come "condominio minimo" precisava che, all'interno dell'edificio, ciascuno dei tre condòmini è proprietario di un'unità immobiliare residenziale e di un'ulteriore unità in comproprietà. Il 1° aprile 2016, era stata formulata dai proprietari istanza di rilascio del Permesso di Costruire (PdC) per il risanamento conservativo dell'edificio, concesso il 4 agosto 2016. Tuttavia, preso atto dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2017, della l. n. 232/2016, che ha previsto maggiori detrazioni per interventi antisismici, i comproprietari hanno deciso di rivedere e modificare il progetto, incrementando significativamente gli interventi inizialmente previsti. A tal fine, hanno presentato istanza di PdC in variante il 14 aprile 2017, e il rilascio del permesso, da parte del Comune, è avvenuto il 19 dicembre 2017. L'Istante precisa che il 27 luglio 2017, è stata presentata la Comunicazione di Inizio Lavori, con il contestuale deposito del progetto delle strutture e dell'asseverazione di cui all'art. 3 , D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 nel termine annuale di efficacia temporale (previsto dal d.P.R. n. 380/2001) del Permesso di Costruire originario. L'Istante chiede, pertanto, se possa beneficiare delle maggiori detrazioni previste dalla l. n. 232/2016, sebbene le misure ivi disciplinate siano destinate ad interventi edilizi le cui procedure di autorizzatorie decorrano dal 1° gennaio 2017.

La risposta. Preliminarmente, l'Agenzia dell'Entrate, con risposta n. 431 del 25 ottobre 2019, ha evidenziato che con circolare del 31 maggio 2019 n. 13/E, è stato ribadito (confermando la circolare n. 7/E del 2018) che, a partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la predetta data. Tenuto conto, inoltre, che, ai fini della detrazione, è necessaria, tra l'altro, la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal citato D.M. n. 58/2017, nella medesima circolare è stato, altresì, precisato che, in base ad una interpretazione letterale delle norme, ai sensi dell'art. 3, del citato decreto, per l'accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.

Premesso ciò, nella fattispecie in esame, l'originario Permesso di Costruire era stato richiesto e rilasciato nel corso del 2016, mentre l'istanza per il PdC in variante era stata presentata il 14 aprile 2017 e il relativo permesso rilasciato il 19 dicembre 2017. Il 27 luglio 2017, invece, era stata presentata la Comunicazione di Inizio Lavori del Permesso di costruire, con il contestuale deposito del progetto delle strutture e dell'asseverazione. Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall'Istante, non era emerso alcun parere dell'Ufficio tecnico del Comune di una diversa e successiva (rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio.

Per i motivi esposti, secondo il Fisco, l'Istante non può beneficiare della detrazione d'imposta di cui al citato art. 16, d.l. n. 63/2013. Ciò indipendentemente dal momento di presentazione dell'asseverazione.

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