Chiarimenti sulla nozione di “questione rilevata d'ufficio”

Redazione scientifica
29 Novembre 2019

Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione.

Il caso. Il ricorrente in Cassazione deduce violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto dichiarare la tardività dell'impugnazione senza concedere alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio.

Questione rilevata d'ufficio. Il Collegio ricorda come la giurisprudenza di legittimità interpreta la disposizione in esame come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti. La tardività dell'impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti, non configura quello “sviluppo inatteso” per il quale si rende necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive.

In particolare, aggiungono poi i Giudici, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo.

Principio di diritto. Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto doveroso enunciare il seguente principio di diritto: «Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini».

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