Revoca del gratuito patrocinio con sentenza: quale rimedio?
02 Dicembre 2019
Il caso. La Corte d'appello di Salerno rigettava il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado e contestualmente revocava l'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio, rilevando che lo stesso aveva agito in giudizio con mala fede e colpa grave. Il Presidente delegato della Corte d'appello a cui si è rivolto il soccombente ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ex art. 170 d. P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di revoca.
Revoca gratuito patrocinio. Contro tale decisione viene proposto ricorso per cassazione. La questione che viene posta dal ricorrente è se, ove il provvedimento di revoca sia adottato con la sentenza che chiude il processo dinanzi al giudice del merito anzichè con un separato decreto, la parte che voglia dolersi della ingiustizia del provvedimento lo debba fare attraverso il mezzo di impugnazione previsto per la sentenza che accoglie o respinge la domanda (appello o ricorso per cassazione), secondo l'indirizzo inaugurato da Cass. civ., n. 7191/2016 oppure ricorrendo al rimedio, avente carattere generale, dell'opposizione ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002.
Quale regime impugnatorio? Il Collegio ritiene che sia preferibile la seconda alternativa e decide di riaffermare il principio di diritto alla luce del quale: «In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal d.P.R. n. 115/2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione» (cfr., da ultimo, Cass. civ., n. 3028/2018 e Cass. civ. n. 32028/2018). |