COSAP non dovuta dal condominio in assenza del presupposto impositivo
02 Dicembre 2019
Il Condominio conveniva in giudizio il Comune di Roma per sentir accertare che nulla era dovuto all'Ente locale a titolo di canone per l'occupazione di suolo pubblico in relazione alle griglie e alle intercapedini circostanti l'edificio. In primo grado, il Giudice di Pace rigettava la domanda di accertamento negativo. In secondo grado, invece, il Tribunale adito accoglieva l'impugnazione, dichiarando non dovuto dal Condominio il canone di occupazione di suolo pubblico rivendicato dall'ente locale in relazione alle griglie circostanti l'edificio condominiale. Avverso tale decisione, il Comune ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione dell'art.63, d.lgs. n. 446/1997 in combinato disposto con l'art. 1 del regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (C.O.S.A.P.). In particolare, secondo il ricorrente, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto decisiva l'assenza del titolo idoneo ad autorizzare l'occupazione del suolo pubblico, poiché il C.O.S.A.P. non sarebbe dovuto soltanto quando esiste un titolo valido per l'occupazione, ma anche in assenza di esso, qualora in concreto l'area pubblica sia stata in tutto o in parte sottratta, anche in via di fatto, alla sua destinazione naturale a servizio della pubblica viabilità. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Invero, il presupposto della debenza del C.O.S.A.P. consiste in un accertamento di fatto, concernente le caratteristiche della griglia o intercapedine ed il suo originario inglobamento nel fabbricato privato, da un lato, e l'esistenza o meno di un titolo autorizzativo, dall'altro lato; accertamento suscettibile di rimanere stabile nel tempo, ove non intervengano e non siano adeguatamente dedotti eventi atti a modificare il contesto fattuale o autorizzativo. Ciò premesso, in considerazione di altra precedente pronuncia rese tra le stesse parti (ove era stata definitivamente accertata la mancanza, in capo al Comune di Roma, del presupposto per ottenere il pagamento del canone di occupazione per la griglie e le intercapedini del Condominio in Roma per l'assenza originaria del presupposto impositivo, trattandosi di manufatti realizzati quando l'area era ancora privata e senza una concessione all'uso particolare di un bene pubblico)", nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ravvisato ilgiudicato esterno in relazione alla non debenza del C.O.S.A.P. per le griglie ed intercapedini di cui è causa. Quindi, per effetto dell'operatività del suddetto giudicato esterno, il ricorso è stato rigettato. |