La validità della notifica via PEC alla società fallita e cancellata dal Registro delle imprese

La Redazione
02 Dicembre 2019

È valida la notificazione effettuata all'indirizzo PEC della società fallita e cancellata dal registro delle imprese. La disattivazione dell'indirizzo PEC non costituisce un effetto automatico della cancellazione dell'impresa dal sopradetto registro, ma è conseguenza di un'espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC.

È valida la notificazione effettuata all'indirizzo PEC della società fallita e cancellata dal registro delle imprese. La disattivazione dell'indirizzo PEC non costituisce un effetto automatico della cancellazione dell'impresa dal sopradetto registro, ma è conseguenza di un'espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC.

Il caso. Un imprenditore dichiarato fallito proponeva reclamo innanzi alla Corte d'Appello lamentando l'irritualità della notificazione della convocazione per l'udienza prefallimentare. Poiché il reclamo veniva respinto, l'imprenditore ricorreva in Cassazione denunciando che il ricorso e il decreto avrebbero dovuto essergli notificati nelle forme ordinarie e non telematicamente. Inoltre, il ricorrente lamentava che il giudicante avrebbe dovuto verificare se alla comunicazione del provvedimento fossero state allegate la ricevuta di accettazione e quella di consegna, posto che oltretutto quest'ultima non attesta l'avvenuta visualizzazione del messaggio da parte del destinatario.

Disattivazione dell'indirizzo PEC e cancellazione dal Registro delle Imprese. La disattivazione dell'indirizzo PEC non costituisce un effetto automatico della cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese, ma è conseguenza di un'espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC. Questo dunque, esclude che possa essere lamentata la nullità della notificazione.

Perfezionamento della notifica a mezzo PEC. La notifica telematica si intende perfezionata con riferimento alla data e all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. n. 68/2005, di cui l'art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la c.d. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario: incombe quindi al destinatario dare riscontro delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlata all'utilizzo dello strumento telematico.

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