Risarcimento del danno non patrimoniale: fondamentale l'aggiornamento delle tabelle
02 Dicembre 2019
Sul punto la Corte di Cassazione con ordinanza n. 30516/2019, depositata il 22 novembre, chiamata ad intervenire per la risoluzione di una controversia avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni da parte dei congiunti della vittima, rimasta coinvolta in un sinistro stradale. In primo grado, il Tribunale condannava il conducente, il proprietario di altro veicolo coinvolto e la compagnia assicurativa al risarcimento. In secondo grado, la Corte d'Appello riduceva gli importi del risarcimento, dopo lamentela da parte della compagnia di assicurazione di una stima eccessiva del risarcimento medesimo. Avverso tale decisione i congiunti della vittima ricorrono per cassazione, lamentando il fatto che la Corte d'Appello abbia rifiutato di applicare le tabelle aggiornate in corso di causa, basando il suo giudizio su quelle non più valide.
Fondamentale l'aggiornamento delle tabelle. La S.C. ribadisce sul punto che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, nel caso in cui, al termine del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la variazione sopravvenuta, nelle more del giudizio di secondo grado, delle tabelle utilizzate consente al danneggiato di proporre impugnazione al fine di ottenere la liquidazione di un maggior importo risarcitorio, se le nuove tabelle prevedano l'applicazione di diversi criteri di liquidazione ovvero una rideterminazione del valore del cosiddetto “punto base”, posto che, in tali ipotesi, la liquidazione del danno sulla base di tabelle che non sono più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. A ciò consegue che la Corte territoriale, non avendo tenuto conto dell'aggiornamento delle tabelle al momento della propria decisione, ma avendo fatto riferimento alle tabelle ormai superate, non ha correttamente applicato il criterio equitativo per la stima del danno. Il ricorso, pertanto, viene accolto.
(FONTE: dirittoegiustizia.it)
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