Rilevanza del contenuto della lettera di licenziamento per g.m.o.
02 Dicembre 2019
Nell'ambito di un licenziamento per gmo, il giudice realizza una ingerenza nelle scelte imprenditoriali se non si limita a verificare l'effettività della soppressione della specifica posizione del lavoratore (assunzioni successive, etc.) ma si spinge ad accertare se siano stati licenziati anche altri lavoratori?
La giurisprudenza ha affermato che un licenziamento per gmo può essere legittimamente fondato su una modifica organizzativa disposta al fine di fronteggiare una situazione di crisi dell'azienda non contingente, ma anche qualora essa sia stata finalizzata a ridurre i costi o ad incrementare i profitti. Tuttavia, ciò che accomuna le distinte ipotesi, è la necessità di un giudiziale diretto ad accertare l'effettività del ridimensionamento ed il nesso causale tra la ragione addotta e la soppressione della posizione del licenziato. A tale fine costituisce punto di riferimento la giustificazione indicata dal datore nella lettera di licenziamento, sicché ove lo stesso abbia dichiarato (genericamente) la soppressione della posizione assunta dal lavoratore, non potrebbe verificarsi alcuna ingerenza qualora il giudice si limiti ad accertare che la ragione del recesso palesata è prima di effettività (permanenza di un lavoratore nella medesima posizione).
Cfr.: Cass., sez. lav., 19 novembre 2019, n. 30070. |