L'utilizzo di un materiale diverso non è sufficiente a qualificare l'intervento come innovazione

Redazione scientifica
03 Dicembre 2019

Costituisce innovazione la delibera che prevede l'apposizione di uno strato di guaina impermeabilizzante sul preesistente tetto di poliuretano espanso?

Lavori di ripristino: costituisce innovazione la delibera che prevede l'apposizione di uno strato di guaina impermeabilizzante sul preesistente tetto di poliuretano espanso?

Secondo il quesito in esame, il tetto dell'edificio era già stato sottoposto ad una precedente attività di poliuretano espanso; tuttavia, l'assemblea aveva deliberato una successiva attività di apposizione di guaina.

Ebbene, in argomento, giova ricordare che l'art. 1120 c.c., non dà la definizione di innovazione, limitandosi a dettarne la disciplina giuridica. Difatti, la norma prevede quattro tipologie diverse con diversa disciplina: quelle ordinarie dirette al miglior godimento delle cose comuni; quelle intese a tutelare particolari interessi sociali; quelle vietate in ogni caso e quelle vietate alla maggioranza ma consentite all'unanimità.

In argomento, secondo i giudici di legittimità, le innovazioni, di cui all'art. 1120 c.c., non corrispondono perfettamente alle modifiche, cui in realtà si riferisce l'art. 1102 c.c., atteso che le prime sono costituite da opere di trasformazione della cosa comune, che incidono sull'essenza di essa e ne alterano l'originaria funzione e destinazione; mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà che il condomino ha in ordine alla migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c. (Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18052).

Quindi, per innovazione in senso tecnico - giuridico, vietata ai sensi dell'art.1120 c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria; mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto (Cass. civ., sez. II, 5 novembre 2002, n. 15460).

Premesso quanto innanzi esposto, alla luce della citata giurisprudenza, possiamo affermare che per "innovazioni" ai sensi dell'art. 1120 c.c. si intendono le modificazioni materiali che alterino l'entità sostanziale o mutino la destinazione originaria del bene. In sostanza, tale nozione rimanda ad un concetto di novità in senso profondo e radicale escludendo che qualsiasi modifica materiale costituisca un'innovazione. Quindi, non integrano un'ipotesi di "innovazione” le modificazioni della cosa comune dirette a potenziare o a rendere più comodo il godimento del bene già esistente, lasciandone immutata la consistenza e la destinazione.

Pertanto, in risposta al quesito in esame, il semplice utilizzo di un materiale diverso o di una diversa tipologia di impianto non è quindi di per sé sufficiente a qualificare l'intervento in termini di innovazione. Rientra, infatti, nei poteri dell'assemblea quello di decidere, in base al principio maggioritario, di apportare modifiche al servizio comune anche avvalendosi dei progressi tecnologici o comunque delle diverse soluzioni tecniche che il mercato offre.

Tale principio rinviene da un precedente di merito in cui, in fattispecie analoga, il giudicante ha avuto modo di osservare che è legittima la delibera condominiale che prevede di aggiungere una guaina sul tetto dell'edificio anche se non ci sono infiltrazioni. L'intervento, infatti, non può essere considerato un'innovazione voluttuaria, anche se costoso e con l'impiego di materiali diversi rispetto a quelli preesistenti, perché non altera destinazione e consistenza della cosa (Trib. Modena, 24 settembre 2018, n. 1574. In tal vicenda, il giudice ha rigettato la domanda proposta dagli attori statuendo da un lato che un mero elemento di novità nell'esecuzione delle opere non è sufficiente a qualificarle come innovazioni, dall'altra, che i ricorrenti non avevano assolto al proprio onere, non avendo dato prova dell'inidoneità dell'intervento deliberato dall'assemblea a risolvere le lamentate problematiche delle infiltrazioni d'acqua).

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