Separazione di cause

Sergio Matteini Chiari
03 Dicembre 2019

L'art. 274 c.p.c. prevede la possibilità di riunione nello stesso processo di più cause connesse (artt. 31 ss. e 40 c.p.c.). In tutte tali ipotesi, e in altre ancora, è possibile che le cause riunite vengano separate, o nella fase istruttoria o nella fase decisoria, sia ad istanza di parte che per iniziativa del giudice.
Inquadramento

Gli artt. 103 e 104 c.p.c. prevedono, rispettivamente, ipotesi in cui è reso possibile che in uno stesso processo venga introdotta una pluralità di azioni fra loro distinte ed anche con parti diverse ma connesse per il titolo o per l'oggetto o la cui decisione dipenda dalla risoluzione di identiche questioni (cumulo soggettivo) e ipotesi in cui più domande, «anche non altrimenti connesse», siano proposte nello stesso processo contro la stessa parte (cumulo oggettivo).

L'art. 274 c.p.c. prevede la possibilità di riunione nello stesso processo di più cause connesse (artt. 31 ss. e 40 c.p.c.).

In tutte tali ipotesi, e in altre ancora, è possibile che le cause riunite vengano separate, o nella fase istruttoria o nella fase decisoria, sia ad istanza di parte che per iniziativa del giudice.

A seguire, tutte le disposizioni del codice di procedura civile verranno citate con la sola indicazione numerica.

Cumulo soggettivo (art. 103 c.p.c.)

Laddove ricorrano determinati presupposti, il codice di rito consente che in uno stesso processo venga introdotta una pluralità di azioni fra loro distinte, ciascuna anche con parti diverse, con pronuncia finale (formalmente unica, ma costituente «somma» di tanti provvedimenti omogenei quanti sono i rapporti dedotti in giudizio), atta a regolare utilmente i rapporti dei vari partecipanti al giudizio lasciando impregiudicata la posizione degli altri (ex multis, Cass. civ. civ., sez. I, 10 luglio 2014, n. 15860).

In tali casi viene in rilievo la figura del litisconsorzio «facoltativo», che si caratterizza per il cumulo processuale di tipo soggettivo che viene di volta in volta ad instaurarsi.

La norma che reca la relativa previsione si identifica nell'art. 103, ove si dispone che più parti possono agire (litisconsorzio facoltativo attivo) o essere convenute (litisconsorzio facoltativo passivo) nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono (litisconsorzio facoltativo proprio), oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni (litisconsorzio facoltativo improprio).

La norma risulta dettata in funzione dell'esigenza di realizzare economia delle attività processuali.

La trattazione congiunta delle varie cause (che restano autonome nonostante la simultaneità del processo) viene, invero, a consentire la fruibilità per la decisione delle cause cumulate degli elementi comuni accertati (il riferimento è essenzialmente agli accertamenti di fatto) mediante una sola istruttoria, con risparmio, pertanto, almeno in ipotesi, di attività giurisdizionale e di spese.

La norma è, inoltre, finalizzata all'armonizzazione delle decisioni, in quanto «l'istruttoria sui fatti comuni consente di giungere ad un accertamento unitario in relazione a tali fatti» (Luiso, Diritto processuale civile, Milano, 2017, I, 312).

Cumulo oggettivo (art. 104 c.p.c.)

L'art. 104 consente che nello stesso processo possano essere proposte nei confronti di una stessa parte una pluralità di domande, non connesse né per titolo né per oggetto.

Si verifica, in tali ipotesi, un cumulo oggettivo in ragione della connessione soggettiva, espressione della connessione semplice, cd. per coordinazione.

Procedimenti relativi a cause connesse (artt. 31 ss., 40 e 274 c.p.c.)

Il codice di rito consente la trattazione congiunta delle cause connesse.

Ricorre l'ipotesi della connessione allorché sussista un collegamento tra due o più cause che pendano contemporaneamente innanzi allo stesso giudice o allo stesso ufficio giudiziario oppure innanzi ad uffici giudiziari diversi.

Due o più cause possono dirsi collegate fra loro allorché abbiano in comune alcuni elementi, sul piano oggettivo (connessione sul piano sostanziale) oppure sul piano soggettivo, a condizione, peraltro che l'identità di elementi non sia totale, versandosi altrimenti nella diversa ipotesi della litispendenza.

Le norme che nel codice di rito prevedono e disciplinano il fenomeno della connessione sono costituite dall'art. 40, norma fondamentale in materia, e dagli articoli, dallo stesso richiamati, 31, 32, 34, 35 e 36, nonché dagli artt. 33, 103, 104 e 274.

Peculiare è la previsione contenuta nell'art. 33, che consente cumulo soggettivo al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 104, disponendo che le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.

Rinvio

Per maggiori dettagli in ordine ai procedimenti relativi a cause connesse, si fa rinvio alla bussola intitolata «Riunione di procedimenti».

Separazione delle cause riunite

Le cause riunite restano autonome, dunque scindibili e distinte, nonostante la simultaneità del processo, e il giudice può disporne la separazione, con eventuale rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza, qualora tutte le parti ne facciano istanza oppure di propria iniziativa, per esigenze processuali, quando ritenga che la protrazione della trattazione congiunta potrebbe ritardare o rendere più gravoso il processo, (art. 103, comma 2, c.p.c. richiamato dal corrispondente comma dell'art. 104).

Tale potere il giudice può esplicare sia nel corso della fase istruttoria, sia all'atto della decisione (art. 279, comma 2 n. 5) ed il relativo esercizio, sia in senso positivo che negativo, viene ritenuto incensurabile in sede di legittimità (Cass. civ., sez. lav., 5 agosto 2003, n. 11831; Cass. civ., sez. III, 8 settembre 2006, n. 19299; Cass. civ., sez. II, 28 novembre 2006, n. 25229).

In alcuni casi, la separazione di cause è da effettuare ex lege (ad es., allorché ricorrano determinate condizioni, nei casi in cui venga proposta eccezione di compensazione o domanda riconvenzionale – si vedano appresso i paragrafi dedicati a tali due temi).

Segue. Cause di sospensione o di interruzione del giudizio relative a parte delle domande cumulate

Un'ipotesi di separazione, per esigenze processuali, delle cause cumulate può verificarsi allorché venga a manifestarsi una causa di sospensione del giudizio relativamente ad una sola di più domande cumulate nello stesso processo.

È decisamente prevalente, in giurisprudenza, il pensiero secondo cui tale causa è da ritenere non idonea, di per sé, a giustificare la sospensione del processo relativamente a tutte le dette domande, giacché l'art. 103, comma 2, c.p.c. richiamato dal corrispondente comma del successivo art. 104, attribuisce al giudice il potere di disporre la separazione delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo oppure di non procedervi ove tale separazione sia inopportuna; con la precisazione che, poiché la sospensione rappresenta un'evenienza che interferisce sul normale svolgimento del processo, incidendo sul principio della ragionevole durata, compete al giudice, qualora venga in rilievo una ipotesi di sospensione relativa ad una delle domande cumulate, ponderare ed adeguatamente motivare le ragioni del mancato esercizio dei suoi poteri discrezionali di separazione e la decisione di estendere l'ambito di operatività della sospensione a tutte le domande (Cass. civ., sez. lav., 2 novembre 2004, n. 21029; Cass. civ., sez. VI, ord. 27 novembre 2018, n. 30738; si vedano anche Cass. civ., sez. un., 5 luglio 2007, n. 15142 e Cass. civ., Sez. Un., 22 aprile 2013, n. 9686, che, con riguardo a situazioni di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, dettano le medesime regole nei casi di sopravvenienza di un evento interruttivo).

Segue. Forma dei provvedimenti

Circa la forma del provvedimento separatorio, non appare dubitabile che sia nella fase istruttoria, sia nella fase della decisione, debba trattarsi di ordinanza.

L'assunto appare ovvio per quanto inerente alla fase istruttoria e, per quanto concerne la fase della decisione, ha riscontro nella previsione che, laddove vengano decise con sentenza solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, si debba, «con distinti provvedimenti» disporre la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza (art. 279, comma 5, n. 5 c.p.c.).

Segue. Mancanza di formale provvedimento di separazione delle cause in sede decisoria

In sede decisoria, il provvedimento di separazione non deve essere necessariamente esplicito, come, ad esempio, nel caso vengano decise definitivamente soltanto una o alcune delle cause cumulate, con rinvio della decisione delle altre che necessitino di ulteriore istruzione.

È consolidato il pensiero secondo cui, nelle ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, è da considerare non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza adottare un formale provvedimento di separazione ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 5, e senza provvedere sulle spese in ordine alla domande (o alle domande) così decise, rinviandone la relativa liquidazione all'ulteriore corso del giudizio (Cass. civ., Sez. Un., 8 ottobre 1999, n. 711; Cass. civ., Sez. Un., 28 aprile 2011, n. 9441; Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2013, n. 28467).

La definitività della sentenza esige, infatti, un espresso provvedimento di separazione, oppure la pronuncia sulle spese, che chiude la contesa cui si riferisce e quindi necessariamente implica la separazione medesima (Cass. civ., sez. un., 1 marzo 1990, n. 1577; Cass. civ. sez. II, 25 marzo 2011, n. 6993; Cass. civ., sez. III, ord. 13 settembre 2019, n. 22854).

Segue. Natura dei provvedimenti di separazione delle cause

È consolidato l'orientamento secondo cui i provvedimenti che decidono sulla separazione delle cause, al pari di quelli che decidono sulla riunione delle stesse, sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto decisorio, ancorché contenuti in sentenza, ed insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono(ex multis, Cass. civ., sez. II, 28 novembre 2006, n. 25229; Cass. civ., sez. VI, 18 novembre 2014, n. 24496; Cass. civ., Sez. Un., 6 febbraio 2015, n. 2245; Cass. civ., sez. VI, ord. 30 marzo 2018, n. 8024; Cass. civ., sez. III, ord. 27 marzo 2019, n. 8446).

Segue. Modificabilità e/o revocabilità dei provvedimenti di separazione delle cause

Quando la separazione venga disposta nel corso dell'istruttoria su concorde istanza delle parti, la relativa ordinanza non è modificabile né revocabile (v. art. 177, comma 3, n. 1, che, tuttavia, ammette la revocabilità quando vi sia l'accordo di tutte le parti).

Quando la separazione sia disposta ad iniziativa del giudice o ad istanza di una o più (ma non di tutte) parti, la relativa ordinanza deve ritenersi revocabile soltanto ex officio.

Segue. Mancata od erronea separazione

Non sono disciplinate le conseguenze della mancata separazione o di separazioni disposte a seguito di valutazioni errate.

Si ritiene necessaria adeguata motivazione del mancato esercizio, da parte del giudice, dei poteri discrezionali di separazione nei casi di sopravvenienza di cause di sospensione del giudizio relative a parte delle domande cumulate nello stesso processo (Cass. civ., sez. VI, ord. 27 novembre 2018, n. 30738).

È stata ritenuta inammissibile la proposizione di regolamento di competenza avverso il provvedimento del giudice di merito che aveva disposto la separazione di più cause proposte congiuntamente, pur se tale provvedimento era stato adottato in contrasto con la previsione dell'art. 40 (Cass. civ., sez. lav., ord. 3 maggio 2005, n. 9112).

Segue. Sentenza pronunciata dopo la separazione

Come chiarito nei tre paragrafi introduttivi, la riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; di guisa che le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in ordine all'altro o agli altri procedimenti.

La sentenza pronunciata dopo la separazione (rectius: il relativo giudicato) non fa stato nei confronti dei soggetti che siano stati parte solo nella causa già temporaneamente riunita a quella decisa (Cass. civ., sez. I, 9 aprile 2003, n. 5559; si veda, nello stesso senso, Cass. civ., sez. III, ord. 18 gennaio 2005, n. 898, relativa a sentenza declinatoria della competenza, ove viene anche affrontato il problema dell'applicabilità, in caso di proposizione del regolamento di competenza, del regime di cui agli artt. 331 e 332 c.p.c. nei riguardi delle cause non decise, risolto diversamente, rispettivamente in negativo e in positivo, a seconda che il provvedimento di separazione abbia preceduto la decisione relativa alla competenza o sia seguito ad essa).

Separazione ex lege. Eccezione di compensazione

Ai sensi dell'art. 35, quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione; altrimenti, laddove il credito sia contestato o, comunque, non facilmente accertabile, provvedendo a rimettere a tale giudice l'intera causa, a norma dell'art. 34, fatta salva l'ipotesi in cui il giudice adito sia competente a conoscere della domanda principale ratione materiae (ad es.: eccezione di compensazione proposta nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).

Limite insuperabile alla trattazione simultanea della domanda principale e dell'eccezione di compensazione si ha anche nel caso in cui con riguardo alla cognizione dell'una e dell'altra vigano regole di competenza per territorio inderogabile.

Separazione ex lege. Causa riconvenzionale

Ai sensi dell'art. 36, allorché il convenuto proponga nei confronti dell'attore domanda riconvenzionale che dipenda dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, competente a conoscerne è lo stesso giudice del giudizio principale, a condizione che quest'ultimo abbia competenza per materia o valore.

In caso contrario, occorrerà fare ricorso alla disciplina dettata dagli artt. 34 e 35; si dovrà, cioè, provvedere alla separazione delle cause, restando la causa principale alla cognizione del giudice originariamente adito e venendo demandata al giudice competente per materia o valore la cognizione e decisione sulla domanda riconvenzionale (Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2002, n. 14560; Cass. civ., sez. VI, ord. 12 gennaio 2015, n. 272).

Art. 281-nonies c.p.c.

L'art. 281-noniesc.p.c. integra la disciplina dettata dall'art. 274 c.p.c. per le ipotesi in cui la decisione di più cause fra loro connesse e pendenti dinanzi al medesimo tribunale spetti, per alcune, al giudice istruttore quale giudice monocratico, e, per altre, al collegio.

La norma dispone che, in tali casi, il g.i. deve ordinare la riunione delle cause e, all'esito dell'istruttoria, deve rimetterle, a norma dell'art. 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c. avvalendosi delle facoltà concesse dagli artt. 103, comma 2, e 104, comma 2, decidendo la causa o le cause mature per la decisione ove si tratti di cause riservate alla decisione collegiale e disponendo la prosecuzione dell'istruttoria innanzi al tribunale in composizione monocratica per l'altra o le altre (in tal senso, Trib. Alba, 12 ottobre 2000, in Giur. it. 2001, 939).

Laddove, invece, la causa o le cause mature per la decisione esulino dalle ipotesi di riserva, il collegio dovrebbe limitarsi alla sola separazione delle cause, ai fini dei rispettivi adempimenti da parte dei due giudici competenti

Art. 702-ter c.p.c.

La norma, che disciplina il procedimento del rito sommario di cognizione, prevede che il giudice, laddove ritenga che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, fissa, con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con mutazione, quindi, del rito da sommario a cognizione ordinaria.

Se la complessità istruttoria riguarda la sola domanda riconvenzionale, il giudice dispone la separazione di quest'ultima e procede nelle forme sommarie sulla sola domanda principale (art. 702-ter, comma 4).

Art. 840-sexiesdecies c.p.c.

L'art. 840-sexies, introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, disciplina l'azione inibitoria collettiva, che può essere proposta allorché si ritenga che atti o comportamenti siano stati posti in essere nei confronti di una pluralità di individui o enti, al fine di ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.

Ai sensi del 9° comma della disposizione, qualora l'azione inibitoria collettiva sia proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.

Fasi di gravame

Come già precedentemente, più volte, chiarito, la riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo.

Ciò è valevole per ogni fase del giudizio.

Avendo utilità nella pratica, meritano di essere segnalate all'attenzione le seguenti applicazioni di tale principio:

i) L'inammissibilità dell'appello proposto riguardo ad uno dei processi riuniti, a causa della mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, non ha alcun effetto per l'altro appello, tempestivamente notificato (Cass. civ., sez. V, ord. 13 luglio 2018, n. 18649).

ii) In presenza di due domande autonome tra loro, una soltanto delle quali decisa in primo grado in violazione del principio del contraddittorio, per essere stato pretermesso un litisconsorte necessario, il giudice d'appello deve disporre la separazione delle cause e rimettere al giudice di primo grado unicamente quella rispetto alla quale si è verificato il detto vizio (Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2016, n. 19210).

iii) Qualora il giudice di primo grado, separando due cause connesse, ne abbia decisa una soltanto ed abbia rimesso, con separata ordinanza, l'altra in istruttoria, l'appello è proponibile soltanto contro la sentenza relativa alla causa decisa, non potendo il giudice di appello, per il principio del doppio grado di giurisdizione, esaminare l'altra causa rimessa in istruttoria e non ancora decisa; ne consegue che, qualora si impugni la disposta separazione dei processi, non può essere censurata l'ordinanza con la quale il giudice provvede per l'istruttoria della causa separata, bensì il provvedimento della sentenza con il quale è stata posta in essere la separazione delle cause (Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2009, n. 7626).

iv) Se alla parte di una causa connessa (e riunita ad altra o ad altre) non è notificata l'istanza di regolamento di competenza, come invece previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.c. né essa vi abbia aderito, nei suoi confronti non deve essere ordinata l' integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., bensì il ricorso può esserle notificato, ai sensi dell'art. 332; altrimenti, la causa procede separatamente - con la conseguenza che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza non esplica alcuna efficacia su di essa - perché l' inconveniente derivabile dalla separazione delle cause è compensato dall'esigenza, di rilevanza costituzionale, di assicurare la ragionevole durata del processo (Cass. civ., sez. III, ord. 20 marzo 2010, n. 6824).

v) Nel caso in cui il convenuto in azione risarcitoria prospetti l'esistenza di una situazione che identifica un terzo come vero responsabile sul piano passivo della pretesa fatta valere dall'attore ma, senza postulare di sottrarsi, in forza di essa, alla responsabilità evocata dall'attore, chieda soltanto di essere manlevato dal terzo dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della pretesa attorea (che non sia stata estesa verso il terzo), il giudizio sulla domanda principale e quello sulla domanda di garanzia restano distinti e sono suscettibili di separazione anche in fase di gravame ai sensi del 2° comma dell'art. 103 c.p.c., ove di tale norma ricorrano i presupposti (Cass. civ., sez. III, ord. 27 novembre 2018, n. 30601; Cass. civ., sez. III, ord. 26 settembre 2019, n. 23977; v., per un'applicazione con riguardo alla fase del giudizio di legittimità, Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2006, n. 5444).

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