Misure cautelari per reati commessi con violenza alla persona: conseguenze della mancata presentazione di osservazioni all'istanza di revoca della P.O.

Costantino De Robbio
03 Dicembre 2019

La mancata presentazione delle osservazioni da parte della persona offesa o del suo difensore in caso di richiesta di revoca o modifica di una misura cautelare emessa per delitti commessi con violenza alla persona costituisce elemento valutabile dal giudice come sintomatico della cessazione o attenuazione delle esigenze cautelari?
Massima

In caso di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare applicata per delitti contro la persona, la mancata presentazione di memorie o osservazioni da parte della persona offesa ai sensi dell'articolo 299, comma 3 del codice di procedura penale non può essere valutata dal giudice come elemento idoneo a far venir meno o attenuare le esigenze cautelari, ed in particolare come espressione di una volontà di riconciliazione tra indagato e vittima del reato, potendo essere conseguenza di cause le più disparate e persino frutto di perdurante soggezione psicologica nei confronti del reo.

Il caso

In un procedimento penale per violazione dell'articolo 572 del codice penale (Maltrattamenti in famiglia) il GIP ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Avverso tale misura la difesa ha proposto appello, deducendo tra l'altro la cessazione delle esigenze cautelari per l'asserita riconciliazione tra indagato e persona offesa.

Tale riconciliazione, secondo l'appellante, sarebbe desumibile dalla circostanza che la vittima del reato per cui si procedeva non avrebbe presentato osservazioni alla richiesta di revoca, pur avendo ricevuto la notifica dell'istanza ai sensi dell'articolo 299, comma 3 del codice di procedura penale.

Il Tribunale per il Riesame ha rigettato l'istanza osservando sul punto che la mancata presentazione delle osservazioni non può essere considerata comportamento concludente nel senso favorevole all'indagato.

La difesa ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che la Corte di Appello aveva trascurato la volontà della coppia di ricostituire l'unità familiare.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

In motivazione

Secondo il ragionamento seguito dalla Corte nella motivazione del provvedimento in esame, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere valutata con particolare rigore quando si procede per reati abituali, essendo la protrazione della condotta illecita requisito essenziale della fattispecie.

Tale caratteristica incide sensibilmente soprattutto sul delicato tema dell'attualità delle esigenze cautelari, requisito oggi da ritenersi centrale nella valutazione del giudice, in seguito alle modifiche apportate alla disciplina delle esigenze cautelari dalla legge 16 aprile 2015, numero 47.

Pertanto, con particolare riferimento ai delitti abituali, il mero dato cronologico non è sufficiente a far presumere il venir meno o l'attenuazione dei requisiti indicati dall'articolo 274 del codice di procedura penale, soprattutto nelle ipotesi in cui il reato si sia protratto per un apprezzabile lasso di tempo o fino a data relativamente recente.

Considerazioni di tenore analogo, precisa ancora la Corte di Cassazione nel provvedimento in esame, devono essere fatte per la mancata presentazione di osservazioni da parte della persona offesa, ai sensi dell'articolo 299, terzo comma del codice di procedura penale.

“Si tratta, infatti, di comportamento, in sé, per nulla concludente, potendo trovare spiegazione nelle più diverse situazioni psicologiche della vittima, che vanno, in ipotesi, dalla condivisione dell'istanza, all'assenza di capacità reattive sufficienti, fino addirittura all'inerzia eteroindotta, per esempio attraverso minacce od altre forme più o meno intense di pressione psicologica”.

Nel caso di specie la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva dunque correttamente operato, non assegnando alla mancata presentazione delle osservazioni alcuna valenza, in assenza di ulteriori elementi significativi e “nel rispetto delle regole della logica comune”.

Non è dunque censurabile la decisione di ignorare tale dato e rigettare la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dal difensore.

La questione

La questione in esame è la seguente: la mancata presentazione delle osservazioni da parte della persona offesa o del suo difensore in caso di richiesta di revoca o modifica di una misura cautelare emessa per delitti commessi con violenza alla persona costituisce elemento valutabile dal giudice come sintomatico della cessazione o attenuazione delle esigenze cautelari?

Le soluzioni giuridiche

Come noto, con legge 15 ottobre 2013 n. 119 sono state introdotte importanti modifiche al codice di procedura penale per rafforzare la risposta repressiva nei delitti contro le persone commessi con violenza.

Tra le nuove norme, l'articolo 299 contiene ora una sorta di procedimento speciale da adottare nel caso di revoca o sostituzione delle misure cautelari adottate nei confronti degli indagati, finalizzate a consentire alla persona offesa un'interlocuzione prima della decisione del giudice.

La richiesta di revoca o sostituzione deve infatti essere notificata a cura della persona richiedente, a pena di inammissibilità, alla persona offesa attraverso il difensore (o in mancanza, personalmente alla persona offesa presso il domicilio eletto).

Fa eccezione l'istanza di revoca o sostituzione avanzata nel corso dell'interrogatorio di garanzia, che non deve essere notificata e segue il procedimento ordinario.

Ricevuta la notificazione, la persona offesa ha la possibilità di intervenire nel procedimento, presentando memorie ed osservazioni ai sensi dell'articolo 121 del codice di procedura penale.

Il giudice è tenuto ad attendere due giorni – lo stesso termine concesso al Pubblico Ministero per esprimere il suo parere – prima di adottare la sua decisione.

Infine, a norma del comma 2 bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, il giudice deve notificare ai servizi sociali e alla stessa parte offesa l'eventuale provvedimento di revoca o sostituzione adottato.

L'interlocuzione con la vittima del reato è stata inserita nel nostro sistema cautelare per tutelare le persone offese dal rischio di recidivanza del soggetto e consentire a chi ha subito il reato a causa del rapporto esistente con il reo possa conoscere in anticipo l'eventuale ritorno in libertà o l'attenuazione delle prescrizioni imposte al suo aggressore.

D'altronde, si rileva, solo chi ha un rapporto diretto e non occasionale con l'aggressore può fornire validi elementi di valutazione al giudice attraverso la redazione delle memorie ex articolo 121 del codice di procedura penale.

Per questa via si è affermata, non senza contrasti, un'interpretazione restrittiva della norma, che vuole il procedimento in esame riferito esclusivamente ai delitti previsti dagli articoli 572, 612-bis e non – come sembrerebbe suggerire l'interpretazione letterale dell'articolo 299, commi 2 bis e 3 del codice di procedura penale.

Tale interpretazione restrittiva prende le mosse, peraltro, dalla ratio legis dichiarata al momento di emanazione della stessa, allorquando si fece chiaro riferimento alla necessità di dare attuazione a Direttive CE in tema di tutela delle “fasce deboli”.

Si discute in dottrina sulle conseguenze della mancata osservanza delle norme procedimentali ora richiamate: l'ordinanza di revoca o sostituzione adottata senza avere chiesto il parere alla persona offesa dovrà essere dichiarata inammissibile dal giudice, ma nulla è detto per il caso in cui quest'ultimo non proceda alla notificazione del provvedimento.

La tassatività delle ipotesi previste dall'articolo 178 del codice di procedura penale induce a ritenere che non possa essere dichiarata la nullità del provvedimento, né del resto è stata introdotta negli articoli 300 e seguenti del codice di procedura penale una nuova causa di inefficacia.

Pertanto non manca in dottrina chi ritiene che si tratti di norma priva di conseguenze sul piano processuale, e dunque sostanzialmente inutile; di contrario avviso, una parte della dottrina che ritiene possa farsi ricorso in casi del genere alla norma che prevede la nullità per violazione dell'articolo 178 lettera c trattandosi di un caso di partecipazione necessaria della persona offesa al procedimento.

Il legislatore tace sul valore che il giudice dovrà assegnare alle osservazioni della persona offesa, ed a maggior ragione nulla dice sul valore da dare alla mancata presentazione delle osservazioni medesime.

In merito possono dunque prospettarsi due soluzioni:

  • La prima, che riconosca alla mancanza di osservazioni valore di comportamento concludente: ricevuta la notificazione dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in corso a carico dell'autore del comportamento violento in suo danno, la persona offesa avrebbe l'onere di bilanciare le motivazioni poste a base dell'istanza con motivazioni di segno contrario, finalizzate a convincere il giudice della necessità di mantenere il vincolo cautelare a sua tutela. La mancata presentazione delle osservazioni dovrebbe dunque, secondo questa interpretazione, essere interpretata come un “via libera” alla revoca o sostituzione della misura cautelare, essendo indice implicito di un'avvenuta riconciliazione tra le parti.
  • L'interpretazione opposta, fatta propria dalla Corte di cassazione nel provvedimento in esame, non ritiene sia possibile assegnare alla mancata presentazione delle osservazioni valore di comportamento concludente, essendo atto non univoco, sicché il Giudice non dovrebbe tenere conto in alcun modo del “silenzio” della persona offesa in ordine alla richiesta dell'indagato di revoca o sostituzione della misura cautelare.
Osservazioni

Va in linea generale ricordato che la privazione della libertà conseguente all'adozione di una misura cautelare non può essere protratta a tempo indefinito (sicché la prima e naturale causa di estinzione delle misure cautelari è il decorso del termine).

È però evidente che, proprio in virtù dell'importanza fondamentale degli interessi in gioco (la libertà personale è tra i diritti che godono di maggiore tutela anche a livello costituzionale), il sacrificio imposto all'indagato deve trovare la sua giustificazione nella tutela delle esigenze cautelari e nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non solo nel momento genetico della misura ma durante tutta la sua vigenza.

È conseguentemente compito del giudice verificare costantemente la permanenza delle ragioni che hanno portato all'adozione della misura, ed adeguare immediatamente lo status libertatis del destinatario della stessa al mutare delle stesse, provvedendo alla revoca immediata dell'ordinanza al venir meno di queste o alla sua sostituzione con altra meno afflittiva.

Conseguentemente, si impone una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangono o residuano, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale.

Il potere del giudice di intervenire sulla misura in corso a favore dell'indagato non è tuttavia illimitato, ma condizionato dall'insorgenza di fatti nuovi, come dimostra chiaramente l'inciso dell'articolo 299, primo comma del codice di procedura penale: non è dunque possibile la mera rivisitazione degli stessi elementi già valutati, se non congiuntamente a qualche elemento sopraggiunto dopo la decisione precedente.

Recentemente, la Corte di Cassazione ha in merito ribadito che “l'istanza di revoca della misura cautelare non può trovare adito allorché si fondi su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare e questi risultino immutati nella loro valenza e gravità in quanto, in sede di esame dell'istanza di revoca e di appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame”. (Cass. Pemn., sez. II, n. 27940 del 12.6.19).

Tali elementi dovranno risultare dalle allegazioni difensive a corredo dell'istanza o dal fascicolo delle indagini preliminari: non è possibile desumere l'esistenza degli stessi da meri ragionamenti, perché in tal caso essi nno sarebbero “fatti” nuovi ma mere considerazioni sui medesimi fatti già valutati dal giudice.

Ecco perché, in un caso quale quello in esame, correttamente la Corte di cassazione ha ritenuto di non poter assegnare alcun valore alla mancata presentazione di osservazioni da parte della persona offesa: l'inerzia non può essere considerata “fatto nuovo”, né può ad essa essere assegnato il ruolo di sintomo di un altro fatto (l'asserita riconciliazione tra la vittima del reato ed il suo autore).

Ulteriore profilo preso in considerazione dalla Corte di Cassazione nella sentenza in esame è quello della verifica dell'attualità delle esigenze cautelari, principale causa di revoca o modifica delle misure prima del termine di scadenza.

La valutazione che compie il giudice al momento dell'emissione dell'ordinanza è infatti necessariamente legata alla situazione contingente, sicché il decorso del tempo è di per sé elemento potenzialmente idoneo ad inficiarne i presupposti.

E' dunque necessario valutare se, trascorso un certo periodo di vigenza della misura cautelare, il progredire delle indagini preliminari a tutela delle quali si è intervenuto, e lo stesso effetto di deterrenza conseguente alla privazione della libertà personale, non abbiamo eliminato o attenuato il periculum libertatis.

Naturalmente, il mero decorso del tempo non giustifica di per sé la revoca o la sostituzione della misura cautelare, ma può essere valutato unitamente ad altri fattori; è però innegabile che laddove sia trascorso un considerevole lasso di tempo non solo dal momento dell'emissione dell'ordinanza che ha applicato la misura cautelare, ma altresì dalla data di commissione del fatto, è richiesta una particolare attenzione ed un obbligo di motivare analiticamente le eventuali ragioni per cui si ritiene che tale fattore non abbia inciso elidendo o attenuando le esigenze cautelari, soprattutto alla luce delle modifiche apportate al sistema cautelare dalla legge n. 47 del 2015, che come si è visto ha trasformato l'attualità nel vero pilastro dei provvedimenti cautelari.

Tuttavia, sottolinea la Corte di Cassazione nella motivazione della sentenza in esame, er i reati abituali la valutazione del decorso del tempo non può che essere diversa, soprattutto nel caso in cui la condotta si sia protratta per un lungo lasso di tempo: esiste dunque in casi del genere una sorta di prosecuzione di permanenza della condotta (data proprio dal carattere “abituale” del delitto) che lascia meno spazio per la difesa che voglia richiedere la revoca o sostituzione di una misura cautelare basandosi sul mero decorso del tempo.

Per altro vero, l'esperienza insegna che nei reati previsti a tutela delle fasce deboli capita non di rado che alla condotta delittuosa segue a distanza di tempo non solo la cessazione dell'attitudine offensiva o violenta del reo nei confronti della vittima ma addirittura una riconciliazione tra le due parti, legate quasi sempre da un forte rapporto personale.

Il giudice si trova in casi del genere non di rado a richieste di revoca della misura cautelare avanzate direttamente dalla parte offesa, che alla iniziale richiesta allo Stato di intervento a tutela della propria condizione di vulnerabilità sostituisce una richiesta di segno contrario: la vittima chiede alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria di non essere di ostacolo ad una riconciliazione già avvenuta.

È proprio sulla nutrita statistica di casi siffatti, ben noti a chiunque frequenti le aule giudiziarie, che ha fatto leva il difensore nella sua richiesta di revoca della misura cautelare e poi nel suo ricorso per Cassazione.

La difesa ha infatti sostenuto che la mancata presentazione di osservazioni da parte della persona offesa alla richiesta di revoca della misura fosse un chiaro segno dell'avvenuta riconciliazione.

In altri termini, la persona offesa avrebbe dato chiaro segno di non voler più “coltivare” il l'azione, per usare un termine proprio dei procedimenti ad impulso di parte, manifestando una sorta di acquiescenza alle pretese dell'indagato.

Tale ricostruzione non può essere condivisa: la facoltà di presentare memorie o osservazioni da parte della persona offesa prevista dall'articolo 299, terzo comma del codice di procedura penale non comporta l'onere in capo alla persona offesa di rinnovare continuamente (o a richiesta della difesa) la propria richiesta punitiva, né può essere ipotizzabile una presunzione del venir meno del pericolo che spetta alla vittima smentire di volta in volta.

Pertanto, correttamente la Corte di cassazione ha precisato che la mera inerzia a fronte della notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare ha valore neutro, potendo essere determinata non solo – come preteso dal ricorrente – dal venir meno della situazione di pericolo che era alla base dell'emanazione della misura cautelare, ma anche da fattori diversi e persino opposti (la vittima può decidere di non presentare osservazioni in quanto succube dell'indagato o minacciata da quest'ultimo).

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