Lodo arbitrale: sindacato di legittimità e convincimento espresso dalla Corte del merito

Redazione scientifica
04 Dicembre 2019

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823, n. 3 c.c., è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non­ motivazione.

Il contratto di appalto prevedeva una clausola compromissoria di devoluzione a un arbitrato rapido per la soluzione di ogni controversia. Ebbene, a seguito di inadempimento, la società appaltatrice escuteva la fideiussione imputando la mancata ultimazione dei lavori e quindi la mancata cessione del sottotetto (quale permuta) ai comportamenti dilatori del Condominio. Per tali motivi, aveva chiesto l'accertamento delle responsabilità del Condominio al contratto. Disposta la CTU, il Condominio sollevava eccezione di improcedibilità dell'arbitrato ex art. 816 quater c.p.c. perché non proposto nei confronti di tutti i condomini. In primo grado, il Collegio arbitrale rigettava l'eccezione con lodo non definitivo e, con lodo definitivo reso esecutivo dal Tribunale, dichiarava risolto il contratto per fatto e colpa prevalenti del Condominio. In secondo grado, la Corte d'Appello, dichiarava inammissibile l'impugnazione per mancata ricorrenza delle ipotesi enunciate dall'art. 829 c.p.c. Avverso tale pronuncia, il Condominio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo, tra i vari motivi, l'omessa motivazione nel ritenere inammissibile l'evidenziazione della nullità parziale del lodo per mancanza di motivazione o motivazione solo apparente in ordine all'eccezione di appurata incommerciabilità delle mansarde per insanabile appurata violazione edilizia.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. In argomento, è noto che il giudizio di impugnazione arbitrale ha in un certo senso natura di appello limitato, tanto da essere qualificato a critica vincolata; ed è soggetto non già alle disposizioni di cui all'art. 339 c.p.c., e segg., ma a quelle dell'art. 827 c.p.c., e segg., che lo suddividono in due fasi: la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che può concludersi con l'annullamento del medesimo; la seconda rescissoria, solo eventuale, che fa seguito all'eventuale annullamento ed in cui il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Premesso ciò, nella vicenda in oggetto, la Corte distrettuale aveva correttamente ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità per mancata ricorrenza delle ipotesi tassativamente enunciate dall'art. 829 c.p.c. Difatti, è principio consolidato quello secondo cui, al fine di verificare se la sentenza della Corte di appello sia affetta da violazioni di legge ex art. 360,n. 3, c.p.c., (entro i cui confini è circoscritta la nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole in iudicando) e adeguatamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, la Cassazione non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione emessa dalla Corte di appello: il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della logicità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo, e non può riguardare il convincimento espresso dalla Corte del merito sulla correttezza e congruità della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri. Per i motivi esposti, il ricorso del Condominio è stato rigettato.

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