Revoca decreto ingiuntivo: immediato l'obbligo di restituire quanto pagato in esecuzione del provvedimento
04 Dicembre 2019
Il caso. Una società otteneva dal tribunale di Bologna un decreto ingiuntivo nei confronti di un avvocato pari alla somma che la stessa società aveva versato all'ingiunto per effetto di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso a suo tempo in favore dell'avvocato, e successivamente revocato con sentenza del tribunale di Bologna, a sua volta appellata. Nel ricorso monitorio la società deduceva che, non avendo il tribunale, nella sentenza con la quale aveva revocato il decreto ingiuntivo, statuito in merito alle obbligazioni restitutorie, era possibile ottenere quanto a suo tempo versato anche con il ricorso ad un'autonoma procedura monitoria. Proponeva opposizione l'avvocato e lamentava che il radicamento della procedura monitoria in pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso, costituiva una violazione del principio del ne bis in idem e pertanto chiedeva la revoca del provvedimento opposto. Il tribunale di Bologna rigettava l'opposizione e tale decisione era confermata dalla Corte d'appello di Bologna.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato.
I principi richiamati. Il Collegio ritiene che i principi affermati da Cass. civ., n. 19296/2005, su cui si fonda la decisione gravata, siano stati correttamente intesi ed interpretati dai giudici d'appello, palesando invece le censure di parte ricorrente il tentativo non meritevole di seguito, di offrirne una diversa lettura, peraltro restrittiva, e fondata sulla stretta esegesi dell'art. 336 c.p.c., che nel caso di specie non è direttamente applicato, ma piuttosto richiamato in via analogica.
Dalla massima della pronuncia richiamata appare evidente che laddove, come nel caso in esame, l'adempimento sia conseguenza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo interessato da un provvedimento di revoca, è vero che la sentenza stessa potrebbe disporre le restituzioni, ma ove taccia, come appunto successo nel caso di specie, alla parte è data in ogni caso la possibilità di attivarsi immediatamente per il recupero di quanto indebitamente versato e ciò o reiterando la richiesta di restituzione ovvero con il ricorso ad un'autonoma procedura monitoria.
Interpretazione analogica dell'art. 336 c.p.c. Il Collegio ritiene di dare continuità a tali principi, frutto di un'applicazione non in via diretta bensì in via analogica della regola posta dall'art. 336 c.p.c., che non può essere quindi completamente trasposta nella fattispecie in esame, con la necessità che la domanda restitutoria sia preceduta da una riforma della sentenza di primo grado.
In conclusione, ribadita l'applicabilità in via analogica dei principi posti dall'art. 336 c.p.c. anche nel caso in esame, i Giudici ritengono che sussistendo la medesima ratio, sia da escludere la necessità della sospensione ex art. 259 ovvero 337 c.p.c., anche nel caso in cui la sentenza che abbia revocato il decreto ingiuntivo sia ancora sub iudice.
Ed è per tali ragioni, che la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
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