Ancora in tema di attestazioni di conformità in Cassazione

Stefano Bogini
04 Dicembre 2019

Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso notificato a mezzo PEC nell'ipotesi in cui vengano depositate le relate di notifica in modalità analogica prive della sottoscrizione autografa, ove la parte destinataria della notifica rimanga solo intimata.
Massima

Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso notificato a mezzo PEC nell'ipotesi in cui vengano depositate le relate di notifica in modalità analogica prive della sottoscrizione autografa, ove la parte destinataria della notifica rimanga solo intimata.

Il caso

I ricorrenti avevano impugnato il decreto 8 giugno 2017 con cui la Corte di Appello di Perugia, al limite dei sette anni dal deposito del ricorso per equa riparazione (avvenuto il 20 agosto 2012), aveva respinto la domanda facendo decorrere il termine per il relativo calcolo dal deposito dell'istanza di prelievo e non da quello del ricorso incardinato avanti al TAR Lazio.

I ricorrenti notificavano il ricorso per Cassazione a mezzo PEC al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che rimaneva solo intimato, non svolgendo attività difensiva.

La Corte di Cassazione, in sede di valutazione pregiudiziale circa l'ammissibilità del ricorso, rilevava la carenza di sottoscrizione del ricorso, nonché analoga carenza quanto all'attestazione di conformità delle relate di notifica.

La questione

Le questioni pregiudiziali affrontate dall'ordinanza ai fini dell'ammissibilità del ricorso sono due: a) l'effetto della mancata sottoscrizione del ricorso; b) l'effetto della mancanza della sottoscrizione dell'attestazione di conformità delle relate di notifica.

Le soluzioni giuridiche

Circa la prima questione, l'ordinanza, ribadendo un consolidato orientamento, afferma che, ove in calce al ricorso sia presente la procura speciale, la sottoscrizione apposta dal difensore per certificazione dell'autografia della firma del cliente vale anche quale sottoscrizione del ricorso ed è sufficiente per l'attribuzione al difensore della paternità dell'atto.

Di contro, la carenza della sottoscrizione del difensore notificante nell'attestazione di conformità delle relate della notifica effettuata a mezzo della posta elettronica certificata, e depositate necessariamente in formato analogico, comportano l'inammissibilità del ricorso ove la parte destinataria della notifica non svolga attività difensiva, rimanendo solo intimata.

Osservazioni

L'oggetto delle presenti osservazioni è limitato alla questione di inammissibilità del ricorso ed il principio formulato nei termini di cui alla massima sopra riportata.

Ancor oggi, nel giudizio di Cassazione, non operano le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali, ove l'uso delle “tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel processo civile” (art. 4, d.l. n. 193/2009) è limitato alla "Attivazione delle notificazioni e comunicazioni telematiche presso la Corte di Cassazione", come da D.M. Giustizia pubblicato nella G.U. del 21 gennaio 2016, n. 16, per cui, a decorrere dal 15 febbraio 2016, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria avvengono in forma esclusivamente telematica.

Quanto al deposito, invece, è del 3 ottobre 2019 il comunicato con cui la Suprema Corte ha reso noto che, a decorrere dal 25 settembre 2019, è stato reso disponibile il sistema di Model Office per eseguire i test di deposito telematico degli atti giudiziari in Cassazione.

È prevedibile, pertanto, che nel corso del 2020 sarà attivata anche presso la Corte di Cassazione la facoltà di depositare telematicamente i ricorsi (ancorché, al suo interno, il processo telematico si ritenga: “… ancora lontano dall'operatività per il giudizio di legittimità ...” Cass. n. 28818/2019), sì che la prova delle eventuali notificazioni a mezzo PEC (sia delle sentenze impugnate, sia dei ricorsi e controricorsi) potrà essere data con maggior semplicità, depositando i relativi files di accettazione e consegna art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994 e art. 19-bis, comma 5, delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014).

In tal modo, i problemi delle attestazioni di conformità dei documenti analogici agli originali informatici (art. 9, commi 9-bis e 9-ter, l. n. 53/1994 e art. 16-undecies, comma 1, d.l. n. 179/2012), che tante pronunce di inammissibilità hanno provocato, dovrebbero poter essere superati.

Come detto, la non operatività in Cassazione delle norme sul processo telematico, comporta che ricorso e controricorso, ai sensi degli artt. 365 e 370 c.p.c. debbano essere sottoscritti con firma autografa analogica e non digitale (Cass. 23/03/2007, n. 7443). Nondimeno, ove detti atti vengano notificati a mezzo PEC, gli stessi possono essere formati anche come documenti informatici sottoscritti digitalmente, la cui ammissibilità, anche in funzione del giudizio in cassazione, non potrà essere negata, in ossequio a quanto previsto dall'art. 20, d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) e dagli artt. 3, 35, 25 e 46 del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature).

Anche ricorsi e controricorsi analogici, quindi muniti di firma autografa non digitale, possono essere notificati a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 3-bis, l. n. 53/1994, previa conversione in copie informatiche per immagine.

Ogni volta si decida di utilizzare la notifica a mezzo PEC, il deposito del ricorso e del controricorso, necessariamente in formato analogico, per quanto detto sopra, impone il confronto con le attestazioni di conformità e la loro correttezza, per non incorrere in ipotesi di inammissibilità.

Sia che si notifichi un atto nativo digitale, sia che oggetto della notifica sia la copia informatica per immagine di un atto analogico, il depositante dovrà allegare al fascicolo cartaceo l'originale di notifica dell'atto, con la particolarità che nel secondo caso si avrà sia un originale analogico del ricorso (con procura in calce o a margine) munito di sottoscrizione autografa, sia un originale di notifica, costituito dalla stampa del messaggio di invio, degli allegati (relata di notifica e copia informatica per immagine del ricorso), della ricevuta di accettazione e di quella di consegna, munite di attestazione di conformità (art. 9, commi 1-bis, l. n. 53/1994; ne è sufficiente una, apposta in calce, in cui si indichino tutti gli atti da conformare).

In ogni caso, l'attestazione di conformità, redatta ai sensi dell'art. 16-undecies, d.l. n. 179/2012, dovrà essere sottoscritta con firma autografa.

L'assenza dell'attestazione di conformità o la mancata sua sottoscrizione rendono il ricorso improcedibile, vertendosi in fattispecie analoga a quella in cui venga depositata una mera fotocopia o velina del ricorso (SS.UU., n. 9861/1997: “È improcedibile il ricorso per cassazione del quale sia stato depositato nel termine di venti giorni dalla notificazione soltanto una copia non autenticata e non già l'originale”).

Questo principio, a cui si erano conformate tutte le pronunce in tema di deposito di ricorsi notificati a mezzo PEC, è stato via via attenuato dalla Corte di cassazione che, in un primo momento ha consentito che l'attestazione di conformità, originariamente mancante o non sottoscritta, potesse essere successivamente depositata, purché nel termine di 20 giorni dall'ultima notificazione (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 369 c.p.c., così Cass. 30918/2017 pronunciata dalla Sesta Sezione nella composizione stabilita dal par. 4.2. delle tabelle della Corte di Cassazione), fino a giungere alla pronuncia di SS.UU. 24/09/2018, n. 22438, che ha fornito un vero e proprio decalogo in materia, attenuando il rigore delle precedenti decisioni, ma avendo come riferimento l'ipotesi della notifica a mezzo PEC del ricorso nativo digitale.

Partendo dal presupposto di ampliare quanto più possibile (“nel perimetro di tenuta del sistema processuale”) il diritto di azione e di difesa in giudizio e di effettività della tutela giurisdizionale ai fini della realizzazione del giusto processo di durata ragionevole, la Corte di Cassazione ha delineato un ventaglio di possibilità che consentono di “recuperare”, sino al momento della camera di consiglio o dell'udienza pubblica, l'assenza o la mancata sottoscrizione delle attestazioni di conformità.

In tale ottica, la Corte ha valorizzato, innanzitutto, il comportamento del controricorrente che depositi la copia a lui notificata del ricorso, completa delle necessarie attestazioni di conformità, ai sensi dell'art. 9, commi 1-ter, l. n. 53/1994.- Quindi, ove il soggetto che ha ricevuto la notifica, depositi in modalità analogica il ricorso ricevuto, attestandone correttamente la conformità al documento digitale inviatogli, non potrà essere pronunciata l'improcedibilità del ricorso, avendo, comunque, la Corte la possibilità di verificare positivamente la tempestività e la completezza del processo notificatorio, senza apprezzabili ritardi, rispetto al termine previsto dall'art. 369 c.p.c..

Le Sezioni Unite si sono spinte oltre, valorizzando anche la mancata contestazione ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005. Anche in questo caso è necessario che il soggetto destinatario della notifica si costituisca e, in più, che non contesti la conformità del documento depositato dal ricorrente, privo di attestazione di conformità o della sua sottoscrizione autografa, a quello digitale ricevuto.
In tal modo, la Corte ha rivisto il proprio orientamento circa la non disponibilità delle parti delle circostanze relative alla preliminare verifica della regolarità della costituzione del contraddittorio e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e procedibilità dell'impugnazione. In quest'ottica, la Corte sembra affidare alle parti un ruolo che potrebbe assimilarsi a quello di un amicus curiae, a cui viene demandata la certezza della corrispondenza di quanto depositato in via analogica, all'originale digitale notificato che, in mancanza del deposito telematico, sfugge all'esame diretto del giudice: questi, infatti, non potrebbe verificare la presenza della firma digitale nel ricorso, né l'effettivo invio del messaggio in cui consiste la notifica.

Concludendo, le Sezioni Unite hanno evidenziato delle ipotesi nelle quali la sorte del ricorso, in caso di mancanza o irregolarità dell'attestazione di conformità, è affidata al comportamento del soggetto notificato o ad una possibile, tempestiva reazione della parte ricorrente.

Per l'ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si costituisca, ma rimanga solo intimata, la Corte ha pronunciato il seguente principio di diritto: “Ove (...) il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), l'asseverazione di conformità all'originale (ex art. 9 della legge n. 53/1994) della copia analogica depositata sino all'udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all'adunanza in camera di consiglio (artt. 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.”

La fattispecie esaminata dall'ordinanza in commento, però, attiene alla notifica della copia per immagine di un ricorso “che risulta predisposto in forma cartacea con procura in calce”.

La Cassazione, infatti, ha potuto analizzare quello che potremmo definire come “originalissimo”: cioè il ricorso predisposto in forma analogica, con procura in calce, sottoscritto con firme autografe e depositato nel fascicolo dal ricorrente. Di questo, infatti, ha evidenziato la mancanza di sottoscrizione nell'ultima pagina dell'atto; mancanza che non ne ha comportato l'inammissibilità in forza della sottoscrizione autografa da parte del difensore della procura speciale in calce all'atto stesso.

Nel caso in esame, quindi, la inammissibilità è stata dichiarata in applicazione di un principio di diritto che le Sezioni Unite hanno pronunciato per disciplinare fattispecie diverse, cioè quelle in cui il ricorso sia un documento nativo digitale e vi sia necessità di avere dalle parti la certificazione che (fra l'altro) lo stesso fosse firmato digitalmente, attesa la “impossibilità per la Corte di effettuare la verifica diretta sull'originale nativo digitale” (così al punto 24 della pronuncia delle SS.UU. n. 22438/2018).

Ci si deve interrogare, allora, se questa trasposizione del principio nella fattispecie in esame sia corretta, evidenziando come in ipotesi di notifica di copia informatica per immagine, la Corte ha la disponibilità del confronto fra quanto notificato (ancorché non correttamente attestato) e l'originalissimo depositato e può autonomamente giudicare circa la corrispondenza o meno fra i due documenti.

In altri termini, nel caso di notifica della copia per immagine del ricorso che viene depositato in originale analogico, non sembra necessaria la collaborazione del soggetto notificato al fine della valutazione della conformità fra questo e il documento che viene depositato come originale di notifica (cioè la stampa del messaggio di invio, degli allegati, delle ricevute di accettazione e di consegna).

Il problema dell'attestazione di conformità nelle notifiche a mezzo PEC di copia informatica per immagine del ricorso sembra riguardare, allora e più propriamente, non tanto il ricorso stesso, ma i documenti analogici relativi al messaggio di invio ed alle ricevute di accettazione e consegna, che provano l'effettiva trasmissione alla controparte dell'atto processuale. In questo caso, infatti, mentre la Corte ha la possibilità di accertare autonomamente la corrispondenza fra originale del ricorso e la copia depositata nell'ambito dell'originale di notifica, resta sicuramente priva della possibilità di autonomo accertamento dell'effettività del messaggio di notifica, di cui è data prova analogica: è in relazione a questa che dovrà essere analizzata la correttezza dell'attestazione di conformità, per consentire le verifiche preliminari di ammissibilità del ricorso.

Correttamente, quindi, la Corte nell'ordinanza in esame ha fatto riferimento a “le attestazioni di conformità delle relate di notifica a mezzo PEC (...) prive di sottoscrizione autografa”.

Anche per questa ipotesi la “collaborazione” della parte destinataria della notifica risulta rilevante: costituendosi nel giudizio di legittimità, infatti, potrebbe depositare le copie analogiche della notifica passiva, correttamente attestate, oppure non contestare la conformità a quanto ricevuto, sanando le mancanze della copia depositata dal ricorrente. Rimando solo intimata, invece, la possibilità di sanare l'errore, ed evitare la dichiarazione di improcedibilità, resta nella disponibilità del ricorrente che, avvedendosi della circostanza, potrà depositare l'attestazione mancante o non sottoscritta sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.

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