Spese di lite: i limiti all'applicazione del criterio della compensazione dopo la sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale

05 Dicembre 2019

La questione affrontata dalla Suprema Corte nella pronuncia in esame è la seguente: l'attuale formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. così come riformata dall'art. 13, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, in che limiti può derogare al criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. al di fuori dei casi tassativamente previsti dallo stesso?
Massima

La generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute, nonché la natura del procedimento, in assenza dei peculiari requisiti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., non integrano il presupposto necessario per disporre la compensazione delle spese di lite.

Il caso

La Corte d'appello di Napoli, pronunciandosi sul reclamo proposto da G.I., confermava il provvedimento di rigetto della domanda di revoca di C.G. dalla carica di amministratore di condominio, ritenendo che:

a) la riscossione ed il successivo versamento cumulativo sul conto corrente condominiale delle quote condominiali relative al 2014, senza indicare gli importi corrisposti dai singoli condomini, in assenza di ricevute, non configurasse alcuna violazione di legge, in quanto i versamenti eseguiti non solo dovevano considerarsi di modesta entità, ma risultavano anche annotati nei registri contabili tenuti dall'amministratore;

b) non fosse necessaria la verbalizzazione delle attività svolte nel corso della riunione del 23.4.2015, atteso che il coniuge della ricorrente aveva impedito di fatto lo svolgimento dell'assemblea;

c) l'amministratore avesse consegnato, così come richiestogli, la documentazione relativa alla gestione del 2011, sia pure in formato cartaceo, mentre quella relativa alla gestione 2012 e 2015 fosse stata posta a disposizione della resistente, non presentatasi agli incontri fissati per la consegna;

d) la ricorrente non potesse dolersi della mancata convocazione di taluni condomini a varie assemblee indette dall'amministrazione, trattandosi di un vizio di annullabilità delle delibere, sanato per mancata impugnazione da parte dei singoli interessati;

e) contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, l'amministratore avesse convocato l'assemblea del 25.6.2015 senza poter rispondere della mancata produzione, nel giudizio civile n. 463/2010, dei documenti necessari a comprovare una rappresentazione non veritiera dello stato dei luoghi oggetto di causa, in quanto il ricorrente non era autore dell'atto in questione, non era beneficiario dell'attività che aveva dato luogo ad indagini penali, e non era chiaro il contenuto dell'addebito e non era possibile apprezzare la consapevole produzione di un documento falso, del quale non erano noti l'oggetto e le parti.

La Corte d'appello infine compensava le spese processuali del giudizio di reclamo per la complessità degli accertamenti e delle questioni affrontate nonché per la natura del procedimento.

C.G. proponeva ricorso per cassazione del sopraindicato provvedimento di reclamo, deducendo, quale unico motivo di ricorso, la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. contestando l'erroneità della pronuncia di compensazione delle spese di lite, alla luce della recente sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.

La questione

La questione in esame è la seguente: l'attuale formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. così come riformata dall'art. 13, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, in che limiti può derogare al criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. al di fuori dei casi tassativamente previsti dallo stesso?

Le soluzioni giuridiche

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, non si propone di censurare l'opportunità di disporre l'applicazione del criterio della compensazione alle spese di lite da parte del giudice di merito, bensì, ponendosi nel solco tracciato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, intende individuare in modo specifico i limiti alle deroghe del criterio della soccombenza sancite dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

Posto che il giudizio in oggetto si era concluso in appello con il rigetto della domanda, rilevata, altresì, nel caso de quo, l'inapplicabilità del principio sancito dall'art. 1129, comma 11, c.c., la Cassazione ha affermato che la generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute, nonché la natura del procedimento, sganciata dal riscontro dei peculiari requisiti richiesti dall'art.92, comma 2, c.c., non integra ex se il presupposto indispensabile per disporre la compensazione delle spese di lite.

La sentenza in esame rappresenta una prima applicazione del riformato art. 92 c.p.c. all'esito del sopraindicato intervento della Consulta, il quale ha sostanzialmente eroso l'argine posto dal legislatore delegato con il d.l. n. 132/2014 alle ipotesi applicative del criterio della compensazione delle spese di lite.

La Corte costituzionale, difatti, con la sentenza n. 77/2018, ha ritenuto di dover censurare l'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede la possibilità di compensare le spese processuali in casi connotati da gravità ed eccezionalità simili a quelli previsti tassativamente dalla cennata norma, in particolare in riferimento all'ipotesi di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (es. norme d'interpretazione autentica, ius superveniens, dichiarazione di illegittimità costituzionale, decisioni della Corte Europea, nuova regolamentazione comunitaria della materia).

La Consulta ha reputato fondati i rilievi di incostituzionalità sollevati dal giudice di merito in relazione al principio di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 Cost.), al canone del giusto processo (art. 111, comma 1, Cost.) nonché al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), affermando la necessità di estendere, seppur in modo limitato, le ipotesi di compensazione previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., al fine di evitare l'applicazione di una diversa disciplina a casi analoghi in punto di diritto.

Ciò posto, occorre sottolineare come i Giudici di legittimità hanno evidenziato la necessità di indagare, ai fini dell'applicazione della compensazione delle spese di lite, le ragioni che connotano in concreto la complessità delle questioni esaminate ovvero degli accertamenti effettuati, i quali devono riguardare necessariamente situazioni non solo caratterizzate da gravità ed eccezionalità, bensì anche equiparabili alle ipotesi sancite dalla norma sopraindicata, ampliando di fatto il novero delle deroghe al principio della soccombenza.

Il criterio della soccombenza, dunque, seppur rappresenta una regola di carattere generale nell'ambito della definizione delle spese di lite, non risulta avere carattere assoluto ed inderogabile (cfr. Corte cost. n. 196/1982). Le eccezioni a tale principio, tuttavia, dopo l'intervento del legislatore del 2014, si sono ridotte drasticamente: il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero soltanto nei casi di soccombenza reciproca (cfr. Cass. civ., n. 20838/2016) ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché, dopo il recente intervento della Corte costituzionale, nei casi similari a questi ultimi purché ricorrano situazioni di pari gravità ed eccezionalità.

Invero, già prima della dell'emanazione della sentenza in esame, la Suprema Corte si era espressa più volte in tema di compensazione delle spese processuali, fissando dei principi cui i giudici di merito devono attenersi nella liquidazione delle spese di lite (ex multis Cass. civ., n. 9186/2018).

In particolare, i Giudici hanno rappresentato l'esigenza di una specifica giustificazione delle ragioni sottese all'applicazione della compensazione totale o parziale delle spese processuali da parte del giudice di merito, il quale non può applicare arbitrariamente il criterio in oggetto, ma deve attenersi alle ipotesi prescritte dalla legge (cfr. Cass.civ., n. 22598/2018).

Le ragioni alla base dell'utilizzo di tale criterio, tuttavia, anche in assenza di una specifica giustificazione, possono ritenersi comunque inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione a sostegno della statuizione (Cass. civ., Sez. Un., n. 20598/2008).

Osservazioni

Alla luce di quanto sopraesposto, occorre sottolineare come, nonostante l'apertura della Consulta ad ipotesi di compensazione non tipizzate, i giudici di merito, nella liquidazione delle spese di lite, non possono discostarsi immotivatamente dai casi tassativi indicati dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

La pronuncia della Corte costituzionale, così come richiamata dalla Cassazione nella sentenza in commento, seppur amplia le limitate deroghe previste dal legislatore all'applicazione del criterio della soccombenza, provvede ad una perimetrazione stringente delle stesse, statuendo la necessità di compensare le spese tra le parti in casi gravi ed eccezionali analoghi alle ipotesi di mutamento della giurisprudenza ovvero di assoluta novità della questione trattata.

Nello specifico, mentre «l'assoluta novità della questione»fa riferimento ad una situazione di oggettiva incertezza di fatto o di diritto, il «mutamento di giurisprudenza su una questione dirimente»dipende esclusivamente da un sopravvenuto mutamento dell'orientamento giurisprudenziale, non imputabile alle parti, su di una questione essenziale ai fini della risoluzione della controversia.

Sembra, tuttavia, che la sentenza in commento osti – salvo le aperture possibili alla luce dell'inciso «In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”» (Corte cost., n. 77/2018) – ad una sorta di peculiare riviviscenza della normativa previgente (come interpretata da Cass. civ., Sez. Un., n. 2572/2012), il cui fulcro era invece rappresentato dalle “gravi ed eccezionali ragioni” che consentivano una più agile definizione delle spese di lite, in deroga al principio del victus victori, mediante un'applicazione eccessiva del criterio della compensazione.

La ratio alla base della tassatività dei casi di compensazione introdotta dal nuovo art.92, comma 2, c.p.c. emerge chiaramente dalla Relazione al disegno di legge di conversione in legge del d.l. n. 132/2014, la quale sancisce: «nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte che risulti aver avuto ragione».

Negli anni, difatti, è invalsa una tendenza alla compensazione delle spese processuali, che ha costituito un vero e proprio incentivo alle liti, tanto da costringere il legislatore del 2014 ad intervenire sulla questione, ristabilendo così equitativamente il costo fisiologico della soccombenza.

L'onere di pagare le spese di lite deve gravare, in applicazione del principio di causalità, su colui che ha dato causa al giudizio, di talché il criterio della compensazione non può che rappresentare un'eccezione al principio generale della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.

Orbene, nonostante nel corso del tempo ci si è allontanati sempre più dall'applicazione dell'originario principio del victus victori, è necessario rilevare che, nell'attuale quadro normativo, anche all'esito della pronuncia della Corte costituzionale, la parabola della compensazione sembra nuovamente orientata nella sua direzione.

Guida all'approfondimento
  • G. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, Volume primo, Bari, 2019, p. 313;
  • G. Verde, Diritto processuale civile, Volume 1, Bologna, 2017, p. 280;
  • F. Luiso, Diritto processuale civile, Principi generali, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019 p. 438;
  • R. Metafora, Le ipotesi di compensazione delle spese di lite, Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, fasc. 2, 1 giugno 2019, pag. 203;
  • A. Paganini, Compensazione delle spese: «giusti motivi» impliciti nella motivazione complessiva del provvedimento, Diritto & Giustizia, fasc. 107, 2019, pag. 4.

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