Problemi di competenza in materia cautelare

05 Dicembre 2019

In caso di proposizione di una domanda cautelare in corso di causa, chi è il giudice competente, ai sensi dell'art. 669-quater, qualora il giudice adito per il merito risulti incompetente?

In caso di proposizione di una domanda cautelare in corso di causa, chi è il giudice competente, ai sensi dell'art. 669-quater, qualora il giudice adito per il merito risulti incompetente?

Prevede l'art. 669-quater, comma 1, c.p.c. che quando già pende la causa di merito la domanda cautelare deve essere proposta al giudice della stessa.

A parte il problema relativo al momento in cui si debba considerare pendente il giudizio, l'articolo indicato lascia irrisolta la questione se debba essere verificata la concreta competenza per il giudizio di merito in capo al giudice adito.

A tal proposito si contendono il campo due orientamenti dottrinari.

Secondo un orientamento il giudice istruttore, investito della causa di merito, sarebbe privo del potere di valutare la propria competenza in sede di richiesta cautelare.

Di conseguenza, se la causa di merito pendesse innanzi ad un giudice incompetente, allo stesso, cionondimeno, spetterebbe ugualmente la competenza cautelare.

Altri autori, al contrario, in replica alla posizione sopra esposta, hanno evidenziato che tale soluzione sarebbe, innanzitutto, in contrasto con la lettera dell'art. 669-quater c.p.c. in quanto questo farebbe riferimento al giudice della causa di merito, cioè al giudice effettivamente competente per il merito e non al giudice, di fatto, già investito del merito anche se incompetente.

Inoltre l'interpretazione qui criticata consentirebbe alla parte di scegliersi, per il provvedimento cautelare, il giudice che più le aggrada, proponendo, magari, il procedimento di merito innanzi al giudice incompetente così potendosi ”scegliere” il giudice della cautela (anche mettendo in conto di dover corrispondere alla controparte le spese legali conseguenti alla dichiarazione di incompetenza.

Secondo questa posizione, che a parere di chi scrive sembra essere preferibile, il giudice istruttore a seguito della proposizione dell'istanza cautelare dovrà accertare, sebbene in via di cognizione sommaria, la sussistenza della propria competenza anche nel merito.

Dal canto suo la giurisprudenza non si è sempre espressa in modo univoco.

Infatti, per alcune pronunce: «Il comma 1 dell'art 669-quater c.p.c., in ipotesi di palesata incompetenza del giudice adito per la trattazione nel merito, va interpretato nel senso che non spetta la competenza al giudice adito incompetente nel merito a statuire sulle richieste cautelari articolate nel corso del giudizio» (Trib. S. Maria Capua V., 6 maggio 2011); «Ai sensi dell'art. 669-quater c.p.c. giudizio pendente per il merito è quello proposto innanzi al giudice effettivamente competente; qualora pertanto il giudice innanzi al quale penda un giudizio di merito si ritenga incompetente, non può adottare misure cautelari, in quanto la relativa competenza spetta al giudice innanzi al quale la causa avrebbe dovuto proporsi» (Trib. Napoli, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 14 luglio 2004).

Al contrario, per altra pronuncia: «La licenziante di un marchio ha diritto di rivendicare, per il periodo successivo alla scadenza del contratto di licenza, la piena disponibilità del proprio marchio, al fine anche di concederlo in licenza d' uso a terzi e di agire contro usi illegittimi da parte del soggetto non più licenziatario. L'istanza cautelare, ai sensi dell'art. 669-quater c.p.c., deve essere proposta al giudice al quale pende la causa a cognizione piena, anche se questi non risulti effettivamente competente per il giudizio di merito. Lo stesso giudice, in sede di pronuncia sulla domanda cautelare, non deve verificare la propria competenza per il merito, essendogli la competenza cautelare attribuita per relationem con riguardo alla sola attuale investitura per il merito. Avendo la licenziante già concluso con un terzo un nuovo contratto di licenza, le comunicazioni dell'attuale licenziataria e della nuova sono idonee a creare confusione sulla futura titolarità della licenza, fondando il periculum in mora» (Trib. Roma, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 25 ottobre 2005).

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