La Cassazione apre alla revocabilità della scissione
05 Dicembre 2019
È ammissibile la revocatoria ordinaria dell'atto di scissione, ove sussistano i presupposti: l'opposizione dei creditori costituisce, infatti, un rimedio aggiuntivo, e non sostitutivo. Lo ha affermato la Cassazione, con l'ordinanza n. 31654 del 4 dicembre. Il caso. Equitalia conveniva in giudizio sue società chiedendo l'accertamento del carattere simulato di un atto di conferimento e, in via subordinata, la revocatoria, ex art. 2901 c.c. del medesimo atto. Successivamente una delle società procedeva a scissione. Il Tribunale accoglieva le domande di revocatoria, e la sentenza veniva confermata in appello. La vicenda giungeva in Cassazione, ove tra i motivi di ricorso si registrava la presunta irrevocabilità dell'atto di scissione e l'inammissibilità dell'azione revocatoria relativa ad atti di scissione. L'opposizione dei creditori e l'invalidità della scissione. Sulla questione vi è da tempo dibattito, in dottrina e giurisprudenza. La tesi dell'ammissibilità è sostenuta, tra gli altri, da: Trib. Roma, 16 agosto 2016; Trib. Pescara, 4 maggio 2017 (in questo portale, con nota di Terenghi, Il punto sulla revocabilità dell'atto di scissione societaria). La negativa – sostenuta dalla ricorrente – si fonda su una lettura restrittiva del sistema, chiuso e speciale, delle operazioni straordinarie, ai sensi del quale, una volta scaduti i termini per proporre opposizione da parte dei creditori, non può essere pronunciata l'invalidità dell'atto di fusione (e scissione), ai sensi dell'art. 2504-quater c.c. (in questo senso: App. Catania, 19 settembre 2017, n. 1649, nonché, da ultimo, App. Roma, 27 marzo 2019, n. 2043, in questo portale, con nota di Antonini, La revocabilità della scissione). La natura dell'azione revocatoria ordinaria. La S.C. non condivide questa impostazione. La norma in questione, infatti, esclude solo una dichiarazione di invalidità, per nullità o annullamento, dell'atto di scissione; l'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., invece, non determina alcuna invalidità dell'atto, ma semplicemente la sua inefficacia relativa, rendendolo inopponibile al creditore. La regola dell'inefficacia, che presuppone una fusione o scissione efficace, “supera la distinzione tra nullità e annullabilità, accomunate nella nozione di invalidità, e mira ad evitare la demolizione dell'operazione […] e la reviviscenza delle società originarie, ma appare pienamente compatibile con la natura e gli effetti dell'azione revocatoria”, quale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale. Secondo la Cassazione, dal momento che non si rinviene un adeguato fondamento normativo, non può ritenersi che l'opposizione che compete ai creditori sia un rimedio sostitutivo e necessario e non solo aggiuntivo rispetto all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, di cui sussistano i presupposti. Tanto stabilito, occorre, ovviamente, verificare che vi sia un pregiudizio derivante dall'atto di scissione, ex art. 2504-bis, comma 1, c.c. |