L’esenzione dal fallimento della start up innovativa

La Redazione
05 Dicembre 2019

La non fallibilità della start up innovativa è prevista fin dalla costituzione e quindi “copre” anche il periodo in cui la stessa non abbia ancora perfezionato l'iscrizione nel Registro delle imprese nella specifica sezione dedicata.

La non fallibilità della start up innovativa è prevista fin dalla costituzione e quindi “copre” anche il periodo in cui la stessa non abbia ancora perfezionato l'iscrizione nel Registro delle imprese nella specifica sezione dedicata.

La nomina del gestore della crisi, quanto venga richiesta presso il Tribunale e non presso l'Organismo di Composizione della Crisi, dà luogo ad un procedimento di nomina che ha natura di volontaria giurisdizione. Esso è assimilabile ai diversi procedimenti previsti in più parti del codice civile e delle leggi speciali che demandano al Presidente del Tribunale o al Tribunale (spesso al Tribunale delle Imprese) la nomina di soggetti come i liquidatori delle società, gli stimatori, i certificatori esperti. Si tratta di procedure che hanno il loro inizio con la richiesta della nomina e la loro fine con l'emissione nel provvedimento di nomina o con l'eventuale rigetto/inammissibilità della istanza di nomina.

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