Sommario di cognizione: se il giudice pronuncia per sbaglio sentenza, il termine per l'appello resta quello (breve) previsto per l'ordinanza

05 Dicembre 2019

L'errato nomen iuris di sentenza attribuito al provvedimento conclusivo di merito con cui viene accolta una domanda proposta ai sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., all'esito di giudizio interamente svoltosi secondo le regole del procedimento sommario di cognizione, senza che risulti una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l'azione o di convertire il rito in ordinario, non comporta l'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., restando comunque l'appello soggetto al regime suo proprio di cui all'art. 702-quater c.p.c.

Il caso. Un conduttore di un immobile adibito a stazione di servizio per automezzi ed autorimessa con ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., conveniva in giudizio innanzi al tribunale territorialmente competente i proprietari del predetto immobile, nonché il condominio nel quale lo stesso era ubicato al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalle infiltrazioni di acqua presenti nel locale.

L'adito tribunale, dopo aver disposto CTU per le domande compatibili con il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. dichiarava con sentenza che le infiltrazioni di umidità denunciate dal ricorrente nel ricorso introduttivo fossero addebitabili alla mancata manutenzione e riparazione delle condotte condominiali, condannando conseguentemente il Condominio convenuto ad eseguire le opere necessarie alle riparazioni delle condotte al fine di eliminare del tutto la causa delle denunciate infiltrazioni, nonché al risarcimento dei danni richiesti dal ricorrente.

Il Condominio proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale, appello di cui il ricorrente eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità per tardività, proponendo in subordine appello incidentale. In parziale accoglimento del gravame, la Corte distrettuale rigettava la domanda di risarcimento dei danni da lucro cessante avanzata dal ricorrente e comunque condannava in solido il Condominio ed i locatori all'esecuzione delle opere necessarie alla riparazione delle condotte.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione. Nella specie, il Collegio ha ritenuto fondato il primo dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente con il quale quest'ultimo denunciava violazione e/o falsa applicazione degli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c., la nullità della sentenza e l'inammissibilità dell'appello principale per intempestività, con passaggio in giudicato della pronuncia resa dal giudice di prime cure.

Termine per l'appello nel procedimento sommario di cognizione. In particolare, i Giudici di legittimità riproponevano quanto era già stato affermato in giurisprudenza ossia che all'appello nel procedimento sommario di cognizione non è applicabile il termine di impugnazione di sei mesi di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., poiché la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di impugnazione dal deposito dell'ordinanza è logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nell'art. 702-quater c.p.c., della decorrenza dello stesso termine, per finalità acceleratorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza medesima, ovvero se sia stata resa in udienza ed inserita a verbale, dalla data dell'udienza stessa.

Tale principio vale anche se, come nella specie, il giudice adito, dopo aver proceduto nelle forme di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c., e senza aver mai adottato alcun provvedimento di conversione del rito, denomini poi, erroneamente come “sentenza” (anziché ordinanza) il provvedimento conclusivo di merito di accoglimento (o rigetto) della domanda.

Nel caso in esame, proseguono i giudici, l'errore del magistrato sulla denominazione del provvedimento non comporta né profili di contrasto tra forma adottata e contenuto sostanziale, né dubbi sulla individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro tale provvedimento, ma soltanto eventuali conseguenze ai fini della decorrenza e della durata del termine per appellare.

Concludendo. Alla luce di quanto innanzi, il Collegio di legittimità conclude affermando che nel caso di specie, la decisione adottata dal tribunale con denominazione “sentenza” non risulta frutto di alcuna meditata valutazione da parte del giudice, nulla emergendo in tal senso dalla pronuncia come dallo svolgimento del procedimento, pertanto, va affermato che senza che risulti una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l'azione o di convertire il rito in ordinario, l'appello in oggetto resta soggetto al termine breve di impugnazione di cui all'art. 702-quater c.p.c.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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