Fondazioni bancarie: stabilito il credito di imposta
06 Dicembre 2019
Le Fondazioni di origine bancaria (Fob) che hanno erogato finanziamenti in favore di centri di servizio per il volontariato (Cvs) entro lo scorso 31 ottobre, ai sensi dell'art. 62, comma 6, CTS, hanno diritto a un credito d'imposta per il 2019 nella misura del 46,4%. A definirlo, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre. L'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha istituito il Fondo Unico Nazionale (Fun) alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui al d.lgs. n. 153/1999, e amministrato dall'Organismo nazionale di controllo – che è fondazione con personalità giuridica di diritto privato. Il comma 6 del citato art. 62 riconosce alle Fob un credito d'imposta per i versamenti effettuati, da utilizzare in compensazione. |