Notificazione del ricorso ad estinta società del gruppo Equitalia: decideranno le cd. "sezioni unite di sesta"
06 Dicembre 2019
Il caso. Due coniugi, contitolari di un fondo patrimoniale tra loro costituito, si sono rivolti alla Suprema Corte proponendo la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino con cui, in accoglimento dell'appello di Equitalia Nord spa ed in riforma della sentenza del tribunale di Novara, ha invece respinto l'opposizione all'ipoteca esattoriale iscritta per crediti tributari su beni immobili da loro costituiti in fondo patrimoniale. Agenzia delle entrate riscossione, quale successore di Equitalia servizi di riscossione spa, ha notificato controricorso.
Questioni preliminari in rito da affrontare. Il Collegio ha ritenuto necessario affrontare questioni preliminari in rito di assoluta novità per la giurisprudenza di legittimità, indispensabili per la compiuta definizione del ricorso.
In particolare, dinanzi alla successione ex lege della controricorrente all'originaria intimata, i Giudici sentono la necessità di verificare:
a) se, entrata in vigore la riforma del settore di cui al d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. in l. 1 dicembre 2016, n. 225, sia rituale l'instaurazione del contraddittorio per il giudizio di legittimità mediante notifica del ricorso al procuratore o difensore costituito per l'estinta società del gruppo Equitalia nel grado concluso con la sentenza impugnata, anziché alla neoistituita Agenzia delle Entrate - Riscossione: e, in particolare, se debba applicarsi la regola generale, oppure l'eccezione, prevista da Cass. civ., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295 e, così, se possa considerarsi validamente ultrattivo il mandato conferito al professionista, oppure se debba ritenersi, con l'estinzione di questo o per altra causa, malamente evocata in giudizio una parte non corrispondente a quella giusta, trattandosi di soggetto formalmente e notoriamente estinto; b) se sia poi legittimo e su quali presupposti ed entro quali termini, viepiù ove ne vada confermata la qualificazione di successione a titolo particolare già data dalla giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte (nonostante la lettera dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193/2016, conv. con modif. in l. n. 225/2016: Cass. civ., n. 15869/2018; Cass. civ., n. 28741/2018; Cass. civ., n. 1992/2019; Cass. civ., n. 10547/2019), il dispiegamento di attività difensiva nel giudizio di legittimità ad opera della detta Agenzia – secondo le regole sul patrocinio in giudizio come precisate da Cass. civ., Sez. Un., 19 novembre 2019, n. 30008, che nella specie sono comunque rispettate – mediante notifica di controricorso a seguito della notifica del ricorso alla singola società dante causa, agente della riscossione.
Rimessione al Presidente della Sesta Sezione civile. Poiché si tratta di problematiche, come si legge nella pronuncia, «che attengono a questioni di natura esclusivamente processuale, che a loro volta implicano l'enunciazione di principi di diritto di portata generale quanto a profili di stretta competenza della sesta sezione, riguardando quanto meno l'ammissibilità o meno del ricorso (o del controricorso) in quanto notificato ad unico intimato della persistenza della cui legittimazione può discutersi: questioni che non rimangono confinate alle materie di competenza di una singola sottosezione, atteso che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è parte di numerosi ricorsi che, per materia, sono trattati da molte delle sottosezioni di questa sesta sezione», la Suprema Corte ha disposto la rimessione degli atti al Presidente Titolare di questa per l'eventuale assegnazione al Collegio previsto dal punto 46.2 delle tabelle 2016/2019 della Corte di cassazione, vale a dire al Collegio composto dal Presidente titolare e dai coordinatori delle sottosezioni. |