Alloggio di servizio: carattere gratuito del comodato anche se alcune spese sono poste a carico del portiere
06 Dicembre 2019
La Corte d'Appello, in riforma della pronuncia impugnata, condannava il condominio appellato al pagamento, in favore dell'appellante (ex portiere dello stabile), delle somme spettanti per l'attività di portierato; inoltre, la Corte territoriale, confermava anche il precedente provvedimento del rigetto della domanda di ripetizione di quanto indebitamente pagato dall'ex portiere per l'alloggio di servizio utilizzato. Avverso tale pronuncia, l'ex portiere ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione e/o falsa applicazione dell‘art. 18 del c.c.n.l. per i dipendenti da proprietari di fabbricati, reputando erronea l'interpretazione del contratto quale comodato gratuito, gravato da rimborso forfettario delle spese condominiali e di riscaldamento. Difatti, secondo il ricorrente, la fattispecie contrattuale non era quella ritenuta dalla Corte territoriale, bensì quella del collegamento negoziale tra contratto di lavoro e concessione dell'alloggio in relazione alla prestazione lavorativa. Ciò imponeva di qualificare il contratto, avente ad oggetto la concessione dell'uso gratuito dell'appartamento sito al piano sottostante l'ingresso dell'edificio condominiale, non già come semplice comodato ma come concessione di un alloggio di servizio, collegato alla prestazione lavorativa. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, la contestuale previsione contrattuale concernente l'onere del rimborso per i soli oneri accessori al godimento dell'appartamento concesso senza corrispettivo non era di per sè incompatibile con la natura essenzialmente gratuita del comodato in quanto, in presenza di un modus a carico del comodatario, il carattere di essenziale gratuità del comodato viene meno solo se il vantaggio conseguito dal comodante si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione e non quando il comodatario si limiti al pagamento della somma periodica a titolo di rimborso spese. Nel caso di specie, correttamente, la Corte d'Appello aveva escluso ogni natura sinallagmatica del forfettizzato rimborso spese, in quanto aveva ritenuto soltanto tale modus non incompatibile con la gratuità della suddetta concessione. Di conseguenza, era irrilevante la questione circa la portata dell'art. 18 del c.c.n.l. 2003, secondo cui l'alloggio di servizio eventualmente assegnato ai lavoratori di cui ai profili professionali “A” deve rispondere ai menzionati requisiti ed essere gratuito, tenuto soprattutto conto che in sede di merito era stata definitivamente accertata l'esclusione del ricorrente dall'anzidetto inquadramento. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato. |