Nomina dell’organo di controllo delle s.r.l. entro il 16 dicembre. Ma il Cndcec chiede una proroga

La Redazione
06 Dicembre 2019

Si avvicina il termine entro cui le società a responsabilità limitata sono tenute a dotarsi di un organo di controllo o di un revisore.

Si avvicina il termine entro cui le società a responsabilità limitata sono tenute a dotarsi di un organo di controllo o di un revisore.

Scatta il prossimo 16 dicembre l'obbligo, sancito dal nuovo art. 2477 c.c., come modificato dall'art. 379 c.c.i. (d.lgs. n. 14/2019) di nomina dell'organo di controllo per tutte le s.r.l. che hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con Confindustria e con Unioncamere, ha evidenziato da tempo l'esigenza di accordare una proroga al termine del 16 dicembre, ed ora lo ribadisce, in un documento pubblicato il 5 dicembre: sarebbe opportuno accordare alle s.r.l., obbligate a dotarsi di un organo di controllo o di un revisore legale, la possibilità di procedere alle nomine del collegio sindacale o del sindaco unico anche successivamente al termine di cui all'art. 379, comma 3, del Codice della crisi.

Il Cndcec sostiene, infatti, che la norma in esame debba essere coordinata, nel rispetto di un'interpretazione sistematica, con l'art. 2478-bis c.c., in tema di approvazione del bilancio d'esercizio, (la nomina deve avvenire entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio), o in alternativa con la soluzione prevista dall'art. 2477, comma 5, c.c. (nomina in occasione dell'approvazione del bilancio).

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