Confermata la validità del registro INI-PEC per la notifica a mezzo PEC

Sara Caprio
09 Dicembre 2019

La Corte di Cassazione, dopo aver inizialmente dichiarato non attendibile il registro INIPEC, torna sui propri passi e, tramite il procedimento di correzione di errore materiale, ribadisce la piena e – si spera – definitiva validità delle notifiche telematiche effettuate utilizzando indirizzi estratti dal registro INIPEC. Tale registro, infatti, secondo la normativa vigente, è uno dei pubblici elenchi validi in cui sono contenuti gli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed imprese dai quali tali indirizzi possono essere estrapolati per effettuare le notifiche telematiche.
Premessa

La Corte di cassazione ha, di recente, negato in alcune pronunce la validità del registro INIPEC, ovvero la validità delle notifiche telematiche effettuate ad indirizzi estratti dal predetto registro. Tali pronunce hanno destato non poche perplessità tra gli operatori pratici, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 3-bis della l. n. 53/1994, è possibile procedere alla notifica in proprio tramite la posta elettronica certificata qualora l'indirizzo del destinatario risulti da pubblici elenchi.

I pubblici elenchi validi ai fini delle notifiche telematiche sono, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005, cd. Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e del d.l. n. 179/2012, il registro PP.AA., il Registro Imprese, il ReGindE e l'INIPEC.

Appare chiaro che nel momento in cui uno di questi registri (nel caso di specie l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, cd. INIPEC) viene escluso dall'elenco dei pubblici registri da cui è possibile estrarre gli indirizzi a cui effettuare le notifiche telematiche, nascono varie difficoltà, che hanno anche spinto il Presidente del CNF ad inviare una nota al Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, nella quale si sottolineava l'erroneità della decisione per contrasto con la vigente normativa ed i potenziali pericolosi effetti che tale assunto avrebbe cagionato se tale orientamento fosse stato accolto da altri giudici, anche del merito.

Gli orientamenti della Corte di cassazione

La Corte aveva sostenuto, da sempre, che «in materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del “domicilio digitale”, previsto dal d.l. n. 179/2012, art. 16-sexies, conv. con modif. dalla l. n. 221/2012, come modificato dal d.l. n. 90/2014, conv. con modif. dalla l. n. 114/2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al d.lgs. n. 82/2005, art. 6-bis, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia» (cfr. Cass. civ., Sez.Un., n. 23620/2018 e Cass. civ., n. 30139/2017).

Pertanto, le notifiche effettuate all'indirizzo di posta certificata tratto sia da INIPEC che da ReGindE sono da considerarsi valide, in quanto entrambi pubblici elenchi ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs. n. 82/2005.

All'inizio del 2019 la Corte di cassazione sembrava aver cambiato idea; infatti, con la sentenza n. 3709/2019, ha affermato che «il domicilio digitale (…), corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGindE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGindE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dal Registro INI-PEC ossia dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)»,accendendo così un intenso dibattito sia interno alla Corte stessa, sia tra gli operatori del diritto.

Successivamente, la Corte di cassazione sembrava aver nuovamente mutato orientamento, rettificando quanto statuito nella pronuncia n. 3709/2019; con due successive pronunce ha ribadito la validità di una notificazione via PEC effettuata ad un indirizzo estratto dal registro INI-PEC, ritenendo, rispettivamente, valida sia la notifica effettuata all'account INI-PEC della società destinataria, in quanto indirizzo «pubblico informatico», sia la notifica che fa riferimento all'indice degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti istituito dal ministero dello Sviluppo economico per la validità della notifica a mezzo PEC (cfr. Cass. civ., n. 9893/2019 e Cass. civ., n. 9897/2019).

Purtroppo, però, con le successive ordinanze n. 24110 e n. 24160 del 27 settembre scorso, la Suprema Corte ha effettuato un nuovo dietro front e, richiamandosi alla sentenza n. 3709, riconfermava il principio della invalidità della notifica effettuata all'indirizzo estratto da Ini-Pec sancendo che: «In tema di notificazione a mezzo PEC, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel ReGIndE, unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario».

In particolare, con l'ordinanza n. 24110/2019 del 27 settembre 2019, il Collegio affermava che «in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149-bis c.p.c. e del d.l. n. 179/2012, art. 16-ter, introdotto dalla legge di conversione n. 221/2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro».

Così facendo, la Corte di cassazione negava la qualifica di pubblico elenco al registro INIPEC che invece, non solo era (ed è) pubblico elenco previsto ed indicato dalle stesse norme richiamate dalla Suprema Corte ma era (ed è), altresì, l'elenco che, unitamente al ReGindE, contiene gli indirizzi PEC dei professionisti ai quali è pacifico che il mittente della notifica PEC possa attingere per ricavare l'indirizzo PEC del destinatario.

Secondo quanto statuito dalla Corte dovevano considerarsi valide le notifiche Pec di atti giudiziari effettuate soltanto a quell'indirizzo contenuto nel registro generale gestito dal ministero della Giustizia (ReGindE), anche se il soggetto destinatario ha la disponibilità di altri recapiti di posta elettronica certificata.

Con l'ordinanza n. 24160/2019, la Corte riteneva non solo che l'indirizzo PEC a cui era stata inviata la notifica non avesse nulla a che vedere con il destinatario della notifica ma, aggiungeva che, essendo stato l'indirizzo PEC estratto da INIPEC, tale pubblico elenco non poteva considerarsi“attendibile”, così ribadendo (esplicitamente) il principio espresso da Cass. civ., n.3709/2019.

La Corte confermava così ancora una volta l'inattendibilità del registro INIPEC ai fini della validità delle notifiche telematiche.

L'ordinanza per correzione di errore materiale

La Corte di cassazione, anche sulla base delle sollecitazioni ricevute, con l'ordinanza n. 29749 del 15 novembre 2019 è tornata sui propri passi e, tramite il procedimento di correzione di errore materiale, ha rettificato l'errato principio contenuto nell'ordinanza n. 24160/2019 con il quale il registro INI-PEC veniva espressamente «dichiarato non attendibile» e ciò al fine di «evitare che detto principio venga inteso come espressione di un effettivo convincimento esegetico della Corte nei termini in cui figura letteralmente espresso».

Nel dettaglio, la Corte rileva che l'errore materiale interessa la parte in cui l'ordinanza sopracitata, pur assumendo una condivisibile “inidoneità soggettiva” del registro INI-PEC da giustificarsi con esclusivo riferimento alla qualità del soggetto destinatario della notifica (un magistrato del Tribunale di Firenze), ha poi riferito l'inidoneità al registro INIPEC nella sua oggettività, indicandolo espressamente come “dichiarato non attendibile” dalla Cass. civ., n. 3709/19.

Nell'ordinanza di correzione si sottolinea che nella ordinanza n. 24160 la Corte avrebbe voluto solo evidenziare che le due notifiche del ricorso indirizzate al magistrato destinatario (sia come domiciliato presso un indirizzo INI-PEC riferito al Tribunale di Firenze, sia come domiciliato presso un indirizzo estratto dal REGINDE) riguardavano indirizzi soggettivamente non riferibili quali pretesi luoghi di elezione di domicilio al magistrato.

La Corte ritiene che l'affermazione generica della inattendibilità di quello che comunemente viene definito elenco INI-PEC, quale obiter dictum che, sebbene all'apparenza appoggiato al precedente, isolato, n. 3709 del 2019, non è suscettibile di mettere in discussione il principio, enunciato dalle Sezioni Unite n. 23620/2018 (ma nello stesso senso, già Cass. civ. n. 30139/2017), per cui «in materia di notificazione al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. dalla l. n. 221/2012, come modificato dal d.l. n. 90/2014, conv. con modif. dalla l. n. 114/2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del d.lgs. n. 82/2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia», voleva essere giustificata, in realtà, dalla rilevata non riferibilità soggettiva.

Per cui, chiarito ciò, la Suprema Corte ha disposto la correzione materiale dell'ordinanza n. 24160/2019, la quale, pertanto, deve essere intesa nel seguente modo: «questo a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al Minniti “con elezione di domicilio presso l'avvocato Tribunale di Firenze a un indirizzo di posta elettronica della cancelleria dell'immigrazione del Tribunale di Firenze” (presente nel REGINDE) e ad un indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall'indice nazionale degli indirizzi INI-PEC, senza che essi siano riferibili alla posizione del Minniti, tenuto conto che la notifica ad un magistrato non si comprende come possa validamente essere effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica della Cancelleria dell'immigrazione o presso l'ufficio del protocollo del Tribunale di appartenenza sul presupposto di una inesistente elezione di domicilio da parte del magistrato ai sensi dell'art. 141 c.p.c., comunque in alcun modo è configurabile ai sensi di tale norma».

Conclusioni

Con l'ordinanza di correzione di errore materiale si chiarisce, quindi, che il registro INI-PEC anche per la Suprema Corte è pubblico elenco valido. Pertanto, è possibile estrapolare da detto registro gli indirizzi PEC del destinatario della notifica effettuata telematicamente ai sensi e per gli effetti della l. n. 53/1994.

La Corte ha anche preannunciato che un simile procedimento di correzione di errore materiale verrà effettuato anche nei confronti della sentenza n. 3709 dell'8 febbraio scorso che per prima aveva affermato – erroneamente – l'inadeguatezza del registro INI-PEC.

Con tale doveroso provvedimento, dunque, la Suprema Corte pone – si auspica – definitivamente un punto sulla validità del registro INI-PEC ai fini delle notificazioni in proprio effettuate telematicamente ex legge n. 53/1994.

Riferimenti
  • Izzo, INI-PEC valido e attendibile: la Cassazione corregge il tiro, in www.studiocataldi.it;
  • Reale, La Cassazione chiarisce che INIPEC è pubblico elenco valido per le notifiche PEC, in www.quotidianogiuridico.it.
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