Quali termini per l'impugnazione delle sentenze del COA?

Redazione scientifica
09 Dicembre 2019

Nell'ambito dei giudizi disciplinari a carico degli avvocati, il termine previsto dall'art. 61, comma 1, l. n. 247/2012 per l'impugnazione dinanzi al CNF trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento del CNF n. 2/2014.

Il caso. Il CNF dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, il gravame proposto dall'avvocato contro la sentenza con cui il COA lo aveva condannato alla censura e affermava che, ai sensi dell'art. 50 R.d.l. n. 1578/1933, applicabile ratione temporis, il termine per impugnare doveva ritenersi di venti giorni e non, come per le impugnazioni contro le decisioni assunte dal CDD, di trenta. L'avvocato ricorre per cassazione.

Regime applicabile ratione temporis. Premesso che, ai sensi dell'art. 61 l. n. 247/2012, è ammesso il ricorso al CNF avverso le decisioni del CDD nel termine di trenta giorni dal deposito della sentenza, mentre, ai sensi dell'art. 50 R.d.l. n. 1578/1933, il termine previsto per impugnare le sentenze del COA e del CNF era di venti giorni, la Cassazione afferma che, al fine di stabilire la tempestività o meno del ricorso, occorre verificare quale dei due regimi sia applicabile ratione temporis al caso di specie.

A tal proposito, la Corte ribadisce che «in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al Consiglio Nazionale Forense previsto dall'art. 61, comma 1, l. n. 247/2012, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento del CNF n. 2/2014; ciò in quanto la regola transitoria dettata dall'art. 65, comma 1, della citata legge inibisce l'immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell'evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all'entrata in vigore dei previsti regolamenti». In altre parole, prosegue il Collegio, il discrimine tra le due discipline è costituito dalla data di entrata in vigore del regolamento del CNF, che è stato approvato il 21 febbraio 2014 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2015 e non assume alcun rilievo il fatto che la sentenza sia stata pronunciata dal COA, anziché dal CDD.

Sulla scorta di tali principi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al CNF.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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