Cedolare secca: aliquota ridotta e stato di emergenza
09 Dicembre 2019
Quesito. Tizia è proprietaria di immobili che ha concesso in locazione, con contratti a canone concordato, applicando la cedolare secca. L'istante ritiene che per tali contratti vada applicata la cedolare secca nella misura del 10% in quanto siti in un comune per il quale è stato deliberato lo stato di emergenza nei cinque anni precedenti alla entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 28 marzo2014, n. 47. La risposta del Fisco. L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 470 del 7 novembre 2019 ha precisato che ai fini dell'applicazione della cedolare secca nella misura del 10% alle locazioni relative a immobili ubicati nei comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi, è necessario che nei provvedimenti dei commissari delegati siano indicati in modo specifico, oltre ai criteri e le modalità attuative per far fronte alle emergenze, anche i comuni colpiti dagli eventi calamitosi. Dunque, secondo il Fisco, occorre far riferimento ai provvedimenti dei commissari delegati che, oltre a indicare i criteri e le modalità attuative per far fronte alle emergenze, individuano anche i comuni colpiti dagli eventi calamitosi in esame. Per quanto di interesse, la determinazione 8 luglio 2013 n. 573 del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione civile (in qualità di commissario delegato) individua, tra l'altro, anche il comune ove sono siti gli immobili in esame tra quelli colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo aprile 2013. Detto ciò, pertanto, l'Agenzia ha ritenuto corretta l'applicazione della cd. cedolare secca nella misura del 10% alle locazioni relative ad immobili ivi ubicati. |