Il risarcimento del danno ai congiunti del macroleso: una rassegna giurisprudenziale dei più recenti orientamenti

Ilaria Oberto Tarena
09 Dicembre 2019

Negli ultimi anni, la Suprema Corte si è pronunciata sulla esistenza e i presupposti del “danno riflesso” in capo ai congiunti del soggetto macroleso e su quali siano i criteri utilizzabili dal Giudice per la sua liquidazione. Il presente contributo ha lo scopo di analizzare le più recenti pronunce della Cassazione civile, illustrando qual è l'orientamento giurisprudenziale in materia e quali sono le principali problematiche.
Inquadramento generale

Fino alla fine degli anni '90, la Suprema Corte non riconosceva il danno non patrimoniale ai familiari del soggetto macroleso, sostenendo che tale danno non potesse essere risarcito in applicazione dell'art. 1223 c.c., norma che contempla la risarcibilità dei danni immediati e diretti, escludendo così la risarcibilità dei danni indiretti.

In particolare, la Suprema Corte riteneva che la macrolesione fa soffrire immediatamente e direttamente il danneggiato, e solo in via mediata ed indiretta, i suoi congiunti (cfr. fra le tante Cass. civ., sez. lav., n. 2037/2000; Cass. civ., 17 ottobre 1992 n. 11414; Cass. civ., 16 dicembre 1988 n. 6854; Cass. civ., 11 febbraio 1998 n. 1421; Cass. civ., 17 novembre 1997 n. 11396).

Di parere diverso era la giurisprudenza di merito, che spesso riconosceva il danno morale anche ai prossimi congiunti del soggetto leso ritenendo che non vi fosse motivo per distinguere l'ipotesi del soggetto macroleso da quella del soggetto defunto poiché, nell'uno come nell'altro caso, le sofferenze dei prossimi congiunti derivano direttamente dal fatto illecito (v. Trib. Milano (G.I. dr. D. Spera) sentenza n. 4768/1990).

In netta controtendenza al consolidato orientamento della Cassazione, si è posta la sentenza n. 4186/1998 della Suprema Corte, che, per la prima volta, ha riconosciuto il diritto dei prossimi congiunti a richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale.

Con la menzionata pronuncia, la Cassazione rivisitava infatti la nozione di nesso di causalità, accogliendo il concetto di “danno riflesso” già espresso da altre pronunce della Suprema Corte (Cass. civ., 6 marzo 1997, n. 2009; Cass. civ., 10 novembre 1993, n. 11087; Cass. civ., 11 gennaio 1989, n. 65; Cass. civ., 18 luglio 1987, n. 6325; Cass. civ., 20 maggio 1986, n. 3353; Cass. civ., 16 giugno 1984, n. 3609) e perciò ammetteva che, ai fini del sorgere dell'obbligazione di risarcimento, il nesso di causalità fra fatto illecito ed evento, può essere anche indiretto e mediato purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale.

Pertanto, la Suprema Corte riconosceva la risarcibilità del danno non patrimoniale subìto dal congiunto del soggetto macroleso quale conseguenza mediata del fatto illecito e lo inquadrava nell'ambito del danno morale.

Il revirement sembrava subire una battuta d'arresto nel 2000, quando la Cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 2037/2000, tornava a negare la risarcibilità di tale danno.

Sorto il contrasto giurisprudenziale, la questione veniva quindi rimessa alla Sezioni Unite, le quali, con la sentenza n. 9556/2002 avvaloravano l'orientamento favorevole alla risarcibilità del danno non patrimoniale ai congiunti del macroleso, non essendo a ciò ostativo l'art. 1223 c.c., giacché tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile.

La soglia di gravità delle lesioni

Un aspetto ancora fortemente dibattuto riguarda la sussistenza o meno di una soglia minima di gravità delle lesioni ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale ai congiunti.

Sul punto, si registrano infatti orientamenti di segno opposto.

Con la sentenza Cass. civ. ,sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25729, la Suprema Corte ha adottato una posizione più rigorosa e ha sostenuto che tale voce risarcitoria possa essere riconosciuta ai congiunti soltanto quando il soggetto macroleso riporti lesioni “seriamente invalidanti”.

Diversamente, con la pronuncia n. 17058 dell'11 luglio 2017, la Suprema Corte ha posto una soglia di gravità delle lesioni più bassa, affermando che sarebbe sufficiente che la persona sia “ferita in modo non lieve”.

Per meglio comprendere la decisione della Suprema Corte, si evidenzia che, nel caso oggetto di sentenza, un padre aveva provato che il proprio figlio minorenne aveva riportato una invalidità permanente del 25% e una invalidità temporanea assoluta di oltre quattro mesi, tale da costringere il figlio ad un lungo periodo di ricovero ospedaliero. Conseguentemente, il padre aveva dovuto dedicarsi completamente all'assistenza del figlio per quattro mesi, con conseguente sofferenza interiore a causa dei postumi riportati dello stesso e alterazione del rapporto parentale. La gravità delle lesioni patite dal minore ed il rapporto di parentela tra questi ed il padre non potevano non essere considerati elementi dai quali desumere - secondo l'id quod plerumque accidit - la circostanza che il padre della vittima «si mise in allarme» per la salute del figlio.

Ad inizio 2019, la Suprema Corte (Cass. civ., 31 gennaio 2019n. 2788) ha confermato questo orientamento meno rigoroso, ribadendo che, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale ai congiunti, potrebbe bastare la prova della lesione “non lieve”.

Il caso oggetto di sentenza riguardava una donna che aveva subìto un danno biologico pari al 30% in cui la corte di merito aveva escluso il risarcimento al marito "non essendo riscontrabili nella specie macrolesioni o danni fortemente invalidanti". La Suprema Corte ha invece ritenuto che le lesioni riportate dalla donna non fossero lievi e ha pertanto cassato la decisione della Corte d'Appello di Roma.

In base alle pronunce più recenti, sembrerebbe quindi emergere un orientamento meno rigoroso sulla soglia di gravità delle lesioni.

Il grado di incidenza sul rapporto affettivo

Una questione non ancora particolarmente approfondita dalla giurisprudenza attiene al grado di incidenza sul rapporto affettivo che la macrolesione deve aver provocato.

Occorre chiedersi infatti quanto profonda debba essere l'alterazione dei rapporti tra i congiunti e il soggetto macroleso.

Da un lato, si potrebbe sostenere che i congiunti debbano provare di aver subìto un danno analogo a quello da perdita totale del rapporto parentale a seguito della morte del familiare.

Secondo questa interpretazione, per avere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, i congiunti dovrebbero allora allegare di aver subìto un profondo sconvolgimento della propria vita.

Questo è il caso di chi, ad esempio, abbandoni il proprio lavoro per doversi dedicare esclusivamente alla cura e alla assistenza del soggetto macroleso. Sul punto si veda la sentenza della Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2011 n. 7844 che, trattando dell'onere della prova dei congiunti, ha affermato che gli stessi debbano allegare «una alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse» e lo «sconvolgimento esistenziale riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse».

Diversamente, si potrebbe sostenere che sia sufficiente allegare una alterazione meno grave, consistente in un peggioramento dei rapporti familiari.

Sul punto, sembra aprire uno spiraglio la recentissima sentenza della Suprema Corte n. 11212 del 24 aprile 2019.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d'Appello di Milano aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale sostenendo che «l'innegabile sconvolgimento della vita di coppia provocato dal sinistro di cui fu vittima M.I. non assurge a una gravità tale da integrare quella lesione del rapporto parentale contemplata nelle tabelle dell'Osservatorio quale pregiudizio suscettibile di ristoro. Quest'ultimo pregiudizio, infatti, riguarda le situazioni in cui un componente del nucleo familiare si trovi in condizioni di salute così gravemente compromesse da ledere in modo estremamente pesante il rapporto parentale, e deriva dall'esigenza di offrire tutela ai congiunti del macroleso». In sostanza, la Corte d'Appello non aveva riconosciuto il risarcimento del danno ritenendo che lo sconvolgimento della vita della coppia non fosse sufficientemente grave giacché il soggetto che aveva subìto la lesione continuava a poter compiere alcune attività ordinarie quali lavorare, guidare l'auto e avere rapporto sessuali (la coppia aveva infatti avuto un figlio dopo l'incidente).

Al contrario, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello ritenendo che la stessa non avesse indagato a sufficienza il pregiudizio patito dalla vittima secondaria e reputando pertanto che tale indagine dovesse essere compiuta anche nel caso in cui lo sconvolgimento della vita non sia stato così grave da azzerare il rapporto parentale.

Si segnala quindi una possibile apertura della Suprema Corte, la quale non esclude ai priori che anche alterazioni meno gravi del rapporto parentale possano essere risarcite, invitando così il giudice di merito a valutare sempre lo specifico caso concreto.

Onere della prova del danno patito dal prossimo congiunto

Oltre a quanto già esposto, si ritiene utile chiarire qual è l'orientamento della Suprema Corte in merito all'onere della prova in capo ai congiunti del soggetto macroleso.

Sul punto, l'indirizzo della Cassazione appare consolidato nel ritenere che il danno non patrimoniale patito dai congiunti possa essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva (così la recentissima Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n.28989, ma si veda anche Cass. civ., 31 gennaio 2019 n. 2788 e Cass. civ., 24 aprile 2019 n. 11212; Cass. civ., sez. III, 11 luglio 2017, n.17058; Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2011n. 7844).

Ciò non significa tuttavia che tale danno debba considerarsi in re ipsa.

I congiunti del soggetto macroleso dovranno quindi pur sempre provare, in primo luogo, la consistenza della macrolesione e, poi, il rapporto familiare.

Una volta provati tali aspetti, ai congiunti basterà allora allegare che la macrolesione del proprio familiare abbia inciso sulla vita e sulle relazioni familiari provocando uno sconvolgimento delle abitudini di vita pregresse e quindi la sofferenza dei congiunti.

Ciò sarà dunque sufficiente per presumere la sussistenza del danno.

Spetterà invece alla controparte offrire elementi di segno contrario tali da far superare la predetta presunzione semplice.

La liquidazione del danno

Da ultimo, occorre soffermarsi su quali siano i criteri di liquidazione di tale voce di danno.

Nel 2004, a seguito delle sentenze c.d. “gemelle” della Cassazione nn. 8827-8828 del 31 maggio 2003, alle quali si deve la denominazione “danno da perdita del rapporto parentale”, l'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha elaborato le tabelle per il risarcimento del danno da perdita/lesione del rapporto parentale, applicabili dunque anche ai congiunti del soggetto macroleso.

Diversamente, altre Corti territoriali ritenevano invece che tale danno dovesse essere calcolato in funzione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico al soggetto macroleso, proponendo così un calcolo percentuale o frazionistico.

Su tale criterio, si è pronunciata ancora recentemente la Suprema Corte con l'ordinanza n. 25367/2018 del 12 ottobre affermando che tale danno, «pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo che tenga debito conto di tutte le circostanze del caso concreto", e ritenendo pertanto che sia “errata la liquidazione di tale pregiudizio in misura pari ad una frazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, perché tale criterio non rende evidente e controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2012, n. 2228, Rv. 621460-01)».

Si segnala peraltro che, con altra pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che, per la liquidazione del danno non patrimoniale ai congiunti, non si possa fare ricorso al criterio dell'equità pura giacché la stessa non è fondata su criteri obiettivi, unici a permettere la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice nell'apprezzare ciascun profilo di nocumento del caso concreto.

La Cassazione ha perciò suggerito l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, idoneo a garantire l'uniformità di trattamento di situazioni analoghe (Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2017, n.12470).

A fronte di ciò, si può concludere che, ad oggi, la giurisprudenza ritiene che il danno non patrimoniale ai congiunti debba essere liquidato con criterio equitativo e che, ai fini di procedere al calcolo, si debba fare riferimento alle Tabelle elaborate per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tra cui quelle adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano costituiscono criteri che garantiscono la parità di trattamento.

Conclusioni

Fino ad ora, la Suprema Corte non ha avuto modo di pronunciarsi molto frequentemente sul tema oggetto del presente contributo, tranne per quanto riguarda l'onere della prova, a proposito del quale, si è già esposto, l'orientamento è concorde nel ritenere che si possa fare ricorso alla prova presuntiva.

Per quanto riguarda invece la soglia di gravità delle lesioni e il grado di alterazione del rapporto parentale, questi temi sono ancora stati poco affrontati dalla Suprema Corte e ciò è probabilmente dovuto al fatto che, salvo casi particolari, questa tipologia di danno è stata sinora richiesta soltanto in presenza di macrolesioni seriamente invalidanti.

Tuttavia, come evidenziato, nelle pronunce più recenti, si registra un'apertura da parte della Cassazione a non escludere a priori che tale tipologia di danno possa essere riconosciuta anche in casi in cui la persona sia ferita in modo non lieve e il grado di alterazione del rapporto parentale non abbia per forza subìto un impatto così devastante come nei casi di morte del proprio congiunto. Pertanto, il giudice di merito deve sempre valutare il caso specifico ed esaminare sia la serietà della lesione sia la sofferenza morale che la stessa può aver causato per i congiunti del soggetto leso in termini di alterazione del rapporto parentale.

Tali ultime pronunce relative al risarcimento del danno non patrimoniale dei congiunti del macroleso si collocano ora in un più ampio contesto giurisprudenziale che, specialmente con la sentenza della Cassazione civ., III sez., n. 901 e l'ordinanza n. 7523 del 2018, valorizza nuovamente l'autonomia risarcitoria del danno morale, affermando che la sofferenza interiore conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto debba sempre formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria.

Ebbene, questo nuovo orientamento della Cassazione, che valorizza autonomamente il danno morale, induce a pensare che, in futuro, saranno avanzate più richieste risarcitorie del danno non patrimoniale da parte dei prossimi congiunti di soggetti macrolesi (e non) e che, pertanto, la Cassazione avrà modo di pronunciarsi, anche in questo specifico settore, sulla valutazione della sofferenza morale.

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