Nomina dell’organo di controllo delle s.r.l.: i chiarimenti di Unioncamere

La Redazione
09 Dicembre 2019

Unioncamere, con una Circolare destinata a tutte le Camere di commercio, fornisce alcuni chiarimenti sull'adempimento dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo delle società a responsabilità limitata...

Il prossimo 16 dicembre scade il termine per la nomina dell'organo di controllo delle società a responsabilità limitata che hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei limiti previsti dall'art. 2477, comma 2, c.c., come modificato dall'art. 379 del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Unioncamere, con una Circolare destinata a tutte le Camere di commercio, fornisce alcuni chiarimenti sull'adempimento dell'obbligo.

La norma in questione dispone, al quinto comma, che se l'assemblea non provvede alla nomina, vi provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Unioncamere e Infocamere hanno, quindi, compiuto una ricognizione per individuare tutte le società soggette all'obbligo di nomina: secondo le stime si tratta di 154mila s.r.l.; sono state escluse le società sottoposte alle procedure concorsuali, con l'eccezione delle società in concordato preventivo e di quelle per le quali sono in corso gli accordi di ristrutturazione del debito e sono stati utilizzate le informazioni relative all'attivo dello stato patrimoniale e quello delle vendite partendo dai dati di bilancio.

Nella Circolare si evidenzia che si è convenuto di non procedere immediatamente con le segnalazioni da parte del conservatore del registro delle imprese agli uffici del Tribunale, ma di inviare preventivamente alle società, obbligate alla nomina del collegio sindacale o del revisore, una comunicazione per sensibilizzarle sulla necessità di adeguarsi alla nuova disciplina contenuta nell'art. 2477 c.c.

E se i Commercialisti hanno chiesto una proroga per la nomina dell'organo di controllo, Unioncamere individua, come termine per l'adempimento, quello previsto dall'art. 2477, comma 5, ovvero trenta giorni dall'approvazione del bilancio in cui vengono superati i limiti sopra indicati, quella che sembrerebbe un'apertura ad un possibile differimento.

(fonte: IlSocietario)

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