Obbligo di bilancio consolidato per i gruppi neocostituiti di minori dimensioni: il Caso Assonime

La Redazione
09 Dicembre 2019

Assonime, con il Caso n. 7/2019 pubblicato il 12 novembre, si occupa dei “Gruppi neocostituiti di minori dimensioni e obbligo di redazione del bilancio consolidato”.

Assonime, con il Caso n. 7/2019 pubblicato il 12 novembre, si occupa dei “Gruppi neocostituiti di minori dimensioni e obbligo di redazione del bilancio consolidato”.

L'obbligo di redigere il bilancio consolidato, che sussiste per le società di capitali che controllano un'impresa, non sussiste quando l'impresa controllante, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) 20 milioni di euro di totale dell'attivo di stato patrimoniale;

b) 40 milioni di euro di totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Assonime analizza l'obbligo citato in relazione ai gruppi neocostituiti: in tal caso, infatti, la redazione del bilancio consolidato si intende necessaria se, in base ai dati del primo bilancio chiuso dopo l'acquisizione, vengono superati due dei limiti sopra indicati.

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