Sull'obbligo di vigilanza del regolare versamento dei contributi
09 Dicembre 2019
Il caso
Il lavoratore adiva con ricorso il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, sostenendo di avere lavorato alle dipendenze di usa società operante nel settore delle forniture di Gas. Per tale motivo risultava iscritto al Fondo integrativo speciale per i dipendenti GAS. Poiché la società originaria datrice di lavoro, era stata acquisita da altra società, egli era passato alle dipendenze di quest'ultima, cessando dopo qualche anno la propria carriera lavorativa.
Dopo avere presentato con esito positivo domanda per pensione di vecchiaia (VORT), il ricorrente espone di essersi avveduto del proprio diritto a ottenere la pensione quale iscritto al Fondo speciale Gas e, inoltrata domanda all'INPS non aveva potuto ottenere il riconoscimento poiché il datore di lavoro aveva, a suo dire, omesso il versamento dei contributi pari a 2 mesi di attività prestata, utili al raggiungimento del requisito minimo richiesto.
Per tale ragione il ricorrente adiva in giudizio il suo ultimo datore di lavoro (che aveva acquisito l'originaria società datrice di lavoro) e l'INPS chiedendo al Giudice adito di accertare e dichiarare che l'INPS era responsabile della mancata vigilanza ex l. n. 1084 del 1971. Da ciò sarebbe disceso, sempre secondo la ricostruzione del ricorrente, l'obbligo dell'INPS di riconoscere “figurativamente” la contribuzione mancante e, in subordine, l'obbligo del datore di lavoro a risarcirlo dei danni conseguenti al mancato riconoscimento della precedente richiesta.
Si costituiva l'INPS, eccependo la inammissibilità del ricorso per non avere il ricorrente mai presentato domanda di pensione per il Fondo integrativo, ma esclusivamente per la pensione di vecchiaia e chiedendo il rigetto delle domande tutte perché infondate.
Si costituiva il datore di lavoro citato, eccependo la sua totale estraneità ai fatti di causa. La questione
La questione esaminata dalla Corte di appello di Caltanissetta è la seguente:
In ultimo e in caso di risposta positiva ai precedenti quesiti, può il datore di lavoro essere responsabile nei confronti dell'INPS a titolo di rivalsa e, verso il lavoratore a titolo risarcitorio. La soluzione giuridica
Il Tribunale di Catania ha ritenuto infondate le domande del ricorrente e ha respinto il ricorso, con condanna al pagamento delle spese di lite.
La Corte ha infatti ritenuto che “L'obbligo degli enti previdenziali di provvedere al recupero dei contributi omessi è di natura pubblicistica e il lavoratore, in difetto di un diritto soggettivo al riguardo, così come non ha azione nei confronti di detti enti per costringerli all'azione di recupero, neanche può far valere un diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato recupero, in coerenza, del resto, con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale e con la tutelabilità dell'interesse del lavoratore al versamento dei contributi mediante l'azione che lo stesso - a diretta conoscenza dei dati di fatto rilevanti - può promuovere nei confronti del datore di lavoro, affinché adempia l'obbligo, derivante dal rapporto contrattuale in essere tra le parti, di versare i contributi previdenziali”.
Inoltre e con riferimento alla domanda risarcitoria formulata dal ricorrente: “Del tutto generica è, inoltre, la domanda risarcitoria formulata, non avendo il ricorrente allegato il danno ingiusto patito né specificato la condotta antigiuridica tenuta dalla società, peraltro. solo successivamente al periodo in cui risulta omesso il versamento contributivo". Osservazioni
Si tratta di una decisione che si fonda sulla giurisprudenza costante della Suprema Corte (ex multis, Cass. 26 maggio 2000, n. 6911) e che riafferma un principio di diritto.
Il Tribunale di Catania ribadisce che l'obbligo di versare i contributi previdenziali ha natura pubblicistica dalla quale discende la carenza di legittimazione ad agire in capo al lavoratore nei confronti dell'Istituto di previdenza. Il Lavoratore, nel rispetto della autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto previdenziale, per tutelarsi ha riconosciuta azione diretta nei confronti del datore di lavoro per il versamento dei contributi. In mancanza, ritiene il Tribunale di Catania, egli non può agire in alcun modo nei confronti dell'INPS, neanche al fine di stimolare l'azione per il recupero.
Tra le righe della sentenza, si fornisce una possibile soluzione.
Al lavoratore rimane la possibilità del versamento volontario dei contributi. Ciò però solamente qualora non sia già intervenuto il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, l. 8 agosto 1995, n. 335 o, in ultimo, come previsto dal comma 10, nel caso in cui si discuta di contributi già prescritti ma non versati in epoca antecedente l'entrata in vigore della suddetta legge. |