Procedimento di nomina dell'amministratore giudiziario: la buona fede del condomino esclude la condanna alle spese per lite temeraria

Redazione scientifica
10 Dicembre 2019

È ammissibile il ricorso per cassazione del decreto di nomina dell'amministratore giudiziario, qualora si censuri la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, poiché in tale evenienza vengono in rilievo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata la decisione.

Il ricorrente, allegando di essere titolare della maggioranza dei millesimi di proprietà e che nelle ultime assemblee non era stato possibile pervenire alla nomina di un amministratore per mancanza del numero legale, aveva chiesto giudice adito di provvedere alla nomina di amministratore giudiziario. Nel frattempo, il Tribunale, dopo aver chiesto a questi di provvedere alla convocazione in giudizio degli altri partecipanti al condominio, nominava un amministratore giudiziario che convocava l'assemblea e poneva all'ordine del giorno la nomina di un amministratore scelto dai condomini. Tuttavia, non giungendo ad una decisione, l'amministratore giudiziario chiedeva di essere sollevato dall'incarico. Successivamente, però, si costituivano in giudizio gli altri partecipanti al condominio e il Tribunale condannava il ricorrente a rifondere alle parti le spese del grado di giudizio, nonché al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c. In fase di reclamo, anche la Corte d'Appello condannava il ricorrente alle spese del secondo grado. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricordo in Cassazione eccependo che la Corte territoriale, ai fini del risarcimento ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., non avrebbe valorizzato la sua buona fede, emergente innanzitutto dal fatto che era stato lui stesso ad introdurre il giudizio.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare la circostanza che era stato lo stesso odierno ricorrente ad attivarsi per depositare in Tribunale un'istanza finalizzata ad ottenere la nomina di un amministratore del condominio, con ciò dimostrando sia di non essere inerte rispetto alle sorti dell'ente di gestione, sia di non avere interesse al mantenimento della situazione di stallo venutasi a creare in seno all'assemblea dei partecipanti al condominio. Da quanto precede discende che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, i fatti salienti della vicenda costituivano indici rilevatori della sua buona fede e non potevano indurre la Corte di merito a ritenere sussistente, in ultima analisi, la malafede. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, pronuncia è stata cassata con rinvio con il seguente principio di diritto: “Pur essendo inammissibile, in linea di principio, il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso provvedimenti emanati in materia di volontaria giurisdizione, stante l'assenza del contenuto decisorio in capo a questi ultimi, deve, invece, essere ritenuta l'ammissibilità del predetto gravame allorquando la pronuncia impugnata, ancorché vertente in materia di volontaria giurisdizione, contenga una statuizione di condanna alle spese delle fasi del giudizio di merito ovvero la condanna sanzionatoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ultimo comma. In tali ipotesi, deve essere ammessa anche la proposizione di censure non strettamente inerenti le statuizioni di condanna, bensì il procedimento logico-argomentativo e la successione logica e causale che ha condotto il giudice del merito a dette statuizioni, poiché, in caso contrario, la doglianza finirebbe per non poter riguardare i presupposti stessi - sia in termini logici che in termini giuridici - delle statuizioni di condanna di cui si discute”.

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