Organo di controllo entro il 16 dicembre: i chiarimenti dei consulenti del lavoro

La Redazione
10 Dicembre 2019

Anche i consulenti del lavoro intervengono nel dibattito relativo alla nomina obbligatoria degli organi di controllo nella s.r.l.: con il parere n. 3, pubblicato il 9 dicembre dalla Fondazione Studi, forniscono alcuni chiarimenti in merito alle condizioni e ai limiti di nomina.

Anche i consulenti del lavoro intervengono nel dibattito relativo alla nomina obbligatoria degli organi di controllo nella s.r.l.: con il parere n. 3, pubblicato il 9 dicembre dalla Fondazione Studi, forniscono alcuni chiarimenti in merito a modalità, condizioni e limiti di nomina.

Ai sensi dell'art. 379, comma 3, d.lgs. n. 14/2019, le società a responsabilità limitata che superino i limiti di legge individuati dall'art. 2477 c.c., sono tenute a nominare gli organi di controllo, ovvero il revisore, ed eventualmente adeguare l'atto costitutivo e lo statuto rispetto alla nuova previsione normativa entro il prossimo 16 dicembre.

In vista di questa dead-line i soci dovranno, pertanto, procedere alla suddetta nomina su proposta - non vincolante - dell'organo amministrativo: i Consulenti del lavoro evidenziano, in proposito, che l'assemblea dei soci potrà anche conferire l'incarico a professionisti diversi rispetto a quelli proposti (Comitato Notarile Regione Campania, Massima n. 19).

Il controllo obbligatorio può essere attuato mediante l'implementazione di una delle seguenti alternative:

a) nomina del sindaco unico ovvero del collegio sindacale incaricato del controllo della gestione e la revisione contabile: in questo caso, tutti i componenti dovranno essere revisori legali;

b) nomina del sindaco unico ovvero del collegio sindacale con incarico di controllo di gestione, con contestuale nomina di un revisore che abbia il compito della revisione contabile;

c) nomina del solo revisore, anche con il compito del controllo contabile.

(Ulteriori aprofondimenti nello Speciale riforma, in questo portale)

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