Riscaldamento centralizzato: illegittima la suddivisione delle spese sulla base dei valori millesimali delle singole unità immobiliari
11 Dicembre 2019
L'assemblea aveva deciso di ripartire le spese di riscaldamento dell'impianto centralizzato, inerenti all'importo del gas metano, al 50% in base al consumo conteggiato e per il restante 50% in base alla tabella millesimale. Per tali motivi, il condomino aveva impugnato la delibera. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito avevano rigettato la domanda. In particolare, secondo la Corte d'Appello, doveva applicarsi la "norma regionale" di riferimento richiamata dal Condominio; inoltre, l'assunto del ricorrente (circa l'illegittimità del riparto del 50% delle spese di riscaldamento secondo i millesimi) non poteva trovare riscontro nel disposto di cui alla norma di riferimento, la quale non imponeva all'assemblea tali pretesi obblighi, ma espressamente rimetteva ad essa di stabilire, secondo percentuali concordate, quale quota delle spese fosse da suddividere in relazione agli effettivi prelievi e quale da suddividere in relazione ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, unicamente imponendo il limite massimo del 50% per la quota da suddividere in base alle tabelle millesimali di proprietà, limite rispettato con la delibera impugnata. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, nel caso in esame, risultava accertato che il Condominio aveva adottato nel 2011 un sistema di contabilizzazione autonomo del calore, mentre la deliberazione assembleare del 2012 aveva ripartito le spese di riscaldamento per il metano al 50% in base al consumo registrato e per il restante 50% in base alla tabella millesimale, prescindendo, perciò, dalla contabilizzazione dei consumi effettivi di ciascuna unità immobiliare. Premesso ciò, diversamente dal ragionamento esposto dai giudici di merito, la S.C. ha evidenziato che le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né possono a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio. |