Individuazione del luogo di conclusione del contratto e determinazione del foro facoltativo per le persone giuridiche

11 Dicembre 2019

Viene proposto regolamento di competenza ai fini della determinazione del foro facoltativo delle persone giuridiche cioè quello in cui è sorta l'obbligazione ex art. 20 c.p.c.
Massima

Ai fini della individuazione del luogo di conclusione del contratto, ovvero della determinazione del foro facoltativo delle persone giuridiche cioè quello in cui è sorta l'obbligazione ex art. 20 c.p.c., nell'ipotesi di contratto scritto tale luogo coincide con quello ove, davanti al notaio, il contratto è stato sottoscritto dai legali rappresentanti delle due società, non rilevando a tal fine il precedente scambio di e-mail tra i professionisti che si inserisce all'interno del procedimento di formazione del consenso.

Il caso

La società ricorrente proponeva ricorso per regolamento necessario di competenza nei confronti della resistente. Assumeva di aver concluso con la controricorrente un contrato di appalto che si sarebbe perfezionato tramite scambio di e-mail tra i professionisti che assistevano le parti e, precisamente, allorché il messaggio di accettazione era arrivato al pc di uno degli avvocati della ricorrente nel suo studio sito in Bolzano.

La controricorrente si costituiva eccependo l'incompetenza del tribunale di Bolzano per essere territorialmente competente il tribunale di Brescia, non solo perché Brescia era il luogo di conclusione del contratto, stipulato al momento della sottoscrizione dell'atto notarile, ma anche perché era il luogo ove la società convenuta aveva sede e ove doveva essere eseguita la prestazione concordata.

Il tribunale di Bolzano dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del tribunale di Brescia; contro detta sentenza la ricorrente interponeva l'odierno regolamento di competenza.

La questione

Viene proposto regolamento di competenza ai fini della determinazione del foro facoltativo delle persone giuridiche cioè quello in cui è sorta l'obbligazione ex art. 20 c.p.c.

Le soluzioni giuridiche

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza perché è stato correttamente individuato il giudice competente territorialmente a decidere la controversia, ossia il Tribunale di Brescia.

Brescia, infatti, appare competente in applicazione del criterio generale posto dall'art. 19 in relazione al foro generale delle persone giuridiche, in quanto in Brescia ha sede la società convenuta.

Peraltro Brescia appare competente anche in relazione al foro facoltativo delle persone giuridiche ex art. 20 c.p.c., atteso che trattasi del luogo in cui è stato stipulato, per di più per atto notarile, il contratto dai legali rappresentanti delle due società; mentre il precedente scambio di e-mail intercorse tra i professionisti degrada a un mero scambio interlocutorio nell'ambito del procedimento di formazione del consenso in funzione del contratto definitivo. Del resto, sottolinea la Corte, a tale risultato si perviene anche se il testo formatosi per ultimo in sede di scambio e-mail fosse stato identico a quello poi sottoscritto davanti al notaio, perché le parti hanno scelto una forma precisa, quella dell'atto notarile, che non può essere sostituita in alcun modo dallo scambio informale di e-mail.

Brescia, inoltre, coincide anche con il foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione perché in Brescia la società ricorrente avrebbe dovuto adempiere alla sua obbligazione di pagamento.

Secondo quanto prevede l'art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione si prevedono due fori facoltativi e alternativi; quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione e quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita. È un criterio di attribuzione della competenza collegato, appunto, al luogo in cui è sorto il rapporto obbligatorio o in cui esso deve essere eseguito e, pertanto, ad un parametro oggettivo. La facoltatività dei due fori è evidente; la rubrica dell'articolo parla, infatti, testualmente, di “foro facoltativo”; il testo fa riferimento al giudice “anche competente”.

Tali fori concorrono fra di loro e con il foro generale ex artt. 18 e 19 (Cass. civ., 4 dicembre 1992, n. 12920); nonché, secondo parte della dottrina, con gli altri fori speciali di cui agli artt. 22 e ss. c.p.c., con la conseguenza che il convenuto in una causa di responsabilità contrattuale o aquiliana, qualora intenda eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito, ha, secondo la giurisprudenza, l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (Cass. civ., 10 settembre 2007, n. 19012; Cass. civ., 29 marzo 2005, n. 6626). In realtà, a parere della dominante giurisprudenza, la norma non potrebbe concorrere con il foro previsto dall'art. 23 c.p.c. atteso il carattere esclusivo di quest'ultimo che lo porta a prevalere sul foro generale e lo rende insuscettibile di deroga a favore dei fori alternativi rimessi alla scelta dell'attore (Cass. civ., Sez. Un., 18 settembre 2006, n. 20076). Si è anche affermato che in tema di eccezione di incompetenza per territorio, il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un foro esclusivo qual è quello stabilito dall'art. 22 c.p.c. per le cause ereditarie (Cass. civ., 27 gennaio 2003, n. 1213).

La norma, ponendo un principio di carattere generale, è derogata dalle previsioni dei fori speciali per certi tipi di obbligazione; ad es. rapporti di lavoro (Cass. civ., 9 febbraio 2009, n. 3117), rapporto di locazione, comodato e affitto di azienda; il foro del consumatore (Cass. civ., Sez. Un., 1° ottobre 2003, n. 14669); per le amministrazioni dello stato il foro cd. erariale.

Secondo parte della dottrina la norma costituirebbe una sorta di bilanciamento con il generale favor per il convenuto, che ispira le norme sui fori generali; sicché si introdurrebbe, nel caso di specie, una previsione di favore per l'attore che potrebbe scegliere tra i due fori da essa individuati.

In ogni caso ai fini dell'applicabilità della norma non è necessario il concorso di entrambi i criteri ivi previsti, ossia del forum contractus e del forum destinatae solutionis, essendo sufficiente la ricorrenza di uno solo di essi, in base al quale possa facoltativamente radicarsi la competenza del giudice adito (Cass. civ., 5 giugno 1984, n. 3404).

Osservazioni

Il riferimento posto dall'art. 20 c.p.c., come primo foro alternativo, al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, fa sì che sia necessario preliminarmente stabilire dove si può ritenere sorta l'obbligazione. La regola generale è, come noto, quella posta dall'art. 1326 c.c. a norma del quale «il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte». La regola va integrata con la previsione successiva dell'art. 1335 c.c. a norma del quale l'accettazione si ha per conosciuta nel momento in cui arriva all'indirizzo del destinatario, «se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia». È principio pacifico in dottrina che proposta contrattuale e relativa accettazione siano atti – manifestazioni di volontà – recettizi, ossia efficaci soltanto se ed in quanto portati a conoscenza dell'altra parte, come del resto chiarito dalla ricordata disposizione dell'art. 1335 c.c. Si è così precisato che la recettizietà della proposta contrattuale è collegata alla funzione partecipativa dell'atto mentre la recettizietà dell'accettazione è collegata all'esigenza di tutelare il destinatario. Ovviamente vi sono regole ad hoc rispetto ai singoli contratti, per le quali basti rinviare alle trattazioni istituzionali sul punto, ricordando ad esempio come nel contratto con obbligazioni a carico del solo proponente la proposta sia irrevocabile non appena giunge a conoscenza dell'oblato, sicché il contratto si forma se l'oblato non rifiuta la proposta entro il termine reso necessario dalla natura dell'affare o dagli usi. E, ancora, nell'ipotesi prevista dall'art. 1327 c.c., ossia dei contratti formati mediante esecuzione, il contratto si intende formato nel luogo e nel momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione. Vi sono, poi, i contratti reali, ossia quei contratti per la cui concreta formazione è necessaria la consegna della cosa, come il deposito, il comodato, il mutuo, il pegno, ecc.; in essi non basta il solo schema consensuale già ricordato ma è necessario, perché il contratto sia concluso, che vi sia l'ulteriore atto consistente nella consegna del bene. E, ancora, i contratti cd. aperti, in cui vi è la possibilità che ulteriori soggetti aderiscano al contratto, oltre alle parti originarie; rispetto ad essi il problema è stabilire il momento e il luogo della formazione del contratto rispetto agli ulteriori contraenti; a ciò ovvia l'art. 1332 c.c. che pone tre diverse alternative.

Per le obbligazioni derivanti da fatto illecito bisogna aver riguardo al cd. locus commissi delicti ossia il luogo in cui si è verificato l'evento dannoso e, in particolare, qualora l'evento dannoso si sia manifestato in luoghi diversi bisogna aver riguardo al luogo in cui il danno si è manifestato per la prima volta.

Con riferimento alla questione specifica affrontata dalla Corte nella sentenza in commento, il principio risulta condivisibile, atteso che la forma notarile dell'atto “assorbe” qualsiasi altro profilo in tema di scambio e di perfezionamento del consenso, sicché il luogo in cui l'obbligazione è sorta non può non ritenersi coincidente con il luogo in cui il contratto è stato sottoscritto dinanzi al pubblico ufficiale. Anche nella ricerca della concorde volontà delle parti risulta evidente che le stesse abbiano ritenuto necessario perfezionare il contratto tramite la stipulazione di un atto notarile, atto notarile che, anche rispetto ai profili determinativi della competenza, risulta prevalente rispetto alla precedente fase di formazione del contratto stesso che si è poi tradotta nella disciplina sottoscritta dalle parti innanzi al notaio. L'indagine sulla formazione della volontà delle parti e sul “luogo” in cui l'incontro delle volontà è avvenuto ha quindi rilievo solo nelle ipotesi in cui il contratto non viene perfezionato con forma scritta o addirittura innanzi al notaio atteso che in tali casi l'incontro delle volontà è senz'altro avvenuto nel luogo di conclusione dello stesso. Senza dimenticare che, nel caso di specie, il tribunale di Brescia risultava comunque competente perché sede della società convenuta ex art. 19 c.p.c. e perché coincidente con il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.

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