Necessaria l’integrazione del contraddittorio ai soci in caso di revocatoria verso società estinta

11 Dicembre 2019

In tema di azione revocatoria, il creditore che agisca in giudizio evocando, quali litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 102 c.p.c., la società debitrice alienante e quella acquirente del bene oggetto del contratto di cui si domanda l'inefficacia, ha diritto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci successori della società estinta.
Massima

In tema di azione revocatoria, il creditore che agisca in giudizio evocando, quali litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 102 c.p.c., la società debitrice alienante e quella acquirente del bene oggetto del contratto di cui si domanda l'inefficacia, ha diritto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci successori della società estinta.

Il giudice, laddove verifichi l'estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci ai quali si sono trasmessi, in successione, i rapporti giuridici della società.

Il caso

Con la sentenza n. 13593 del 2019 la terza sezione della Suprema Corte di Cassazione affronta sotto un peculiare profilo il tema della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

Conviene ripercorrere brevemente i passaggi processuali. La Banca Alpha propose innanzi al Tribunale un'azione revocatoria nei confronti delle società Beta s.r.l. e Gamma s.n.c., aventi una compagine sociale coincidente. La società Gamma era la debitrice della banca. In particolare, con la revocatoria, si domandava la dichiarazione di inefficacia di due contratti di compravendita, stipulati nel 2006, con i quali la società di persone aveva trasferito alla società di capitali un immobile di valore. Circa sei mesi dopo la conclusione del contratto, la società Gamma si estinse.

La Banca decise, dunque, di agire con l'azione revocatoria, notificando l'atto di citazione presso la sede legale della società estinta: la società ebbe comunque esito positivo. La società Gamma si costituì nella persona dell'ex amministratore, conferendo mandato a un professionista che nulla dedusse in ordine all'estinzione della propria assistita. L'estinzione venne dichiarata solamente negli atti conclusivi, sicché il giudice decise di applicare i criteri nel frattempo affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in un gruppo di arresti dedicati agli effetti sostanziali e processuali della cancellazione della società dal registro delle imprese (Cass., S.U., n. 6070, 6071, 6072 del 2013). La causa venne rimessa in decisione e la domanda respinta, dopo che era stata rigettata l'istanza della banca di integrare il contraddittorio nei riguardi di tutti i soci della società estinta.

La sentenza di primo grado venne impugnata: il giudice di seconde cure confermò la decisione del Tribunale, modificando il dispositivo e affermando l'improcedibilità della domanda, che si sarebbe dovuta fare valere ab initio nei riguardi dei soci della società estinta. In particolare, la Corte d'Appello affermò che il contenuto dell'art. 2312 c.c. non aveva subito modificazioni, a differenza di quanto era accaduto per l'art. 2495 c.c.

I motivi del ricorso in Cassazione sono due. In primo luogo la Corte territoriale avrebbe violato il principio generale secondo cui il giudice sarebbe tenuto a verificare la regolarità del contraddittorio e, in caso di violazione del litisconsorzio necessario, a sollevare la questione in ogni stato e grado del procedimento e anche d'ufficio. In particolare, in applicazione dell'art. 2901 c.c., si sarebbe richiesta la presenza in giudizio di tutte le parti coinvolte nell'atto revocando e, in caso di estinzione della società, in forza del fenomeno successorio, si sarebbe dovuto procedere all'integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti i soci.

In secondo luogo, la banca ricorrente deduceva la violazione e la falsa applicazione degli articoli già citati, l'art. 2312 c.c. e l'art. 2495 c.c.: si sosteneva che il socio di una società di persone era illimitatamente responsabile e sarebbe rimasto obbligato ab origine rispetto all'intero debito societario, rispondendo non già ex successione, ma in forza di un titolo proprio. Di conseguenza, l'estinzione della società non avrebbe prodotto l'effetto dell'inammissibilità delle domande giudiziarie intentate.

Infine, il terzo motivo insiste sulla circostanza che l'intero giudizio di primo grado si era svolto nella convinzione che la società Gamma potesse resistere: infatti, solamente nelle comparse conclusionali il difensore aveva dedotto il difetto di capacità processuale della sua assistita, ma essa aveva posto in essere una molteplicità di atti che avrebbero dovuti essere interpretati come ‘fatti dinamici' idonei a superare la presunzione di estinzione della società: basti pensare alla ricezione incontestata della notifica dell'atto di citazione (come già ricordato), ovvero al conferimento della procura al difensore. D'altra parte, lo stesso principio era già stato affermato dalla ricordata sentenza a Sezioni Unite n. 6070/2013. Le Sezioni Unite avevano, altresì affermato che la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 ss. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.

Le questioni giuridiche

La III Sezione della Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ritenuti assorbenti gli altri due, ricordando precedenti arresti che, dal 2013 in avanti, hanno costituto le basi logiche della recente decisione.

In particolare, sono richiamati una serie di dispositivi che disegnano orientamenti consolidati tendenti ad affermare, proprio in un'ipotesi di revocatoria, la necessità di integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutte le parti necessarie pretermesse (Cass., n. 11150/2003; Cass., n. 23068/2011). Viene, altresì, richiamata la pronuncia ai sensi della quale in caso di giudizio introdotto con azione revocatoria ex art. 2901 c.c., qualora la citazione introduttiva sia stata validamente notificata a uno soltanto dei litisconsorti necessari, in seguito della pronuncia del giudice d'appello che abbia rimesso le parti in primo grado ex art. 354 c.p.c., deve ritenersi che il contraddittorio sia stato ritualmente instaurato. In tal modo, si consente di evitare l'estinzione del giudizio, in forza della considerazione che la valida notificazione del primo atto introduttivo è idonea a interrompere la prescrizione nei riguardi di tutti i litisconsorti necessari e sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio medesimo (così, d'altra parte, aveva affermato Cass., n. 11005/2002).

Come terza considerazione, la S.C., richiamando due pronunce (Cass., n. 9523/2010 e Cass., n. 12295/2016), sottolinea come il dettato dell'art. 102 c.p.c. preveda effetti di ordine processuale e di ordine sostanziale. In altri termini, l'integrazione del contraddittorio avrebbe sanato l'atto introduttivo laddove viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio delle parti necessarie, ed avrebbe altresì interrotto la prescrizione e impedito le decadenze nei riguardi delle parti necessarie in origine pretermesse.

Nella sentenza in commento, inoltre, la Corte di Cassazione richiama un precedente arresto ancora in materia di revocatoria, la sentenza Cass., n. 21105/2016, che viene abbondantemente riprodotta dalla Corte, al fine di chiarire che in tema di revocatoria il creditore non perde il proprio interesse ad agire laddove la società debitrice alienante si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese. Il medesimo principio è stato, altresì, ribadito in una più recente pronuncia del 2018 (Cass., n. 32682/2018), secondo la quale la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate” ha errato il giudice di merito nel ritenere che la notifica alla società degli atti impugnati dai soci ne determinasse la loro nullità in relazione all'intervenuta estinzione del sodalizio, avendo tralasciato di considerare il meccanismo della successione dei soci nelle pretese debitorie risultanti a carico della società.

A sua volta, la pronuncia del 2016 richiamava il principio di diritto di Cass. Civ., n. 6070/2013 secondo il quale, proprio al fine di dotare di maggiore certezza i rapporti giuridici delle società estinte – tanto di persone quanto di capitali – si afferma che alla cancellazione della società non corrisponde il venire meno di qualunque rapporto giuridico, ma si determina un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci. Inoltre, la pronuncia della Corte Suprema ha ribadito che, anche in seguito alle modifiche legislative apportate all'art. 2495 c.c. e all'art. 10 l.fall. nella versione novellata, la medesima regola doveva ritenersi applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro. Essa doveva, altresì, ritenersi applicabile anche laddove tali società non fossero direttamente interessate dalla nuova versione dell'art. 2945 c.c., essendo per esse ancora applicabile l'art. 2312 c.c., così come integrato dall'art. 2324 c.c. Cass., n. 6070/2013, cit., aveva avuto modo di ricordare come la situazione delle società di persone si differenziasse da quella delle società di capitali solo perché l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di cancellazione ha il valore di una pubblicità meramente dichiarativa, superabile con la prova contraria. La Corte – ancora – aveva avuto modo di affermare che la prova contraria non poteva vertere esclusivamente sul dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società: un simile limite, infatti, ripeterebbe la disciplina precedente alla riforma delle società. La Corte aveva sostenuto nel 2013 – e poi ribadisce nel provvedimento in commento – che per superare tale presunzione di estinzione occorre la prova di un fatto dinamico. Occorre, cioè, che la società abbia continuato, nella realtà, ad operare e, dunque, a esistere, anche dopo la cancellazione dal registro.

Applicando i principi della precedente giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione, premesso che l'azione revocatoria implica il litisconsorzio necessario – ha sostenuto che la parte attrice – nel caso de quo la Banca – abbia solo apparentemente istaurato il contraddittorio nei riguardi della società estinta: l'atto è stato ricevuto presso la sede legale, senza apprezzabile rilievo da parte dell'ufficiale giudiziario circa la regolarità della ricezione e circa l'operatività della società. Inoltre – la Corte ricorda – era seguito anche il conferimento del mandato al difensore da parte dell'amministratore che si era qualificato come suo legale rappresentante.

La Corte di Cassazione ha osservato che tali circostanze integrano ‘fatti dinamici' avrebbero impedito al giudice di primo grado di indagare ab initio la regolarità del contraddittorio e di segnalare il difetto di soggettività di uno dei litisconsorti. Il giudice, venuto a conoscenza dell'estinzione dopo il momento di precisazione delle conclusioni, ha ritenuto di procedere alla rimessione della causa sul ruolo, ma senza che venisse dato attuazione all'integrazione con i successori illimitatamente responsabili ai quali si erano trasmessi i rapporti giuridici della società estinta.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione osserva che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente e acriticamente applicato il principio della Cass. Civ., Sez. Un., n. 6070/2013: la corte di legittimità osserva che la portata innovativa del principio affermato dalle Sezioni Unite richiede un puntuale apprezzamento in sede di applicazione pratica. In particolare, con la sentenza del 2019, la Cassazione sottolinea come il principio andava integrato con altre considerazioni di diritto in materia di litisconsorzio necessario nell'azione revocatoria, contenute, ad esempio, in Cass. Civ., SS.UU. n. 9523/2010. Il supremo consesso aveva, infatti, deciso che nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell'art. 102 c.p.c. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse. Una lettura consapevole e complessiva dei principi giurisprudenziali avrebbe dovuto portare a una corretta instaurazione del giudizio attraverso la fissazione di un termine per l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che siano succeduti personalmente alla società.

Osservazioni

La Corte di Cassazione si spinge a inquadrare le regole di salvezza del procedimento in caso di litisconsorzio necessario entro i principi di economia processuale e giusto processo, nonché sotto il principio della ragionevolezza. Richiamando gli arresti di Cass., SS.UU., n. 1238/2005 e Cass., n. 1743/2013, la Corte afferma che le regole generali che devono informare l'attività ermeneutica avrebbero imposto di contemperare il principio di Cass. SS.UU. n. 6070/2013 con l'esigenza di evitare che la sua applicazione – nel caso concreto caratterizzata dall'overruling – potesse dare luogo a una eterogenesi dei fini.

In particolare, la pronuncia a Sezioni Unite n. 1238/2005 ha rappresentato un momento di significativa presa di posizione della Cassazione verso la rimessione nei termini dell'impugnazione. La Corte, infatti, aveva deciso che in caso di decesso del destinatario dell'ordine di integrazione del contraddittorio, alla parte che - pur avendo tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico ai sensi dell'art. 331 c.p.c. con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - veda non conseguito il perfezionamento della notificazione nel termine fissato per detta integrazione, nei confronti del destinatario dell'atto, a causa, appunto, del decesso del medesimo - che essa non era tenuta a conoscere e di cui venga informata soltanto attraverso la relazione di notifica - deve esser assegnato un termine ulteriore (di carattere perentorio) per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta.

In conseguenza delle descritte considerazioni, la S.C. cassa la decisione della corte d'Appello, riscontrando la nullità del giudizio di primo grado per mancata corretta integrazione del contraddittorio. Il principio di diritto può essere così sintetizzato: in tema di azione revocatoria, il creditore che agisca in giudizio evocando, quali litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 102 c.p.c., la società debitrice alienante e quella acquirente del bene oggetto del contratto di cui si domanda l'inefficacia, ha diritto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci successori della società estinta. Ciò si può verificare – precisa la Corte – quando sia stato costituito regolarmente il contraddittorio nei riguardi di una delle due società ma l'altra si sia estinta con cancellazione dal registro delle imprese anche in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione. La Corte di legittimità continua affermando che il creditore può conseguire un titolo esecutivo anche pendente societate, anche dopo l'estinzione della società, dovendosi ritenere legittimati passivi alla corrispondente domanda i singoli soci che succedono alla società nei medesimi rapporti, in maniera tale da rispondere delle obbligazioni della società medesima a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso della sua attività, o nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, o illimitatamente.

In termini più recenti, e in riferimento al tema delle notificazioni, la Suprema Corte ha affermato che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, hanno affermato che il notificante, appreso dell'esito negativo della notifica, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Tale ultima sentenza ha consolidato l'excursus giurisprudenziale tendente a porre un preciso onere di attivazione al soggetto notificante, stabilendo il termine ragionevole per il completamento dell'iter notificatorio (Cass. Civ., SS.UU, n. 14594/2016).

Affermando un principio nomofilattico più generale, la Corte di Cassazione sostiene che il giudice, laddove verifichi l'estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci ai quali si sono trasmessi, in successione, i rapporti giuridici della società.

In tale ultimo indirizzo risiede la portata innovativa del dettato giurisprudenziale, che supera i precedenti arresti e si configura come una vera e propria regola procedurale, cui i giudici sono chiamati ad adattarsi.

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