L'accessorietà del rapporto di fideiussione al rapporto locatizio non fa venir meno la sua autonomia nell'ambito di giudizio di morosità del conduttore
12 Dicembre 2019
Il Tribunale, su ricorso della locatrice, ingiungeva a Tizio il pagamento dell'importo di circa sei mila euro, nella sua qualità di garante per fideiussione del contratto di locazione in essere tra la società e un terzo, rimasto moroso nel pagamento di alcuni canoni di locazione ed oneri condominiali. L'opposizione proposta dall'ingiunto fu dichiarata inammissibile per il tardivo deposito dell'atto di citazione introduttivo. Successivamente, in accoglimento del gravame interposto dal soccombente, la Corte d'appello, ritenuta, in rito, la tempestività dell'opposizione (e ciò per la ritenuta applicabilità alla controversia non del rito locatizio ma di quello ordinario), l'ha accolta nel merito, per l'effetto revocando il decreto ingiuntivo opposto. Avverso tale sentenza, la locatrice ha proposto ricorso per Cassazione per avere la Corte d'appello ritenuto applicabile alla proposta opposizione il rito ordinario anziché il rito locatizio. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, l'oggetto di questo processo non era un rapporto di locazione, bensì un rapporto fideiussorio nel quale non erano quindi coinvolte le parti del contratto di locazione bensì il locatore ed il terzo fideiussore. A questi ultimi, come non può applicarsi la disciplina sostanziale della locazione, così non può applicarsi la relativa disciplina processuale. Per meglio dire, l'accessorietà che caratterizza il rapporto fideiussorio rispetto a quello principale opera interamente sul piano funzionale degli obblighi assunti dal fideiussore, ma non certo su quello morfologico e strutturale rispetto al quale resta netta e indiscutibile la distinzione e autonomia dei due rapporti. Di questi, solo uno, quello tra il locatore (creditore) e conduttore (debitore principale), è connotato, in relazione agli interessi coinvolti e alle peculiari esigenze di tutela, da quella specialità che si riflette sia nella disciplina sostanziale che in quella processuale; l'altro, invece, riguarda un soggetto estraneo a tali esigenze e persegue lo scopo di garanzia del credito che ne definisce e giustifica bensì l'accessorietà ma non ne comporta anche l'attrazione nella medesima disciplina speciale del rapporto obbligatorio principale. Per i motivi esposti, il ricorso è stato rigettato. |