Il secondo e il terzo comma dell'art. 2477 c.c. prevedono attualmente che:
i) la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità;
ii) l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Nel caso di nomina da parte dell'assemblea della s.r.l. del collegio sindacale o del sindaco unico si applicano le disposizioni del collegio sindacale previste per le s.p.a.
L'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti (disciplinata dal D.Lgs. n. 39/2010 e dai principi di revisione ISA Italia) al collegio sindacale o al sindaco unico (se non affidata ad una società di revisione o ad un revisore persona fisica, c.d. “revisore unico”) può essere tuttavia validamente effettuato solo se:
- sussiste esplicita previsione statutaria che attribuisca la revisione legale dei conti al collegio sindacale o al sindaco unico;
- la s.r.l. non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato di gruppo;
- il collegio sindacale sia integralmente costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali;
- il sindaco unico sia iscritto nel registro dei revisori legali.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 127/1991 (così come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 139/2015), non sono tenute a predisporre il bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) 20 milioni di euro del totale dell'attivo dello stato patrimoniale;
b) 40 milioni di euro del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
L'esonero di cui sopra non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interessi pubblico ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
È inoltre previsto l'esonero dalla redazione del bilancio consolidato di gruppo nel caso in cui la controllante detenga partecipazioni di controllo esclusivamente in imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 127/1991 e, cioè, quando:
- la loro inclusione sarebbe irrilevante al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo;
- l'esercizio effettivo dei diritti della controllante risulti essere sottoposto a gravi e durature restrizioni;
- in casi eccezionali, non sia possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le informazioni necessarie per la redazione del bilancio consolidato;
- le loro azioni o quote siano possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.