Gli adempimenti societari per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle s.r.l. entro il 16 dicembre

Claudio Sottoriva
12 Dicembre 2019

Con la conversione del d.l. n. 32/2019, ad opera della legge n. 55/2019, sono state nuovamente modificate le soglie per l'obbligo di nomina degli organi di controllo o di revisione legale dei conti nelle s.r.l. di cui all'art. 2477 c.c. Ai sensi dell'art. 379, comma 3, c.c.i., la nomina dovrebbe essere effettuata entro il 16 dicembre 2019. In data 4 dicembre 2019 il Cndcec e la Fnc hanno evidenziato come sarebbe da preferire una soluzione che consenta alle società obbligate di rinviare la nomina dell'organo di controllo al momento in cui verrà convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019.
Premessa

Le modifiche dei parametri indicati nell'art. 2477, comma 2, c.c. apportate nel corso del 2019 richiede alle s.r.l. di dotarsi di un organo di controllo o di un revisore legale entro il 16 dicembre 2019, scadenza indicata nell'art. 379, comma 3, del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019).

In particolare, le s.r.l. e le società cooperative devono provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore legale e, se necessario, a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove previsioni entro nove mesi dalla data di entra in vigore dell'art. 379 D.Lgs. n. 14/2019. In ogni caso, fino alla scadenza del summenzionato termine, restano valide le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni del primo comma dell'art. 379.

(fonte: IlSocietario)

L'obbligatorietà della nomina del collegio sindacale/sindaco unico o della società di revisione/revisore unico

Il secondo e il terzo comma dell'art. 2477 c.c. prevedono attualmente che:

i) la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità;

ii) l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Nel caso di nomina da parte dell'assemblea della s.r.l. del collegio sindacale o del sindaco unico si applicano le disposizioni del collegio sindacale previste per le s.p.a.

L'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti (disciplinata dal D.Lgs. n. 39/2010 e dai principi di revisione ISA Italia) al collegio sindacale o al sindaco unico (se non affidata ad una società di revisione o ad un revisore persona fisica, c.d. “revisore unico”) può essere tuttavia validamente effettuato solo se:

- sussiste esplicita previsione statutaria che attribuisca la revisione legale dei conti al collegio sindacale o al sindaco unico;

- la s.r.l. non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato di gruppo;

- il collegio sindacale sia integralmente costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali;

- il sindaco unico sia iscritto nel registro dei revisori legali.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 127/1991 (così come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 139/2015), non sono tenute a predisporre il bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) 20 milioni di euro del totale dell'attivo dello stato patrimoniale;

b) 40 milioni di euro del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

L'esonero di cui sopra non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interessi pubblico ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

È inoltre previsto l'esonero dalla redazione del bilancio consolidato di gruppo nel caso in cui la controllante detenga partecipazioni di controllo esclusivamente in imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 127/1991 e, cioè, quando:

- la loro inclusione sarebbe irrilevante al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo;

- l'esercizio effettivo dei diritti della controllante risulti essere sottoposto a gravi e durature restrizioni;

- in casi eccezionali, non sia possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le informazioni necessarie per la redazione del bilancio consolidato;

- le loro azioni o quote siano possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Gli adempimenti necessari ai sensi del D.Lgs. n. 14/2019

Tenuto conto di quanto sopra illustrato - verificato il superamento dei parametri per la nomina obbligatoria del collegio sindacale/sindaco unico o di un revisore unico/società di revisione - nelle s.r.l. e nelle società cooperative si rende necessaria la convocazione dei soci affinché procedano alla nomina/alle nomine ex art. 2479, comma 2, n. 3, c.c. entro il 16 dicembre 2019. Sempre entro il 16 dicembre 2019, se necessario, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per uniformare l'atto costitutivo e lo statuto, qualora le clausole statutarie relative all'istituzione e alla soppressione dell'organo di controllo e/o del revisore legale non risultino essere conformi all'attuale dettato normativo.

Nel documento del 4 dicembre scorso, il Cndcec e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno evidenziato come la necessità di evitare convocazioni ad hoc dei soci da parte degli amministratori dovrebbe condurre a ritenere che sarebbe da preferire una soluzione che consenta alle società obbligate di rinviare la nomina dell'organo di controllo (collegio sindacale/sindaco unico) o del revisore (revisore unico/società di revisione) al momento in cui verrà convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019.

Il rinvio della nomina dell'organo di controllo (collegio sindacale/sindaco unico) o del revisore (revisore unico/società di revisione) in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 (o, al più tardi, nei trenta giorni successivi dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019), secondo il Cndcec e secondo la Fnc, risulterebbe più coerente sotto un profilo sistematico tenuto conto che l'art. 2400 c.c. – applicabile all'organo di controllo della s.r.l. in forza del rinvio alle disposizioni della s.p.a. effettuato nell'art. 2477, comma 4, c.c. – dispone che i sindaci (o il sindaco unico) restano in carica tre esercizi dal momento in cui vengono nominati e che cessano dalle proprie funzioni alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Analoga previsione si ha con riferimento alla nomina del revisore unico/società di revisione: l'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 prevede infatti che l'incarico di revisione legale dei conti sia pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico sulla base della delibera dell'assemblea che:

- conferisce l'incarico di revisione legale, su proposta motivata dell'organo di controllo;

- determina il corrispettivo spettante all'incaricato della revisione legale per l'intera durata dell'incarico;

- determina gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo durante l'incarico.

Secondo il Cndcec e secondo la FNC sarebbe, quindi, di estrema importanza riscontrarsi simmetria tra il momento in cui l'organo di controllo (collegio sindacale/sindaco unico) o il revisore legale/società di revisione viene/vengono nominato/nominati ed il momento in cui cessa/cessano dalle proprie funzioni, privilegiando, sia per la nomina, sia per la scadenza, l'intervallo temporale in cui i soci sono solitamente convocati per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

In assenza di interventi normativi, gli amministratori che non provvedono alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'organo di controllo (collegio sindacale/sindaco unico) o del revisore (revisore unico/società di revisione) sono soggetti:

- ad una sanzione amministrativa per l'omessa convocazione dell'assemblea che va da 1.032,00 a 6.197,00 euro (art. 2631, comma 1, prima parte c.c.);

- ad una possibile denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.;

- alla loro eventuale revoca.

Da ultimo, sarebbe eventualmente possibile l'annullamento di alcuni atti societari.

Inoltre si potrebbe configurare un rischio di non piena efficacia di quelle delibere che presuppongo una qualche attività dell'organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (es. delibera di approvazione del bilancio senza la relazione del collegio sindacale/sindaco unico o priva della relazione di revisione ex art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 39/2010).

In tema si precisa che InfoCamere avrebbe già elaborato l'elenco delle società tenute alla nomina dell'organo di controllo (collegio sindacale/sindaco unico) o del revisore (revisore unico/società di revisione) e che, nell'immediato, i Conservatori del registro delle imprese non procederebbero con le segnalazioni agli uffici del Tribunale ma – invece – provvederebbero all'invio di apposita comunicazione alle società obbligate alla nomina del collegio sindacale/sindaco unico o del revisore unico/società di revisione ex art. 2477 c.c. al fine di sollecitare l'organo amministrativo delle stesse agli adempimenti conseguenti.

In ogni caso, la norma prevede che alle nomine ex art. 2477 c.c. provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese, qualora non vi provveda autonomamente la società interessata.

Le conseguenze dell'eventuale differimento in tema di tempestività delle segnalazioni di allerta

L'eventuale differimento della nomina dell'organo di controllo (collegio sindacale/sindaco unico) o del revisore (revisore unico/società di revisione) in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 (o, al più tardi, nei trenta giorni successivi dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019) determinerebbe il rinvio della concreta applicazione – nell'ambito delle s.r.l. e delle società cooperative – delle segnalazioni di allerta di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 14/2019 finalizzate, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione. Si rammenta infatti che il comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14/2019 prevede che “Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la societa' di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa e' adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale e' il prevedibile andamento della gestione, nonche' di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi”.

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