La legge regolatrice della successione secondo il regolamento europeo n. 650/2012

12 Dicembre 2019

Il Regolamento UE n. 650 del 2012 prevede che la successione è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale (in assenza di diversa volontà resa, in vita, dal de cuius). Alla luce di tale affermazione si pongono una serie di quesiti.

Il Regolamento UE n. 650/2012 prevede che la successione è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale (in assenza di diversa volontà resa, in vita, dal de cuius). Si pongono i seguenti quesiti: a) Il Regolamento si applica anche se il defunto ha cittadinanza extracomunitaria? b) il Regolamento si applica anche se nell'asse ereditario rientrano beni siti in paesi extracomunitari? c) (in caso di risposta positiva ai precedenti quesiti) se il paese extracomunitario, di cui il defunto è cittadino, adotta il diverso criterio della cittadinanza, come è possibile disciplinare la devoluzione dei beni riposti nel paese di origine, superando il conflitto con il criterio della residenza abituale ?

Il quesito pone particolari problemi interpretativi sui quali si cercherà di fornire una adeguata seppur succinta risposta, premettendo, sin da ora, che in mancanza di elementi più precisi non sarà possibile pervenire ad una soluzione univoca.

La materia successoria spesso si scontra con la normativa sovranazionale, nel caso in cui si debbano risolvere problemi come quello posto dal lettore.

In materia successoria, innanzitutto, dobbiamo prendere le mosse dalla legge di diritto internazionale privato vigente nel nostro ordinamento: la legge n. 218/1995 la quale, agli artt. 46 e ss., regolamenta, appunto, la materia successoria.

Accanto a questa vi è il regolamento europeo n. 650/2012 entrato in vigore il 5 luglio 2012, che si applica alle persone decedute dalla data del 17 agosto 2015 compreso.

Bisogna premettere che il diritto europeo non abroga la normativa nazionale, ma, per quanto incompatibile con essa, la rende non applicabile.

A tal proposito, l'art. 46 della legge n. 218/1995, al primo comma, afferma che «la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte».

Al contrario, il regolamento europeo n. 650/2012 dispone che «sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte» (art. 4), secondo il più generale criterio dell'ultima residenza o domicilio abituale. Allo stesso modo, con riferimento alla legge regolatrice della successione, l'art. 21 del regolamento europeo afferma che «salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte».

Il regolamento si applica a tutti i paesi dell'unione europea, ad eccezione del Regno Unito, Irlanda e Danimarca.

Il criterio dettato dal regolamento europeo si applica a tutta la successione, indipendentemente dal tipo di bene (mobile o immobile) interessato o dal paese dove è situato.

La disciplina dettata dal regolamento europeo ha carattere universale e si applica non solo ai cittadini della unione europea ma anche ai cittadini extracomunitari a condizione che siano residenti in un paese dell'unione europea al momento della morte.

Il criterio di collegamento, quindi, è dato dalla residenza abituale al momento della morte e non dalla nazionalità o dalla natura dei beni caduti in successione o dal luogo in cui si trovino.

Quanto alla natura dei beni, tuttavia, bisogna considerare che, se la legge dello Stato in cui sono situati determinati beni immobili, imprese o altre categorie particolari di beni contiene norme speciali che, per ragioni di carattere economico, familiare o sociale, impongono restrizioni alla successione di tali beni, tali norme speciali si applicano alla successione purché, in base alla legge di tale Stato, esse si applichino indipendentemente dalla legge applicabile alla successione (art. 30 reg. europeo).

Inoltre, per le norme relative alla pubblicità immobiliare si farà riferimento alla legge dello stato nel quale tali beni si trovano, ai fini dell'opponibilità ai terzi del loro acquisto per causa di morte: i requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento (art. 18 preambolo reg. europeo).

A questo punto, dopo aver esposto in modo sintetico i principi in materia, bisogna osservare che la normativa europea, come è naturale, dovrà fare, per così dire, i conti, con le normative transnazionali, sia comunitarie che extracomunitarie.

Di conseguenza, il problema da risolvere risiede nei criteri di collegamento delle fattispecie concrete, come regolati dalle legislazioni interessate.

Ad esempio: nel caso del cittadino francese con immobili in Italia o, viceversa, dell'italiano con immobili in Francia, l'unica legge applicabile sarà quella dello Stato di residenza abituale del de cuius; al contrario, nel caso di italiano residente negli USA, con immobili in Italia, il rinvio effettuato dalla legge statunitense a quella italiana sarà ammesso, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento europeo, e quindi avremo l'applicazione della legge americana per i beni mobili e di quella italiana per i beni immobili.

Di conseguenza, una risposta soddisfacente necessita di conoscere la situazione nel caso concreto, non essendo sufficiente indicare la qualità di extracomunitario del soggetto della cui successione si tratta.

Pertanto, se la legge vigente nel paese del soggetto della cui successione si tratta ammette il rinvio, ben sin potrà applicare la legge di residenza abituale al momento della morte, a prescindere dal luogo ove si trovino i beni oggetto di eredità; al contrario, il criterio del regolamento europeo potrebbe non essere applicabile al caso concreto.

Non conoscendo i particolari della vicenda, tuttavia, è impossibile, come detto all'inizio, fornire una risposta adeguata e pertinente al caso di specie, la quale si sostanzierebbe, inoltre, in un vero e proprio parere e non in un quesito ex professo.

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