La norma sui giudici ausiliari della Corte d'appello rimessa alla Consulta: tutti i processi a rischio nullità?

Fabio Valerini
12 Dicembre 2019

Con due ordinanze del 9 dicembre 2019 la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale che coinvolge un aspetto centrale delle modalità di esercizio della giurisdizione recentemente oggetto di due interventi normativi, uno nel 2013 e l'altro nel 2017, di riforma e, cioè, la modalità di partecipazione alla giurisdizione dei giudici onorari.

In particolare, le ordinanze interlocutorie depositate il 9 dicembre, affrontano la questione dei Giudici ausiliari di appello: ai giudizi di appello che si erano conclusi con le sentenze impugnate aveva preso parte al collegio un “giudice ausiliario”.

Quella partecipazione, però, è “istituzionalizzata”, “strutturale” e non “meramente occasionale” (o per “supplenza”) al Collegio pone problemi di costituzionalità sicuramente rilevanti nei giudizi a quibus.

Ed infatti, laddove le norme che prevedono la partecipazione del giudice ausiliario al Collegio della Corte di appello dovessero essere dichiarate illegittime, le sentenze di appello – oggetto del ricorso per cassazione – dovrebbero essere riformate per vizio attinente alla costituzione del giudice.

I parametri costituzionali invocati. Le due ordinanze sono ampiamente motivate e ripercorrono sia lo sviluppo della normativa che disciplina la partecipazione dei giudici onorari all'attività giudiziaria, ma anche la giurisprudenza della Corte costituzionale sui principi e sulle regole in materia.

Individuiamo, prima, quali sono i parametri costituzionali di riferimento e, poi, quali sono le tematiche che la normativa attuale ha portato alla ribalta e oggi alle ordinanze di rimessione.

Ed allora, in primo luogo, i parametri costituzionali invocati per prospettare l'illegittimità costituzionale della norma sono, da un lato, il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma 1, Cost.), l'art. 3 nonché l'art. 111, comma 2, Cost.

Dall'altro – e direi che rispetto a questi si pongono i problemi maggiori anche perché rispetto ai primi la Corte ha ritenuto che la questione non fosse fondata - gli articoli 102, comma 1 e 106, comma 1 Cost. nella parte in cui prevedono che la giurisdizione è esercitata da magistrati ordinari nominati per concorso salva la possibilità di nomina di magistrati onorari per funzioni attribuite a giudici singoli.

Orbene, nel 2013 con la legge n. 98 il legislatore ha previsto che anche i giudici ausiliari da destinare alla Corte di appello entrassero a far parte, quali magistrati onorari, dell'ordine giudiziario: e ciò all'espresso fine «di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza».

Inoltre, secondo la Cassazione nel 2017 con il d.lgs. n. 116 (certamente in altro settore quello della riforma) il legislatore ha fornito ulteriori elementi «utili a comprendere in che modo il legislatore ha inteso relazionare le funzioni del giudice onorario alla attività dei collegi giudicanti».

Peraltro, sono le peculiarità dei giudici ausiliari di appello (anche rispetto alla riforma generale della magistratura onoraria) a far sospettare della violazione dell'art. 106.

Ed infatti, essi sono assegnati alle varie sezioni e assumono provvedimenti (ed infatti, ex art. 68, comma 2 «il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell'art. 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno») e sono assegnati, se così possiamo dire in modo sintetico, “in pianta stabile”.

Non c'è quindi un'integrazione eccezionale del Collegio da parte del giudice ausiliario, ma una composizione strutturata e quindi “normale” (pur nell'ambito – non si può non sottolineare – di una valutazione di eccezionalità operata preventivamente ex lege con rinvio a quanto previsto dall'art. 62 comma 1 della legge che, però, in particolare per la sentenza n. 32033 non sarebbe sufficiente).

I possibili scenari sul processo. Da ultimo un cenno alle possibili conseguenze derivanti dalla eventuale pronuncia di incostituzionalità che dovesse arrivare.

Il primo possibile scenario è questo: se la premessa della Corte di cassazione è corretta (e, cioè, se è corretto il giudizio di rilevanza compiuto) la sentenza della Corte di appello dovrebbe essere riformata per errata costituzione del giudice. In questo modo, quindi, sarebbero a rischio tutte le sentenze emesse dalle Corti di appello con la partecipazione dei giudici ausiliari (e che ovviamente non siano passate in giudicato).

Il secondo scenario potrebbe riguardare comunque i limiti della “partecipazione” dei giudici onorari ai Collegi anche diversi dalla Corte di appello.

Ed infatti, dalla sentenza della Corte costituzionale (ma in realtà già dalla lettura delle motivazioni della Corte) potrebbero derivare indicazioni importanti per saggiare la compatibilità di certe scelte organizzative (ad esempio alludo ai procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale dove alcuni Tribunali delegano al giudice istruttore che a sua volta subdelega al giudice onorario l'audizione del richiedente e la predisposizione della bozza di provvedimento).

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it