Esercizio abusivo della professione: il reato si configura anche in caso di attività stragiudiziale

Irma Conti
16 Dicembre 2019

Come è noto, l'art. 348 c.p. punisce, genericamente, chi esercita abusivamente una professione, senza specificare, nel dettaglio, il contenuto della violazione. Nel corso degli anni, la giurisprudenza di legittimità ha delimitato i confini di tale fattispecie, specificando che, ai fini della configurabilità del reato, è necessario che esso venga realizzato...
Massima

Ai fini della sussistenza del delitto di esercizio abusivo della professione forense, in virtù dell'art. 2, comma 6, l. n. 247/2012, assume rilevanza anche l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

Il caso

Nel caso sottoposto all'esame della Corte di Cassazione, la ricorrente,soggetto non abilitato all'esercizio della professione forense, era stata condannata, all'esito del giudizio abbreviato e previa conferma della condanna dalla Corte di Appello, per il reato di esercizio abusivo della professione per aver speso il titolo di Avvocato in qualità di delegata dal sig. T.A. per trattare la liquidazione di un sinistro stradale occorsogli in data 24/3/2007 con la compagnia assicurativa Le Generali, incassando successivamente i relativi assegni.

La ricorrente era altresì imputata del delitto di cui all'art. 640 c.p. in quanto T.A., avendo affidato alla stessa la cura dei propri interessi, conferendole apposita delega per trattare il risarcimento del danno a seguito dei sinistri di cui era rimasto vittima nel 2007, per effetto dell'accreditamento dell'imputata come avvocato, subiva il danno costituito dalla mancata percezione delle somme a tale titolo liquidate dalla Compagnia assicuratrice e lucrate dalla ricorrente.

La questione

Nel contesto dei motivi tendenti ad affermare l'esistenza di un vizio di legge con riferimento all'art. 348 c.p., particolarmente interessante è la questione relativa all'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato che, secondo la ricorrente, deriverebbe proprio dall'attività che è stata svolta in concreto la quale, nel caso di specie, non richiede l'abilitazione professionale e può essere esercitata da un qualsiasi delegato. Inoltre, nei motivi di ricorso, si è sostenuto che nella sentenza impugnata sia stato riconosciuto il carattere della continuità dell'attività di consulenza e di sistematicità dell'organizzazione professionale, sulla base di criteri diversi da quelli riconosciuti dalla Suprema Corte.

La Corte di Cassazione, pertanto, ha dovuto in primis valutare la condotta della ricorrente al fine di determinare se qualsiasi attività, posta in essere spendendo un titolo mai conseguito, possa integrare il reato di esercizio abusivo della professione, oppure se, come sostenuto dalla ricorrente, il delitto di cui all'art. 348 c.p. si configuri solo nel caso di attività per le quali è richiesta l'abilitazione.

Le soluzioni giuridiche

Come è noto, l'art. 348 c.p. punisce, genericamente, chi esercita abusivamente una professione, senza specificare, nel dettaglio, il contenuto della violazione.

Nel corso degli anni, la giurisprudenza di legittimità ha delimitato i confini di tale fattispecie, specificando che, ai fini della configurabilità del reato, è necessario che esso venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare un'apparenza oggettiva della stessa, fissando, pertanto, dei parametri entro i quali l'interprete potrà determinare la rilevanza penale o meno della condotta contestata.

Allo stesso modo, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato la questione strettamente concernente il concetto di “attività” abusivamente prestata, giungendo a valutazioni di segno opposto.

Da un lato, secondo una teoria più sostanziale, nel caso in cui siano ravvisabile la continuativitàe l'esistenza di un'apparente organizzazione, qualsiasi tipo di attività, comunque collegabile alla professione forense, è idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 348 c.p. se posta in essere attraverso la spendita di un titolo mai conseguito.

Secondo un secondo orientamento, più formale, il reato sarà integrato solo nel caso in cui sia posta in essere un'attività per la quale è necessario aver ottenuto il titolo abilitativo.

Nel caso di specie, che si inserisce in un orientamento oggi maggioritario, la Corte ha ritenuto che anche un'attività meramente stragiudiziale, prestata come semplice delegato dall'interessato, può essere ritenuta idonea ad integrare la fattispecie in parola.

La Corte, partendo dal richiamo alla pronuncia delle Cass. pen., Sez. Uniten. 11545/2011, Cani, Rv. 251819 (il cui principio di diritto, secondo la ricorrente, sarebbe stato stravolto) ha evidenziato che integra il reato di esercizio abusivo di una professione ex art. 348 c.p. il compimento senza titolo di atti che, “pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato” (Cass. pen., Sez. unite, n. 11545/2011 - dep. 2012, Cani, Rv. 251819; Cass. pen., Sez. VI, n. 23843/2013, Mappa, Rv. 255673; Cass. pen., Sez. VI, n. 33464/2018, Melis, Rv. 273788).

Nel caso di specie, secondo la Corte, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto sussistente il delitto in parola anche in ragione di quanto disposto dalla l. 31 dicembre 2012, n. 247che disciplina l'ordinamento della professione forense e all'art. 2, comma 6, espressamente prevede la competenza degli avvocati in relazione all'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, "se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato".

Secondo la Corte, pertanto, nel caso in esame, anche alla luce di quanto statuito dalla Legge Professionale Forense, il delitto sarebbe pienamente configurabile in quanto la ricorrente, pur avendo seguito solo due pratiche (tra loro connesse: l'una concernente le conseguenze pregiudizievoli del sinistro stradale subito dal querelante nel 2007, l'altra, la responsabilità professionale dei medici dell'Ospedale (OMISSIS) che l'avevano avuto in cura), ha svolto per quasi tre anni un'attività legale e si era comunque accreditata verso i proprio clienti quale avvocato esperto del settore; e solo per circostanze non attribuibili alla volontà della ricorrente T.A. ha appreso dell'insussistenza di un titolo abilitativo da parte del suo legale.

Per quanto attiene, invece, all'indice dell'organizzazione, secondo la Corte esso “deve essere apprezzato sinergicamente con il requisito della continuità o sistematicità, di cui costituisce un predicato concernente una seppur rudimentale strutturazione dell'attività professionale abusiva, non identificabile necessariamente con la disponibilità di uno studio "legale" ovvero di un apparato strumentale che la sostenga”.

Sulla scorta di tali principi, la Corte di Cassazione ha pertanto concluso sostenendo che “Nella specie, l'abusiva e diffusa spendita dell'inesistente titolo professionale, accompagnata dallo svolgimento di una protratta attività di consulenza e mediazione legale con le controparti fino alla liquidazione dei danni relativi ai due sinistri denunziati, i cui importi sono stati incassati anche in forza di una procura speciale falsa all'uopo formata, danno conto della sussistenza della fattispecie ascritta, essendo stata l'attività illecita sostenuta dall'artificiosa creazione e dal successivo mantenimento di un rapporto fiduciario con i T., avente le caratteristiche di continuità, onerosità e prestazione di mezzi e asserite competenze tipiche dell'esercizio della professione legale”.

Osservazioni

La sentenza in esame appare di grande interesse in quanto la Corte, aderendo ad un orientamento più sostanziale, e avendo rilevato, nel caso di specie, la sussistenza degli indici della continuatività della condotta e dell'esistenza di un'organizzazione, ha ulteriormente rafforzato la tesi secondo la quale qualsiasi attività, anche stragiudiziale, connessa all'esercizio della professione forense può integrare la fattispecie di cui all'art. 348 c.p..

Tale interpretazioneconferma il più recente orientamento giurisprudenziale (ex multis Cassazione penale, sez. II, sentenza 22/11/2018 n° 52619) secondo il quale integra l'esercizio abusivo di una professione anche il compimento di attività non esclusive, ma caratteristiche della stessa.

Per quanto tale interpretazione rappresenti senza dubbio un baluardo a tutela delle vittime di sedicenti avvocati, si deve comunque osservare che bene giuridico dalla stessa tutelata è “il normale funzionamento della p.a., inteso come complesso organizzativo di norme che regolano le professioni, al fine di riservare il loro esercizio solo a soggetti in possesso di speciale abilitazione” (Manzini, V., Trattato di diritto penale italiano, V, 1982, V ed., 610; Seminara, S., art. 348 c.p., in Crespi, A.,- Forti, G.,- Zuccalà, G., a cura di, Commentario breve al codice penale, 2008, V ed., 844) e la ratio della norma è quella di assicurare che determinate attività ed iniziative siano intrapresi soltanto da soggetti qualificati.
Tanto premesso, non tutte le attività di consulenza e/o assistenza legale sono, però, vincolate al conseguimento del titolo abilitativo e sulla scorta di tale principio, in più occasioni la Corte di Cassazione ha evidenziato che “integra la condotta di esercizio abusivo della professione di avvocato la condotta di chi, in mancanza di iscrizione all'albo professionale, compie atti di competenza esclusiva della professione forense (ex multis Cass. pen.,Sez. VI,04 febbraio 2016 n. 9957).

Alla luce di tali orientamenti di segno opposto che possono portare ad una non uniforme interpretazione ed applicazione della norma, potrebbe essere opportuno un intervento normativo volto a tipizzare le condotte sanzionate dalla norma: da un lato, prevedendo esplicitamente gli “indici” di natura giurisprudenziale, dall'altra tracciando, in modo univoco, l'alveo delle condotte che possono costituire “esercizio della professione forense”.

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